Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

In sintesi

Come funziona la tassazione di una pensione percepita dall'estero

Hai lavorato per anni in un altro Paese e ora percepisci una pensione da quell’ente previdenziale straniero. Se nel frattempo sei tornato a vivere in Italia e qui hai la tua residenza fiscale, quella pensione entra nel calcolo delle tue tasse italiane. Questo non significa necessariamente pagare due volte: esistono strumenti per evitarlo.

Il quadro di riferimento dipende da due fattori principali: le regole generali del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e, in molti casi, la convenzione bilaterale che l’Italia ha firmato con il Paese che ti eroga la pensione. Queste convenzioni stabiliscono chi ha il diritto di tassare certi redditi. Se il trattato attribuisce la tassazione esclusiva allo Stato estero, la pensione potrebbe essere esente in Italia (o tassata solo parzialmente). Se invece la convenzione prevede tassazione concorrente, paghi le imposte in entrambi i Paesi ma puoi detrarre quelle estere dall’IRPEF italiana attraverso il credito per imposte estere.

Esiste anche un regime opzionale molto favorevole per chi si trasferisce in certi comuni del Mezzogiorno: l’imposta sostitutiva del 7% introdotta dall’art. 24-ter del TUIR, che si applica a tutti i redditi prodotti all’estero per i primi dieci anni di residenza italiana.

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Come dichiarare la pensione estera nel 730/2026
Tipologia Quadro/Rigo Codice da indicare
Pensione estera ordinaria Quadro C, righi C1-C3 Tipo: 1 (pensione); Altri dati col. 4: codice 1 (fonte estera)
Pensione ai superstiti estera Quadro C, righi C1-C3 Tipo: 1 (7 se corrisposta a un orfano); Altri dati col. 4: codice 2 (pensione superstiti estera)
Credito imposte estere pagate in via definitiva Quadro G, rigo G4 Codice Stato estero + anno + reddito estero + imposta estera
Opzione imposta sostitutiva 7% Mezzogiorno Quadro M, rigo M51 Barrare opzione + anno primo esercizio + codice comune
Redditi pensione nel regime sostitutivo 7% Quadro M, rigo M54 Stato erogante + importo pensione + altri redditi esteri

Esempio pratico

  • Sempronio rientra in Italia dopo vent’anni in Germania e qui stabilisce la residenza. La sua pensione tedesca, pagata dall’ente previdenziale tedesco, ammonta a 18.000 euro l’anno; in Germania sono stati trattenuti 2.000 euro di imposte. Per le istruzioni del 730/2026 le pensioni private tedesche sono tassate solo in Italia: Sempronio dichiara i 18.000 euro nel quadro C (codice 1 in ‘Tipo’, codice 1 in ‘Altri dati’) e paga l’IRPEF italiana. Proprio perché la pensione è tassabile solo in Italia, i 2.000 euro trattenuti in Germania non danno diritto al credito del rigo G4: vanno chiesti a rimborso all’autorità fiscale tedesca, con le sue procedure. Il credito del rigo G4 spetta invece quando la convenzione prevede la tassazione in entrambi gli Stati o quando la convenzione non c’è (vedi il caso 1).

Documenti necessari

  • Attestazione dell’ente previdenziale estero con l’importo della pensione percepita nel 2025
  • Documentazione delle imposte pagate all’estero e divenute definitive nel 2025 (estratto conto fiscale o certificazione fiscale estera)
  • Certificazione Unica 2026, se il sostituto italiano ha già operato le ritenute (ad es. per pensioni INPS integrate con redditi esteri)
  • Eventuale testo della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e il Paese erogante, per verificare le regole specifiche
  • Atto di trasferimento della residenza (per chi opta per il regime sostitutivo del 7% Mezzogiorno)

Caso 1 – Tizio pensionato con pensione francese, tassazione ordinaria

Scenario. Tizio, cittadino italiano residente a Milano, riceve 12.000 euro di pensione francese pagata in base alla legislazione di «sicurezza sociale»: è una delle pensioni che la Convenzione Italia-Francia rende imponibili in entrambi gli Stati. La Francia ha trattenuto imposte per 1.500 euro, divenute definitive nel 2025.

