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Art. 50 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Revoca e sostituzione delle misure cautelari
In vigore dal 04/07/2001
1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo
17. 2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piu proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.
Stesso numero, altri codici
- Art. 50 D.Lgs. 504/1995 — Inosservanza di prescrizioni e regolamenti
- Articolo 50 L. 184/1983: Cessazione della responsabilità genitoriale adottiva
- Art. 50 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi di trasparenza per i fornitori e i deployers di determinati sistemi di IA
- Art. 50 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 50 D.Lgs. 159/2011 — Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica
- Art. 50 D.Lgs. 209/2005 — (Calcolo del Requisito Patrimoniale di solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo)