Testo dell'articoloVigente
Il ricorso e il reclamo sono strumenti impugnatori che spesso vengono confusi. Il ricorso e un atto di apertura del procedimento o di impugnazione di una sentenza, regolato in modi diversi nei processi civile, amministrativo e tributario. Il reclamo e una specifica forma di impugnazione, tipicamente cautelare o sommaria, contro provvedimenti del giudice di primo grado o del giudice tutelare. Le distinzioni incidono su termini, organo destinatario, effetti sospensivi e contenuti.
Tabella riassuntiva del confronto
| Profilo | Ricorso | Reclamo |
|---|---|---|
| Norma di riferimento | vari articoli: art. 360 c.p.c. (cassazione); art. 414 c.p.c. (lavoro); art. 41 c.p.a.; art. 18 D.Lgs. 546/1992 (tributario) | art. 739 c.p.c. (volontaria giurisdizione); art. 669-terdecies c.p.c. (cautelare); art. 26 D.Lgs. 546/1992 (reclamo-mediazione tributaria) |
| Natura | atto introduttivo del giudizio o di impugnazione di sentenza | impugnazione di provvedimenti del giudice di primo grado di natura cautelare o sommaria |
| Ambiti tipici | processo civile (cassazione, lavoro), amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), tributario (CTP e CTR), penale (incidenti probatori, cassazione) | provvedimenti volontaria giurisdizione, ordinanze cautelari, decreti del giudice tutelare, provvedimenti del giudice del fallimento |
| Termine | variabile: 60 giorni per cassazione e per TAR; 30 giorni per appello civile; 30 giorni per ricorso tributario CTP | 10 giorni dalla comunicazione o notifica (art. 739 c.p.c.); 15 giorni per reclamo cautelare |
| Organo destinatario | giudice superiore (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, CTR) o giudice del giudizio (giudice del lavoro) | tribunale collegiale, corte d’appello, o tribunale in composizione collegiale |
| Effetto sospensivo | generalmente non automatico; va richiesto e motivato | spesso non automatico; il giudice del reclamo puo sospendere |
| Procedura | contraddittorio pieno; udienza pubblica o camera di consiglio | camera di consiglio in tempi rapidi; contraddittorio sommario |
| Esito tipico | sentenza che accoglie, rigetta o cassa | ordinanza che conferma, modifica o revoca il provvedimento impugnato |
Ricorso: caratteristiche e disciplina
Il ricorso e un atto giuridico polifunzionale. Nel processo civile, puo essere atto introduttivo del giudizio (ricorso ex art. 414 c.p.c. nel rito del lavoro, ricorso per decreto ingiuntivo, ricorso ex art. 702-bis c.p.c. nel procedimento sommario di cognizione) o atto di impugnazione (ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c.). Nel processo amministrativo, il ricorso e l’atto tipico di apertura del giudizio davanti al TAR (art. 41 c.p.a.) e davanti al Consiglio di Stato in appello.
Nel processo tributario il ricorso (art. 18 D.Lgs. 546/1992) e l’atto con cui il contribuente impugna un atto dell’amministrazione finanziaria (avviso di accertamento, cartella esattoriale, diniego di rimborso) davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. La riforma della giustizia tributaria (L. 130/2022) ha trasformato le commissioni in Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, con giudici professionali per le controversie sopra i 3.000 euro.
Il ricorso per cassazione, regolato dal c.p.c. art. 360 e ss., e il principale strumento di impugnazione di legittimita: deduce vizi specifici (violazione di legge, motivazione mancante o apparente, nullita della sentenza o del procedimento) ed e ammesso entro 60 giorni dalla notifica della sentenza o 6 mesi dalla pubblicazione. La giurisprudenza di legittimita ha progressivamente ristretto l’ammissibilita dei ricorsi privi di specificita motivazionale, valorizzando il principio di autosufficienza.
Reclamo: caratteristiche e disciplina
Il reclamo civile generale e regolato da Lodi arbitrali stranieri: casi pratici art. 839 c.p.c.: contro i decreti emessi dal giudice di volontaria giurisdizione (tipicamente il giudice tutelare per amministrazione di sostegno, tutela, curatela) si propone reclamo in 10 giorni dalla comunicazione o notifica alla Corte d’Appello. Il reclamo si propone con ricorso e si decide in camera di consiglio. Il provvedimento conclusivo e un decreto, non ricorribile in cassazione se non per violazione di legge in casi tassativi (Sez. Un. 21285/2005, principio confermato).
