← Torna a Confronti
Ultimo aggiornamento: 28 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il recesso è lo scioglimento del contratto per volontà unilaterale di una parte, quando previsto dalla legge o dal contratto.

  • La risoluzione presuppone invece una patologia del rapporto, tipicamente l’inadempimento di una parte.

  • La risoluzione si ottiene con domanda al giudice oppure di diritto, tramite diffida ad adempiere o clausola risolutiva espressa.

  • In sintesi: il recesso è una scelta lecita, la risoluzione reagisce a un inadempimento.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Sciogliere un contratto non significa sempre la stessa cosa. Il recesso è una scelta libera consentita dalla legge o dall’accordo; la risoluzione è invece una reazione a un inadempimento o ad altre anomalie del rapporto. Distinguere i due istituti è fondamentale per capire diritti, presupposti e conseguenze.

Tabella riassuntiva del confronto

Profilo Recesso Risoluzione
Norma di riferimento Art. 1373 c.c. Art. 1453 c.c.
Presupposto Volontà unilaterale, se prevista Inadempimento o altra patologia
Colpa della controparte Non richiesta Richiesta (per l’inadempimento)
Momento Di regola prima dell’esecuzione Quando emerge l’inadempimento
Come si attua Dichiarazione unilaterale Domanda giudiziale o vie di diritto
Vie di diritto Diffida ad adempiere (1454), clausola risolutiva (1456)
Funzione Scelta lecita di sciogliersi Reazione a un inadempimento
Conseguenze Cessazione del vincolo Cessazione ed eventuale risarcimento

Caratteristiche del recesso

Il recesso (art. 1373 c.c.) è lo scioglimento del contratto per volontà unilaterale di una delle parti. Non è sempre ammesso: occorre che il diritto di recedere sia previsto dalla legge o dal contratto stesso. Di regola può essere esercitato finché il contratto non ha avuto un principio di esecuzione, salvo che le parti abbiano stabilito diversamente, ad esempio prevedendo il recesso anche nei contratti a esecuzione continuata o periodica.

La caratteristica fondamentale del recesso è che non presuppone alcun inadempimento: chi recede non lamenta una violazione altrui, ma esercita semplicemente una facoltà riconosciutagli dalla legge o dal contratto. Il recesso si attua con una dichiarazione unilaterale comunicata all’altra parte e produce effetto liberatorio, sciogliendo il vincolo per il futuro.

In alcuni casi il recesso è subordinato al pagamento di un corrispettivo (la cosiddetta multa penitenziale) o al versamento di una caparra, secondo quanto stabilito dalle parti. La legge, inoltre, riconosce specifici diritti di recesso a tutela del contraente debole, come il consumatore nei contratti a distanza, indipendentemente dalla volontà della controparte.

Caratteristiche della risoluzione

La risoluzione (art. 1453 c.c.) presuppone una patologia del rapporto: tipicamente l’inadempimento di una parte, ma anche l’impossibilità sopravvenuta della prestazione o l’eccessiva onerosità sopravvenuta. Nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può chiedere, a sua scelta, l’adempimento oppure la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

La risoluzione si ottiene di regola con una domanda al giudice, che accerta l’inadempimento e dichiara sciolto il contratto. Tuttavia, perché operi la risoluzione, l’inadempimento deve avere una certa gravità e non essere di scarsa importanza rispetto all’interesse dell’altra parte.

La risoluzione può operare anche di diritto, senza bisogno di una sentenza, in due ipotesi principali: la diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.), con cui si intima per iscritto all’altra parte di adempiere entro un termine congruo, con avvertimento che, decorso inutilmente, il contratto si intenderà risolto; e la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), con cui le parti pattuiscono in anticipo che il contratto si risolva automaticamente in caso di inadempimento di una determinata obbligazione, una volta che la parte interessata dichiari di volersene avvalere.

Quando si usa il recesso e quando la risoluzione

Il recesso si usa quando una parte vuole, in modo lecito, liberarsi dal vincolo contrattuale, sfruttando una facoltà prevista dalla legge o dall’accordo. È uno strumento neutro: non incolpa nessuno e non richiede inadempimenti. Serve a uscire da un contratto perché si è cambiata idea, perché sono mutate le esigenze o perché si è semplicemente esercitato un diritto riconosciuto.

La risoluzione si usa, invece, quando una parte subisce un inadempimento e vuole sciogliere il contratto reagendo a tale violazione, spesso chiedendo anche il risarcimento del danno. È una reazione a una situazione patologica e presuppone, di norma, la responsabilità della controparte. Se nel contratto è inserita una clausola risolutiva espressa, o se si invia una diffida ad adempiere, la risoluzione può prodursi senza necessità di attendere una sentenza, accelerando i tempi.

In sintesi, la distinzione è netta sul piano funzionale: il recesso è una scelta lecita di scioglimento, la risoluzione è la conseguenza di un inadempimento. Conoscere quale strumento usare evita errori che possono esporre a responsabilità: chi abbandona un contratto senza averne diritto, infatti, rischia a sua volta di essere considerato inadempiente.

Un esempio pratico

Tizio firma un contratto che gli riconosce il diritto di recedere entro un certo termine: cambia idea e comunica il recesso, sciogliendo il vincolo senza dover dimostrare alcuna colpa della controparte. Se il contratto prevedeva una caparra a titolo di corrispettivo del recesso, Tizio la perderà, ma il rapporto si chiuderà comunque in modo lecito e senza ulteriori conseguenze.

Caia, invece, ha acquistato una fornitura che il venditore non consegna nei tempi pattuiti. Caia può inviare una diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.), assegnando un termine congruo per la consegna: se il termine scade senza che la fornitura arrivi, il contratto si risolve di diritto e Caia può chiedere il risarcimento del danno subito per la mancata esecuzione.

I due esempi chiariscono la differenza pratica: Tizio esercita una facoltà prevista dal contratto, Caia reagisce a un inadempimento dell’altra parte. Stesso effetto finale, lo scioglimento del contratto, ma presupposti e conseguenze del tutto diversi.

Articoli di legge da consultare

Domande frequenti

Qual è la differenza tra recesso e risoluzione?

Il recesso (art. 1373 c.c.) è lo scioglimento del contratto per volontà unilaterale, senza alcun inadempimento. La risoluzione (art. 1453 c.c.) reagisce a un inadempimento o ad altra patologia del rapporto.

Serve sempre il giudice per la risoluzione?

No. Oltre alla domanda giudiziale, la risoluzione può operare di diritto tramite diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) o clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.).

Posso recedere da qualsiasi contratto?

No. Il recesso è ammesso solo quando è previsto dalla legge o dal contratto. In mancanza di tale previsione non si può sciogliere unilateralmente il vincolo.

Confronti e guide correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista abilitato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.