Come si applica. Tizio dichiara i 12.000 euro nel quadro C (rigo C1, colonna 1 = codice ‘1’, colonna 4 = codice ‘1’). Nel rigo C5, colonna 2, indica i giorni di pensione (365). Nel quadro G compila il rigo G4: codice Stato Francia, anno 2025, reddito estero 12.000, imposta estera 1.500. Chi presta assistenza fiscale calcola il credito spettante: non può superare la quota di IRPEF italiana proporzionale al reddito francese rispetto al reddito complessivo.

In pratica

  • Verifica se la convenzione Italia-Francia prevede la tassazione esclusiva in Francia per la tua tipologia di pensione: in quel caso potresti essere esente in Italia.
  • Il credito per imposte estere riduce l’IRPEF ma non dà diritto a rimborso se il credito supera l’imposta italiana.
  • Inserisci le imposte estere solo quando sono ‘definitive’, cioè non più rimborsabili.

Caso 2 – Caio si trasferisce in Sicilia e opta per il 7% su tutti i redditi esteri

Scenario. Caio, cittadino britannico, si trasferisce in un comune siciliano con meno di 20.000 abitanti nel 2025 e percepisce una pensione dall’UK di 20.000 euro. Non era residente in Italia nei cinque anni precedenti.

Come si applica. Caio può optare per l’imposta sostitutiva forfettaria del 7% (art. 24-ter TUIR) compilando il rigo M51 (barrando la colonna 1 ‘Opzione’, indicando il 2025 come primo anno e il codice del comune). Nel rigo M54 indica lo Stato erogante (UK), l’importo della pensione estera (20.000) e gli eventuali altri redditi esteri. Su tutto l’imponibile estero pagherà il 7% fisso anziché le aliquote IRPEF ordinarie. L’opzione è valida per 10 periodi d’imposta.

In pratica

  • Il regime del 7% è riservato ai comuni di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia e ai comuni colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. Per il 2025 le istruzioni del 730/2026 indicano un limite di 20.000 abitanti, e di 3.000 per i comuni degli allegati al D.L. 189/2016. La legge 11 marzo 2026, n. 34 (art. 26) ha portato a 30.000 abitanti il limite scritto nell’art. 24-ter.
  • Non puoi aver risieduto in Italia nei 5 anni precedenti il trasferimento.
  • Il credito per imposte estere non è compensabile con l’imposta sostitutiva forfettaria.
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Pensione tedesca, svizzera, inglese o francese: va dichiarata in Italia?

Le istruzioni del 730/2026 distinguono tre situazioni per chi è residente in Italia: a) pensione da un Paese senza convenzione contro le doppie imposizioni; b) convenzione che prevede la tassazione in entrambi gli Stati; c) convenzione che prevede la tassazione solo in Italia. Nei casi a) e b) la pensione si dichiara e spetta il credito per le imposte estere pagate a titolo definitivo (rigo G4). Nel caso c) la pensione si dichiara, ma l’eventuale imposta trattenuta all’estero non dà credito: va chiesta a rimborso allo Stato estero.

Conta poi se la pensione è pubblica (pagata da uno Stato o da un ente locale, di regola tassata solo nello Stato che la paga) o privata (pagata da un ente o istituto previdenziale estero, di regola tassata solo nel Paese di residenza). La tabella riporta i Paesi elencati nelle istruzioni; per gli altri, come Lussemburgo o Romania, va letta la singola convenzione.

Pensioni estere di un residente in Italia: dove si tassano secondo le istruzioni 730/2026
Paese Pensioni pubbliche Pensioni private
Germania, Belgio Solo in Italia se hai solo la nazionalità italiana; solo nello Stato estero se hai anche quella estera Solo in Italia
Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Argentina, Venezuela Solo in Italia se hai la nazionalità italiana Solo in Italia
Francia Di norma solo in Francia; solo in Italia se hai la nazionalità italiana e non quella francese Di norma solo in Italia; le pensioni di «sicurezza sociale» sono imponibili in entrambi gli Stati
Svizzera Solo in Svizzera se hai la nazionalità svizzera, altrimenti solo in Italia Solo in Italia; rendite AVS e LPP non si dichiarano se l’intermediario italiano ha applicato la ritenuta a titolo d’imposta
Australia Solo in Italia Solo in Italia
Canada Solo in Italia fino a 12.000 dollari canadesi; oltre, in entrambi gli Stati con credito in Italia. Pensioni pubbliche e di sicurezza sociale (es. OAS): solo in Canada Come a sinistra

Pensione svizzera AVS e LPP nel 730

Le rendite dell’Assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) non vanno dichiarate in Italia se l’istituto italiano che le paga ha applicato la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Vale lo stesso per le rendite della previdenza professionale svizzera (LPP), comprese le prestazioni degli enti svizzeri di prepensionamento, se l’intermediario che le eroga ha applicato la ritenuta a titolo d’imposta.