Il reclamo cautelare e disciplinato da Articolo 55 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: contro le ordinanze cautelari (sequestri, provvedimenti d’urgenza ex art. 700, denuncia di nuova opera) si propone reclamo entro 15 giorni alla composizione collegiale del tribunale (o alla Corte d’Appello se il provvedimento e stato emesso in primo grado dal tribunale in composizione collegiale). Il collegio decide in tempi rapidi confermando, modificando o revocando il provvedimento.
Il reclamo tributario, introdotto dall’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 e oggi sostanzialmente assorbito dalla mediazione tributaria, e meccanismo deflattivo per liti di valore inferiore a 50.000 euro: il contribuente presenta reclamo con istanza di mediazione, e l’Agenzia ha 90 giorni per esaminare. Solo se il reclamo non e accolto, il ricorso si trasforma in giudizio davanti alla CGT. La riforma del 2022 ha ridotto la portata di questo meccanismo.
Quando si usa il ricorso e quando il reclamo
Per scegliere lo strumento giusto bisogna identificare il provvedimento da impugnare. Tizio riceve un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per 25.000 euro: deve proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni. Caio ottiene a Roma in primo grado un’ordinanza cautelare di sequestro conservativo emessa contro di lui: deve proporre reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. al collegio entro 15 giorni dalla notifica.
Sempronio, beneficiario di amministrazione di sostegno, vuole contestare un decreto del giudice tutelare che ha nominato un amministratore non gradito: deve presentare reclamo in 10 giorni alla Corte d’Appello ex art. 739 c.p.c. Se invece la lite riguarda l’impugnazione di una sentenza definitiva di primo grado in una causa civile ordinaria, la via e l’appello entro 30 giorni dalla notifica o 6 mesi dalla pubblicazione.
In materia amministrativa, contro un provvedimento della PA si propone ricorso al TAR; contro la sentenza del TAR si propone ricorso in appello al Consiglio di Stato. In materia penale, contro le sentenze di primo grado del tribunale si propone appello; contro le sentenze di appello e contro alcune sentenze inappellabili si propone ricorso per cassazione. Il reclamo, in penale, ha applicazioni puntuali (per esempio contro misure cautelari personali).
Costi, tempi e procedura
I costi variano in funzione del rito. Ricorso in cassazione: contributo unificato pari al doppio di quello del giudizio di primo grado (D.P.R. 115/2002), oltre alle marche da bollo e ai costi forensi (compensi medi 4.000-15.000 euro per controversie sopra i 50.000 euro). Ricorso tributario: contributo unificato a scaglioni di valore (30 euro fino a 2.582 euro; 60 euro fino a 5.000; 120 fino a 25.000; 250 fino a 75.000; 500 fino a 200.000; 1.500 oltre 200.000). Ricorso TAR: contributo unificato variabile da 650 a 6.000 euro a seconda della materia.
Il reclamo ha costi piu contenuti. Il reclamo cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c. comporta il pagamento di meta del contributo unificato del giudizio di merito. Il reclamo ex art. 739 c.p.c. (giudice tutelare) ha un contributo ridotto. I tempi del reclamo sono notevolmente piu rapidi del giudizio ordinario di impugnazione: la decisione viene tipicamente assunta in 60-180 giorni dal deposito. Il ricorso di cassazione, invece, vede tempi medi di definizione tra 2 e 4 anni. Il ricorso tributario di primo grado richiede mediamente 1-2 anni.
