← Torna a Responsabilità Amministrativa Enti (D.Lgs. 231/2001)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 44 del D.Lgs. 231/2001 regola l'incompatibilità con l'ufficio di testimone nel procedimento a carico dell'ente. Non può essere assunta come testimone la persona imputata del reato presupposto da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente, né la persona che rappresenta l'ente — indicata nella dichiarazione ex art. 39 — e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato. La disposizione risolve la tensione tra il diritto al silenzio dell'imputato e le esigenze conoscitive del processo nei confronti dell'ente, evitando che soggetti titolari di posizioni processuali potenzialmente contraddittorie vengano costretti a deporre. Quando sussiste l'incompatibilità, la persona che rappresenta l'ente può tuttavia essere interrogata ed esaminata secondo le forme previste per l'imputato in procedimento connesso, con i relativi limiti garantistici. Questo equilibrio è fondamentale per assicurare che il procedimento 231 non si trasformi in uno strumento indiretto per estrarre dichiarazioni auto-incriminanti da chi, in qualità di rappresentante, è al contempo il terminale processuale dell'ente.

Testo dell'articoloVigente

Art. 44 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Incompatibilità con l’ufficio di testimone

In vigore dal 04/07/2001

1. Non può essere assunta come testimone: a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

Commento

L'art. 44 D.Lgs. 231/2001 affronta uno dei nodi più delicati del processo agli enti: la posizione processuale del soggetto che, al momento della commissione del reato presupposto, rivestiva la carica di rappresentante legale e che è chiamato a partecipare al procedimento in nome dell'ente stesso. La norma stabilisce un doppio ordine di incompatibilità: quella della persona fisica imputata del reato da cui dipende l'illecito (lett. a) e quella del rappresentante legale che tale qualità aveva all'epoca del fatto (lett. b). In entrambi i casi, la ratio è la medesima: evitare che soggetti con un interesse diretto — o con il rischio di auto-incriminarsi — siano costretti a deporre come testimoni, con i conseguenti obblighi di verità e le relative sanzioni penali per falsa testimonianza.

Il comma 2 prevede una soluzione di compromesso processuale: l'incompatibile può essere interrogato ed esaminato nelle forme dell'esame dell'imputato in procedimento connesso ex art. 210 c.p.p. Ciò significa che egli ha facoltà di non rispondere, non è soggetto all'obbligo di dire la verità tipico del testimone e può essere assistito da un difensore. La distinzione è rilevante sotto il profilo pratico: per l'accusa, le dichiarazioni rese in tale forma hanno un valore probatorio più limitato rispetto alla testimonianza ordinaria; per la difesa dell'ente, rappresenta invece una tutela significativa contro strategie processuali volte a utilizzare il rappresentante come fonte probatoria a carico.

Nel quadro sistematico del D.Lgs. 231/2001 — che disciplina la responsabilità amministrativa da reato degli enti, materia distinta dal D.Lgs. 231/2007 sull'antiriciclaggio — l'art. 44 si colloca come norma di garanzia processuale. L'ente, per non pregiudicare la propria posizione, può nominare un rappresentante processuale ad hoc distinto dal legale rappresentante incompatibile, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 39.

Domande frequenti

Chi non può essere assunto come testimone nel procedimento 231 a carico dell'ente?

Non può deporre come testimone: (a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente; (b) il rappresentante legale indicato nella dichiarazione ex art. 39, qualora rivestisse tale carica anche al momento della commissione del reato. L'incompatibilità tutela il diritto al silenzio e previene conflitti tra la posizione di chi rappresenta l'ente e quella di potenziale auto-incriminato.

Cosa accade se il rappresentante dell'ente è incompatibile come testimone?

Il soggetto incompatibile non è escluso dal processo, ma può essere interrogato ed esaminato nelle forme previste per l'imputato in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.). Ciò comporta che ha facoltà di non rispondere e non è vincolato all'obbligo di verità tipico del testimone, beneficiando delle garanzie riservate agli imputati.

È possibile per l'ente nominare un rappresentante diverso per ovviare all'incompatibilità?

Sì. L'ente può nominare, ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 231/2001, un rappresentante processuale diverso dal legale rappresentante incompatibile. Questa nomina consente di garantire la presenza attiva dell'ente nel procedimento senza che la sua voce sia affidata a un soggetto che, per la propria posizione processuale, non potrebbe deporre come testimone.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.