Pensione canadese e OAS

Le pensioni canadesi, pubbliche e private, sono tassate solo in Italia fino a 12.000 dollari canadesi (o l’equivalente in euro). Oltre quel limite sono tassabili in entrambi i Paesi e in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada in via definitiva. La pensione OAS (Old Age Security) e le altre pensioni canadesi «di sicurezza sociale» sono invece tassabili solo in Canada.

Pensione in valuta estera: il cambio da usare

Per convertire in euro una pensione pagata in franchi svizzeri, sterline o dollari si usa il cambio del giorno in cui è stata percepita (o del giorno precedente più vicino); se quel giorno il cambio non è stato fissato, si usa il cambio medio del mese. I cambi sono pubblicati dalla Banca d’Italia.

Quando rivolgersi a un professionista

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Fonti e approfondimenti

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Domande frequenti

La pensione estera va sempre dichiarata in Italia?

In linea di principio sì, se sei residente fiscale in Italia. Tuttavia molte convenzioni contro le doppie imposizioni attribuiscono la tassazione esclusiva al Paese che eroga la pensione (spesso il Paese estero per pensioni pubbliche), il che può rendere il reddito esente in Italia. Controlla la convenzione specifica del tuo Paese.

Cosa significa che un'imposta estera è 'diventata definitiva'?

Un’imposta è definitiva quando non è più possibile ottenerne il rimborso. Le imposte pagate in acconto o in via provvisoria, oppure quelle per cui è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale, non vanno indicate nel rigo G4. Solo le imposte irrecuperabili danno diritto al credito.

Posso portare in detrazione imposte estere relative a anni precedenti?

Sì. Le istruzioni del 730/2026 precisano che si indicano le imposte ‘divenute definitive a partire dal 2025 fino alla data di presentazione del 730/2026, anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti’. Puoi quindi recuperare imposte estere che si sono rese definitive solo nel 2025, anche se relative a redditi del 2023 o 2024.

Il regime del 7% si applica solo alle pensioni?

No. L’art. 24-ter TUIR permette di assoggettare a imposta sostitutiva del 7% i redditi ‘di qualunque categoria, prodotti all’estero’. Le pensioni sono la categoria più comune, ma il regime si applica anche ad altri redditi esteri.

Come tratto la pensione ai superstiti proveniente dall'estero?

Va dichiarata nel quadro C con il codice 2 nella colonna 4 ‘Altri dati’ (pensione ai superstiti di fonte estera). Nella colonna 1 ‘Tipo’ si indica il codice 1 (pensione) oppure il codice 7 se la pensione ai superstiti è corrisposta a un orfano: solo in questo secondo caso chi presta assistenza fiscale tiene conto della sola parte eccedente 1.000 euro.

Devo compilare il quadro W per una pensione estera?

Solo se, oltre alla pensione, hai investimenti o attività finanziarie detenute all’estero (conti correnti, immobili, ecc.). La sola percezione di una pensione estera non obbliga a compilare il quadro W.

La pensione tedesca va dichiarata nel 730?

Dipende dal tipo. Secondo le istruzioni del 730/2026, le pensioni private tedesche, cioè quelle pagate dagli enti previdenziali, sono tassate solo in Italia: vanno nel quadro C con il codice 1 nella colonna ‘Altri dati’; le imposte eventualmente trattenute in Germania si chiedono a rimborso all’autorità tedesca, non come credito nel rigo G4. Le pensioni pubbliche tedesche sono tassate solo in Italia se hai solo la nazionalità italiana; se hai anche quella tedesca si tassano solo in Germania e non vanno nel 730.

La pensione svizzera AVS va dichiarata nel 730?

Non va dichiarata se l’istituto italiano che te la paga ha applicato la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Lo stesso vale per le rendite della previdenza professionale svizzera (LPP). Se invece la incassi senza quella ritenuta, per esempio direttamente su un conto in Svizzera, la regola di esclusione non si applica e serve verificare con la documentazione come va dichiarata.

Vedi anche: TFR al fondo pensione, Pensione complementare, Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS, Pensione ai superstiti, Pensione anticipata e Quota 103 e Pensione di vecchiaia.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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