Articoli chiave da consultare
- Lodi arbitrali stranieri: casi pratici art. 839 c.p.c. — reclamo contro decreti del giudice di volontaria giurisdizione
- Articolo 55 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza — reclamo cautelare contro ordinanze
- Articolo 360 Codice Procedura Civile — ricorso per cassazione, motivi tassativi
- Articolo 633 Codice Procedura Civile — ricorso per decreto ingiuntivo nel monitorio
- Articolo 414 Codice Procedura Civile — ricorso introduttivo nel rito del lavoro
- Articolo 163 Codice Procedura Civile — atto di citazione: forma alternativa al ricorso
- Articolo 325 Codice Procedura Civile — termini brevi di impugnazione
- Articolo 327 Codice Procedura Civile — termine lungo di impugnazione (6 mesi)
Altri approfondimenti correlati
- Patteggiamento: requisiti, benefici e procedura 2026 — articolo di approfondimento collegato al tema
- Come sporgere querela: tempi, modalità e revoca — articolo di approfondimento collegato al tema
- Divorzio breve 2026: tempi, procedura e novità Cartabia — articolo di approfondimento collegato al tema
- Ricorso in Cassazione: motivi, termini e procedura 2026 — articolo di approfondimento collegato al tema
- Opposizione a decreto ingiuntivo: termini, atto e iter — articolo di approfondimento collegato al tema
- Come fare ricorso al TAR: guida completa 2026 — articolo di approfondimento collegato al tema
- Art. 132 L. 689/1981 — Modificazioni dell’ articolo 400 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti per l’applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza — articolo di approfondimento collegato al tema
- Questioni pregiudiziali: casi pratici art. 3 c.p.p. — articolo di approfondimento collegato al tema
- Norme transitorie: casi pratici art. 79 Cont. Tributario — articolo di approfondimento collegato al tema
- Successione di leggi penali: casi pratici art. 2 c.p. — disposizione del Codice penale di riferimento
- Entrata in vigore: casi pratici art. 80 Contenzioso Tributario — articolo di approfondimento collegato al tema
- Art. 74 D.Lgs. 231/2001 — Giudice dell’esecuzione — articolo di approfondimento collegato al tema
- Art. 52 D.Lgs. 231/2001 — Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misu… — articolo di approfondimento collegato al tema
- Art. 47 D.Lgs. 231/2001 — Giudice competente e procedimento di applicazione — articolo di approfondimento collegato al tema
- Iniziativa dichiarazione fallimento: casi pratici art. 6 L.Fall. — articolo di approfondimento collegato al tema
- Reclamo CICR contro Banca d’Italia: casi pratici art. 9 TUB — norma fiscale di riferimento per profili patrimoniali
- Oggetto della giurisdizione tributaria: esempi pratici sull’art. 2 D.Lgs. 546/1992 — articolo di approfondimento collegato al tema
- Art. 47-ter Cont. Trib. – definizione su sospensione — articolo di approfondimento collegato al tema
- Art. 47 Cont. Trib. – Sospensione dell’atto impugnato — articolo di approfondimento collegato al tema
- Art. 136 undecies CPI — (Provvedimenti cautelari) — articolo di approfondimento collegato al tema
- Articolo 669-decies Codice di Procedura Civile: Revoca e modifica — articolo di approfondimento collegato al tema
- Ricorso contro cartella esattoriale: termini e procedura — articolo di approfondimento collegato al tema
- Clausola abrogatoria: casi pratici art. 76 Accertamento — articolo di approfondimento collegato al tema
- Entrata in vigore T.U. Registro: casi pratici art. 81 ImpR — articolo di approfondimento collegato al tema
- Entrata in vigore IRAP: casi pratici art. 66 D.Lgs. 446/1997 — articolo di approfondimento collegato al tema
Domande frequenti
Quale e la differenza principale tra ricorso e reclamo?
Il ricorso e un atto di apertura del giudizio o di impugnazione di sentenza in vari riti (civile, amministrativo, tributario, lavoro). Il reclamo e una specifica forma di impugnazione di provvedimenti del giudice di primo grado di natura cautelare o sommaria, con termini brevi (10-15 giorni) e procedura camerale rapida.
Quale costa di meno tra ricorso e reclamo?
Generalmente il reclamo, perche prevede contributi unificati ridotti o dimezzati rispetto al giudizio ordinario e tempi piu brevi. Il ricorso per cassazione e tipicamente il piu costoso (contributo doppio e compensi forensi piu elevati). Il ricorso al TAR ha contributi che variano dai 650 ai 6.000 euro a seconda della materia.
Si puo passare dal reclamo al ricorso?
Sono atti distinti per natura e per oggetto. Tuttavia, contro alcune decisioni rese in sede di reclamo (per esempio la decisione del collegio che conferma o modifica un’ordinanza cautelare) e ammesso ulteriore ricorso per cassazione solo per violazione di legge nei casi tassativi previsti. Le due fasi possono dunque collegarsi in una sequenza impugnatoria.
Quali sono i termini di decadenza per ricorso e reclamo?
Per il ricorso variano: 60 giorni per cassazione e per TAR; 30 giorni per appello civile e per ricorso tributario; 60 giorni per amministrativo. Per il reclamo: 10 giorni dalla comunicazione del decreto (art. 739 c.p.c.); 15 giorni dalla notifica dell’ordinanza cautelare (art. 669-terdecies). Il superamento del termine comporta decadenza e inammissibilita.
Cosa succede se sbaglio strumento (ricorso al posto di reclamo o viceversa)?
Tendenzialmente la giurisprudenza applica il principio della conservazione degli atti processuali: se l’errore e formale ma il giudice competente e quello corretto, l’atto puo essere riqualificato. Se invece manca la competenza o il termine e scaduto, l’atto e inammissibile. E sempre prudente verificare con attenzione la natura del provvedimento e la norma di riferimento prima di proporre l’impugnazione.
Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici e raccomandato il parere di un professionista abilitato.