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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 39 del D.Lgs. 231/2001 disciplina le modalità di partecipazione dell'ente al procedimento penale, individuando nel rappresentante legale il soggetto abilitato ad agire in nome dell'ente, salvo il caso in cui questi sia anche imputato del reato-presupposto. In tal caso, per evitare un insanabile conflitto di interessi, l'ente deve essere rappresentato da un soggetto diverso. La costituzione dell'ente nel procedimento avviene mediante deposito di una dichiarazione formale presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, che deve contenere a pena di inammissibilità: la denominazione dell'ente, le generalità del rappresentante legale, il nome del difensore con l'indicazione della procura, la sottoscrizione del difensore e la dichiarazione o elezione di domicilio. La procura al difensore deve essere conferita nelle forme previste per le parti private nel processo penale (art. 100, comma 1, c.p.p.). Se il rappresentante legale costituito non compare in udienza, l'ente è rappresentato automaticamente dal difensore. La norma delinea un sistema in cui la difesa tecnica riveste un ruolo centrale: il difensore non è solo assistente legale ma, in caso di assenza del rappresentante, diventa il soggetto che incarna l'ente nel procedimento.

Testo dell'articoloVigente

Art. 39 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Rappresentanza dell’ente

In vigore dal 04/07/2001

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità: a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante; b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura; c) la sottoscrizione del difensore; d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

3. La procura, conferita nelle forme previste dall' articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale , è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma

2. 4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore. Nota all'art. 39: – Si riporta i testo dell' art. 100 del codice di procedura penale : "Art. 100 (Difensore delle altre parti private). –

1. La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata.

2. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal difensore.

3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

4. Il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati. In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

5. Il domicilio delle parti private indicate nel comm 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore.".

Commento

L'articolo 39 risolve un problema pratico fondamentale: come partecipa al processo un soggetto collettivo che, per definizione, non può comparire fisicamente in udienza? La risposta del legislatore è chiara: tramite il proprio rappresentante legale, salvo il caso di conflitto di interessi, e sempre con l'assistenza obbligatoria di un difensore tecnico.

Il conflitto di interessi tutelato dal comma 1 è quello tra la persona fisica imputata del reato-presupposto e l'ente che da quel reato è chiamato a rispondere: il medesimo soggetto non può contemporaneamente difendere sé stesso come imputato e rappresentare l'ente, poiché le due posizioni processuali potrebbero richiedere strategie difensive incompatibili. In questi casi, l'ente dovrà individuare un diverso soggetto — un altro componente del consiglio di amministrazione, un procuratore speciale o, in mancanza, si troverà a essere rappresentato dal solo difensore. Il comma 2 elenca i requisiti formali della dichiarazione di costituzione, la cui inosservanza è sanzionata con l'inammissibilità. Si tratta di un onere formale non trascurabile: l'ente che non si costituisce correttamente è dichiarato contumace (art. 41) e perde la possibilità di partecipare attivamente al procedimento, compreso il diritto di produrre prove a proprio favore sull'adeguatezza del MOG. La procura al difensore va conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata: la forma è quella prevista dall'art. 100, comma 1, c.p.p. per le parti private, a ulteriore conferma dell'assimilazione processuale tra ente e imputato disposta dall'art. 35. Il ruolo del difensore è quindi doppiamente strategico: come ausiliare tecnico nella difesa di merito e come rappresentante dell'ente in caso di assenza del legale rappresentante.

Per le grandi organizzazioni con strutture di corporate governance complesse, l'art. 39 impone di definire preventivamente — già in fase di predisposizione del MOG — i meccanismi di delega della rappresentanza processuale, per evitare vuoti di tutela nel momento in cui il procedimento viene avviato.

Casi pratici

Caso 1: Nomina del rappresentante speciale in caso di conflitto

Caso 2: Elezione di domicilio e gestione delle notificazioni

Domande frequenti

Chi rappresenta l'ente nel procedimento se il legale rappresentante è imputato del reato-presupposto?

Il comma 1 dell'art. 39 esclude che il legale rappresentante imputato possa rappresentare l'ente nel medesimo procedimento. L'ente deve nominare un altro soggetto — un procuratore speciale, un altro componente dell'organo amministrativo o un soggetto appositamente delegato — per depositare la dichiarazione di costituzione. In assenza di comparizione, il difensore rappresenta automaticamente l'ente costituito.

Quali sono i requisiti formali della dichiarazione di costituzione dell'ente?

La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità: la denominazione dell'ente e le generalità del legale rappresentante; il nome e cognome del difensore con l'indicazione della procura; la sottoscrizione del difensore; la dichiarazione o l'elezione di domicilio. Va depositata presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente o presentata in udienza insieme alla procura.

Cosa succede se l'ente non si costituisce nel procedimento?

L'ente che non si costituisce è dichiarato contumace ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 231/2001. La contumacia non impedisce la prosecuzione del procedimento, ma priva l'ente della possibilità di partecipare attivamente: non può produrre prove, controesaminare testimoni né dimostrare l'adeguatezza del proprio Modello Organizzativo, elementi determinanti per l'esito del giudizio.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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