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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il pegno e l’ipoteca sono entrambi garanzie reali: assicurano al creditore una tutela rafforzata su un bene determinato.

  • Il pegno (art. 2784 c.c.) ha per oggetto beni mobili o crediti e comporta lo spossessamento: la cosa è consegnata al creditore o a un terzo.

  • L’ipoteca (art. 2808 c.c.) riguarda beni immobili e mobili registrati, non comporta spossessamento e si costituisce con l’iscrizione nei registri, con un grado che determina la priorità.

  • Entrambe attribuiscono diritto di prelazione e seguito sul bene.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Quando un creditore vuole una garanzia più forte di una semplice promessa di pagamento, può contare su pegno e ipoteca. Sono garanzie reali, cioè ancorate a un bene specifico, ma si distinguono per l’oggetto, per le modalità di costituzione e per il rapporto con il possesso del bene. La scelta dipende dalla natura del bene offerto in garanzia.

Tabella riassuntiva del confronto

Profilo Pegno Ipoteca
Norma di riferimento Art. 2784 c.c. Art. 2808 c.c.
Natura Garanzia reale Garanzia reale
Oggetto Beni mobili o crediti Beni immobili e mobili registrati
Possesso del bene Spossessamento del debitore Nessuno spossessamento
Costituzione Consegna al creditore o a un terzo Iscrizione nei registri immobiliari
Priorità tra creditori Secondo le regole del pegno Determinata dal grado dell’iscrizione
Diritto di prelazione
Seguito sul bene
Quando conviene Garanzia su beni mobili o crediti Garanzia su immobili senza privarne il debitore

Le caratteristiche del pegno

Il pegno è la garanzia reale che ha per oggetto beni mobili o crediti. Il suo tratto distintivo è lo spossessamento: il bene viene consegnato al creditore o a un terzo designato, così che il debitore ne perda la disponibilità materiale.

  • Riguarda beni mobili o crediti del debitore o di un terzo.
  • Comporta la consegna della cosa al creditore o a un terzo, che la custodisce.
  • Attribuisce al creditore un diritto di prelazione e il diritto di seguito sul bene.

Esempio: Tizio ottiene credito da Caio e consegna in pegno un bene mobile di valore. Caio, finché dura la garanzia, ne ha la detenzione e, in caso di inadempimento, gode della prelazione.

Le caratteristiche dell’ipoteca

L’ipoteca è la garanzia reale che si costituisce su beni immobili e su mobili registrati. A differenza del pegno, non priva il debitore del bene: egli continua a utilizzarlo.

  • Ha per oggetto immobili e mobili registrati.
  • Non comporta spossessamento: si costituisce con l’iscrizione nei registri immobiliari.
  • L’iscrizione attribuisce un grado che determina la priorità rispetto agli altri creditori, oltre alla prelazione e al diritto di seguito.

Esempio: Caia concede ipoteca su un proprio immobile a garanzia di un finanziamento. Continua a usare l’immobile, ma il creditore acquista, con l’iscrizione, un grado e una prelazione sul bene.

Quando conviene il pegno e quando l’ipoteca

La scelta dipende soprattutto dalla natura del bene offerto in garanzia. Il pegno è adatto quando la garanzia ricade su beni mobili o crediti e si accetta lo spossessamento, cioè la consegna del bene al creditore o a un terzo che lo custodisce. È quindi la soluzione tipica per chi vuole garantire un debito con un bene mobile di valore.

L’ipoteca conviene quando il bene è un immobile o un mobile registrato e si vuole lasciarne il godimento al debitore: la garanzia si costituisce tramite iscrizione nei registri, senza privare il proprietario dell’uso del bene. È la strada abituale per le garanzie di importo rilevante, dove il grado dell’iscrizione assume un ruolo centrale.

In entrambi i casi il creditore ottiene una tutela rafforzata rispetto al credito non garantito: prelazione nel soddisfacimento sul bene e diritto di seguito anche se il bene passa ad altri. La differenza pratica è che con il pegno il debitore perde la disponibilità materiale della cosa, mentre con l’ipoteca continua a usarla.

Oggetto, costituzione e prelazione a confronto

Pur condividendo la natura di garanzie reali, pegno e ipoteca si distinguono per tre profili decisivi. Il primo è l’oggetto: il pegno cade su beni mobili o crediti, l’ipoteca su immobili e mobili registrati. Il secondo è il rapporto con il possesso: il pegno comporta lo spossessamento del debitore, mentre l’ipoteca lascia al proprietario il godimento del bene. Il terzo è la costituzione: il pegno si perfeziona con la consegna del bene al creditore o a un terzo, l’ipoteca con l’iscrizione nei registri immobiliari.

Entrambe attribuiscono al creditore un diritto di prelazione, cioè la possibilità di soddisfarsi sul bene con preferenza rispetto agli altri creditori, e il diritto di seguito, che consente di far valere la garanzia anche se il bene passa ad altri. Nell’ipoteca, in particolare, la priorità tra più creditori è scandita dal grado dell’iscrizione.

  • Il pegno è legato alla consegna materiale del bene mobile o alla corretta costituzione sul credito.
  • L’ipoteca è legata all’iscrizione e al grado, che ne fissano la priorità.

Aspetti pratici da non trascurare

Nel pegno la consegna del bene è essenziale: senza spossessamento la garanzia non opera nel modo previsto, perciò occorre individuare con chiarezza chi ne assume la custodia. Nell’ipoteca è centrale l’iscrizione e il relativo grado, che fissa l’ordine di priorità tra più creditori sul ricavato dell’eventuale vendita del bene.

  • Per il pegno, individuare chi custodisce il bene mobile o gestire correttamente il credito dato in garanzia.
  • Per l’ipoteca, curare l’iscrizione e verificare il grado, perché determina la priorità sul ricavato.
  • In entrambi i casi conviene valutare in anticipo il valore del bene rispetto al credito garantito.

Articoli di legge da consultare

Domande frequenti

Pegno e ipoteca sono entrambe garanzie reali?

Sì. Entrambe attribuiscono al creditore un diritto di prelazione e il seguito sul bene; cambiano l’oggetto e le modalità di costituzione.

Il pegno comporta la consegna del bene?

Sì. Il pegno comporta lo spossessamento: il bene mobile è consegnato al creditore o a un terzo che lo custodisce.

Come si costituisce l’ipoteca?

L’ipoteca si costituisce con l’iscrizione nei registri immobiliari, senza spossessamento, e il grado dell’iscrizione determina la priorità.

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I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista abilitato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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