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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 47 del D.Lgs. 231/2001 individua il giudice competente per l'applicazione, la revoca e la modifica delle misure cautelari interdittive a carico dell'ente e disciplina il relativo procedimento. La competenza spetta al giudice che procede nel momento in cui è chiesta la misura: nel corso delle indagini preliminari, provvede il GIP; nelle fasi successive, il giudice titolare del procedimento. Il procedimento di applicazione si svolge in udienza (salvo i casi d'urgenza), con avviso alle parti — PM, ente e difensori — e possibilità per l'ente di esaminare la richiesta e i relativi elementi prima dell'udienza. Le forme dell'udienza ricalcano quelle dell'art. 127 c.p.p., con termini ridotti: cinque giorni per l'avviso e tre per la comparsa. Tra il deposito della richiesta e l'udienza non può trascorrere più di quindici giorni, garantendo celerità procedurale. La norma richiama anche le disposizioni dell'art. 91 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., in materia di competenza cautelare nel corso dei diversi gradi del giudizio.

Testo dell'articoloVigente

Art. 47 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Giudice competente e procedimento di applicazione

In vigore dal 04/07/2001

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all' articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 .

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell' articolo 127, commi 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 e 10, del codice di procedura penale ; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni. Note all'art. 47: – Si riporta il testo dell'art. 91 del citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 : "Art. 91 (Giudice competente in ordine alle misure cautelari). –

1. Nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal pretore, dal tribunale, dalla corte di assise, dalla corte di appello o dalla corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'art. 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.". – Si riporta il testo dell' art. 127 del codice di procedura penale : "Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). –

1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.

2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giomo dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.

4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità.

6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.

8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.

9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e

8. 10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2.".

Commento

L'art. 47 D.Lgs. 231/2001 disegna un procedimento cautelare che privilegia il contraddittorio rispetto alla celerità: a differenza delle misure cautelari personali del processo penale ordinario — spesso disposte inaudita altera parte — il procedimento 231 prevede di regola un'udienza con avviso preventivo alle parti. Questa scelta legislativa riflette la natura delle misure cautelari interdittive, che incidono sull'operatività dell'ente piuttosto che sulla libertà personale: il rischio di fuga o di inquinamento probatorio è meno pressante, mentre l'impatto economico della misura giustifica una fase di contraddittorio anticipato.

Il termine di quindici giorni tra deposito della richiesta e udienza (comma 3) è un limite massimo che assicura rapidità senza sacrificare il diritto di difesa. L'ente, una volta avvisato, può esaminare la richiesta del PM e gli elementi su cui si fonda, predisponendo memoria difensiva. Il difensore ha quindi un ruolo attivo già nella fase cautelare, potendo contestare sia i gravi indizi di responsabilità sia il pericolo di reiterazione. In tale contesto, la presentazione di un MOG già adottato o di provvedimenti disciplinari interni può essere decisiva per evitare la misura.

Il rinvio all'art. 91 disp. att. c.p.p. — che regola la competenza cautelare nei diversi stadi processuali — garantisce la coerenza del sistema: la competenza si sposta automaticamente al giudice investito del procedimento principale, evitando conflitti tra organi giudicanti. Nel quadro del D.Lgs. 231/2001 — distinto, va ribadito, dal D.Lgs. 231/2007 sull'antiriciclaggio — la regola della competenza mobile rafforza la coerenza tra cautelare e giudizio di merito, entrambi affidati allo stesso organo giudicante.

Casi pratici

Caso 1: Udienza cautelare con memoria difensiva dell'ente

Caso 2: Competenza del GIP durante le indagini preliminari

Domande frequenti

Chi è competente a disporre le misure cautelari interdittive all'ente durante le indagini preliminari?

Durante le indagini preliminari, provvede il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP). Nelle fasi successive del procedimento, la competenza spetta al giudice che procede in quel momento. La competenza si sposta quindi in modo automatico al giudice titolare del procedimento principale, in applicazione delle disposizioni richiamate dall'art. 91 disp. att. c.p.p.

L'ente può partecipare all'udienza cautelare e conoscere in anticipo gli elementi su cui si fonda la richiesta del PM?

Sì. L'art. 47, comma 2, prevede che, quando la richiesta è presentata fuori udienza, il giudice fissi la data dell'udienza e ne dia avviso all'ente e ai difensori. Prima dell'udienza, l'ente e i difensori possono esaminare presso la cancelleria del giudice la richiesta del PM e gli elementi su cui si fonda, potendo così predisporre una difesa tempestiva.

Quali sono i termini del procedimento cautelare ex art. 47?

I termini sono ridotti rispetto all'udienza ordinaria ex art. 127 c.p.p.: l'avviso deve essere dato almeno cinque giorni prima dell'udienza, e tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può trascorrere più di quindici giorni. I difensori devono comparire almeno tre giorni dopo l'avviso. Questi termini ridotti garantiscono la celerità del procedimento cautelare.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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