Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 45 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Applicazione delle misure cautelari

In vigore dal 04/07/2001

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell' articolo 292 del codice di procedura penale .

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata. La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, ((in luogo della misura cautelare interdittiva)) , quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 .

In sintesi

L'articolo 45 del D.Lgs. 231/2001 disciplina i presupposti e le modalità per l'applicazione delle misure cautelari interdittive nei confronti dell'ente nell'ambito del procedimento per responsabilità amministrativa da reato. La norma richiede la sussistenza di due condizioni cumulative: gravi indizi circa la responsabilità dell'ente per l'illecito e fondati elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di commissione di ulteriori illeciti della stessa indole. Il pubblico ministero può richiedere al giudice l'applicazione di una delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 (es. interdizione dall'attività, sospensione delle autorizzazioni, esclusione da agevolazioni). Il giudice provvede con ordinanza, indicando anche le modalità applicative. In alternativa alla misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale ex art. 15, soluzione sempre obbligatoria per attività svolte in stabilimenti dichiarati di interesse strategico nazionale, dove la misura interdittiva rischierebbe di pregiudicare produzioni di rilevanza pubblica.

L'art. 45 D.Lgs. 231/2001 rappresenta uno snodo cruciale del sistema sanzionatorio cautelare degli enti. A differenza della responsabilità penale individuale - dove le misure cautelari personali incidono sulla libertà della persona fisica - le misure interdittive cautelari ex D.Lgs. 231/2001 colpiscono l'operatività dell'ente: possono impedirne temporaneamente l'attività, sospenderne le autorizzazioni o escluderlo da contratti pubblici. Il doppio presupposto (gravi indizi di responsabilità + pericolo di reiterazione) ricalca la logica delle misure cautelari penali, ma adattato alla natura collettiva del destinatario.

Il pericolo di reiterazione - requisito specifico del cautelale 231 - deve essere «fondato e specifico»: non basta un generico allarme sociale, ma occorrono elementi concreti che facciano temere la commissione di illeciti della stessa indole. Questo requisito incentiva l'ente a dimostrare, già in fase cautelare, l'adozione o l'aggiornamento del Modello Organizzativo (MOG) e il rafforzamento dell'Organismo di Vigilanza (OdV), poiché tali misure possono neutralizzare il pericolo di reiterazione e scongiurare l'applicazione della cautela. La strada della sospensione cautelare ex art. 49 - che consente di evitare la misura in cambio della realizzazione delle condotte riparatorie di cui all'art. 17 - si apre proprio su questo terreno.

La previsione del commissario giudiziale come alternativa (o, per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, come sostituto obbligatorio) alla misura interdittiva è una scelta di bilanciamento tra esigenze cautelari ed economia produttiva. Il commissario garantisce la continuità dell'attività sotto supervisione giudiziaria, riducendo l'impatto occupazionale e commerciale. Il D.Lgs. 231/2001 - distinto dal D.Lgs. 231/2007 antiriciclaggio - costruisce così un sistema cautelare che tiene conto della specificità dell'ente come soggetto economico collettivo.

Casi pratici

Caso 1: Richiesta cautelare per reati di corruzione in appalti pubblici

Caso 2: Commissario giudiziale per stabilimento di interesse strategico

Domande frequenti

Quali sono i presupposti per applicare misure cautelari interdittive all'ente ex art. 45?

Occorrono due condizioni cumulative: (1) gravi indizi che facciano ritenere sussistente la responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo dipendente da reato; (2) fondati e specifici elementi che rendano concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole. Solo in presenza di entrambi i requisiti il PM può richiedere al giudice l'applicazione di una delle sanzioni interdittive dell'art. 9, comma 2.

Il giudice può evitare di applicare la misura cautelare interdittiva anche quando ne sussistono i presupposti?

Sì. L'art. 45, comma 3, consente al giudice di nominare, in luogo della misura interdittiva, un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 231/2001. Per gli stabilimenti dichiarati di interesse strategico nazionale, tale nomina è obbligatoria. Inoltre, l'ente può chiedere la sospensione cautelare ex art. 49 per realizzare le condotte riparatorie che escludono le sanzioni interdittive.

Adottare o aggiornare il Modello Organizzativo può influire sulla decisione cautelare?

Sì, in modo significativo. Dimostrare l'adozione di un MOG adeguato e il funzionamento effettivo dell'OdV può neutralizzare il requisito del «pericolo concreto di reiterazione», privando la misura cautelare del suo secondo presupposto. La giurisprudenza valuta positivamente l'adozione tempestiva di misure organizzative correttive come elemento che riduce il rischio di futuri illeciti.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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