Testo dell'articoloVigente
Art. 52 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari
In vigore dal 04/07/2001
1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all' articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale .
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all' articolo 325 del codice di procedura penale . Nota all'art. 52: – Si riporta il testo degli articoli 322-bis e 325 del codice di procedura penale : "Art. 322-bis (Appello). –
1. Fuori dei casi previsti dall'art. 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.
1-bis. Sull'appello decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.
2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 310.". "Art. 325 (Ricorso per cassazione). –
1. Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
2. Entro il termine previsto dall'art. 324, comma 1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice può essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 311, commi 3 e
4. 4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza.".
Commento
L'art. 52 D.Lgs. 231/2001 costruisce un sistema impugnatorio delle misure cautelari che si allinea, per quanto possibile, al modello del c.p.p. per le misure cautelari reali. La scelta di richiamare l'art. 322-bis c.p.p. — anziché l'art. 310 previsto per le misure cautelari personali — è coerente con la natura interdittiva (e non personale-detentiva) delle misure 231: non si tratta di libertà personale in senso stretto, ma di limitazioni operative che, pur gravissime per l'ente, non incidono sulla sfera dell'habeas corpus.
Il fatto che l'appello non sospenda l'esecuzione della misura ha conseguenze pratiche rilevanti: l'ente che impugna l'ordinanza cautelare rimane soggetto alla misura fino alla decisione del tribunale del riesame. Questo rende strategicamente importante la richiesta di sospensione cautelare ex art. 49 — che offre un percorso alternativo per neutralizzare gli effetti della misura in attesa del giudizio — rispetto al solo ricorso impugnatorio. In alcuni casi, i due percorsi vengono seguiti parallelamente.
Il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (non per vizio motivazionale), in linea con il regime generale dei ricorsi in cassazione in materia cautelare: la Corte non rivaluta il merito della decisione, ma ne controlla la legittimità formale e sostanziale. Nel D.Lgs. 231/2001 — distinto dal D.Lgs. 231/2007 antiriciclaggio — questo doppio grado di controllo (appello + cassazione) garantisce all'ente una tutela processuale articolata, che un professionista legale qualificato sa attivare tempestivamente per ridurre al minimo l'impatto della cautela sull'operatività aziendale.
Casi pratici
Caso 1: Appello cautelare e strategia difensiva parallela
Caso 2: Ricorso per cassazione per violazione di legge
Domande frequenti
L'ente può impugnare l'ordinanza che applica la misura cautelare interdittiva?
Sì. L'art. 52, comma 1, D.Lgs. 231/2001 riconosce all'ente — tramite il difensore — il diritto di proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari. L'appello deve indicare contestualmente i motivi e viene deciso in composizione collegiale dal tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.
La proposizione dell'appello sospende l'efficacia della misura cautelare?
No. Come in materia di misure cautelari reali (art. 322-bis c.p.p., richiamato dall'art. 52), l'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato. L'ente rimane quindi soggetto alla misura cautelare fino alla decisione del tribunale collegiale, salvo ricorrere contestualmente alla sospensione cautelare ex art. 49 o chiedere la revoca per cessazione dei presupposti ex art. 50.
Dopo l'appello, è possibile un ulteriore ricorso contro il provvedimento del tribunale?
Sì. Contro il provvedimento emesso in sede di appello, sia il PM sia l'ente possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 325 c.p.p. Il ricorso in cassazione è tuttavia limitato ai vizi di legittimità: la Corte non riesamina il merito delle esigenze cautelari, ma controlla che il provvedimento sia conforme ai requisiti di legge.
Vedi anche