In sintesi
L'articolo 35 del D.Lgs. 231/2001 opera un'equiparazione processuale tra l'ente incolpato e l'imputato persona fisica, estendendo all'ente le disposizioni processuali relative a quest'ultimo «in quanto compatibili». La norma completa il quadro tracciato dall'art. 34, che già rinviava al codice di procedura penale: mentre l'art. 34 richiama le regole generali del processo penale, l'art. 35 esplicita che l'ente beneficia specificamente dello statuto processuale dell'imputato. Ciò comporta che l'ente gode del diritto al contraddittorio, del diritto al silenzio, delle garanzie in materia di prove e della presunzione di non colpevolezza. La clausola di compatibilità introduce un necessario filtro interpretativo: talune disposizioni relative all'imputato — come quelle che presuppongono la presenza fisica dell'individuo in udienza — non sono automaticamente trasferibili all'ente, che agisce tramite il proprio rappresentante legale o il difensore. L'art. 35 assume particolare rilievo nella fase delle indagini preliminari, in cui i diritti dell'ente devono essere tutelati alla stregua di quelli di un qualsiasi imputato, incluso il diritto all'assistenza difensiva tecnica sin dal primo atto investigativo che lo riguardi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 35 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Estensione della disciplina relativa all’imputato
In vigore dal 04/07/2001
1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 35 costituisce il fondamento normativo dell'equiparazione processuale tra ente e imputato nel procedimento ex D.Lgs. 231/2001. La disposizione è volutamente ampia e rinvia in blocco alle «disposizioni processuali relative all'imputato», lasciando all'interprete il compito di selezionare quelle compatibili con la natura corporativa del soggetto incolpato. La Corte di Cassazione ha declinato questo rinvio in diverse pronunce, riconoscendo all'ente: il diritto di esaminare e contro-esaminare testimoni e periti, la facoltà di richiedere prove in senso favorevole, il diritto a un processo in tempi ragionevoli con correlata applicazione della disciplina sulla prescrizione, e il diritto di impugnare le sentenze sfavorevoli con gli ordinari mezzi di gravame.
Uno degli ambiti più problematici riguarda il diritto al silenzio. Il rappresentante legale che partecipa al procedimento in nome dell'ente non è tenuto a rendere dichiarazioni autoincriminanti: anche in questo, il parallelismo con l'imputato persona fisica è completo. Se però il medesimo soggetto è anche imputato del reato-presupposto, l'art. 39 del decreto impone che a rappresentare l'ente in giudizio sia un soggetto diverso, per evitare un insanabile conflitto di interessi. L'estensione della disciplina dell'imputato opera anche sul piano delle misure cautelari: gli artt. 45-54 del decreto prevedono misure interdittive che seguono, per la fase cautelare, un iter analogo a quello delle misure cautelari personali previste dal c.p.p., con i medesimi presupposti del fumus e del periculum.
Sul piano pratico, l'art. 35 rende imprescindibile il coinvolgimento di un professionista legale qualificato sin dalle fasi iniziali del procedimento: le scelte difensive dell'ente — dalla strategia probatoria all'eventuale accesso ai riti alternativi — si fondano esattamente sulle stesse garanzie riconosciute all'imputato persona fisica.
Casi pratici
Caso 1: Conflitto di interessi nella rappresentanza dell'ente
Caso 2: Esercizio del diritto alla prova da parte dell'ente
Domande frequenti
L'ente ha diritto al silenzio nel procedimento ex D.Lgs. 231/2001?
Sì. In forza dell'art. 35, all'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, incluse quelle che garantiscono il diritto al silenzio e il divieto di autoincriminazione. Il rappresentante legale che partecipa al procedimento per conto dell'ente non è obbligato a rendere dichiarazioni che possano pregiudicare la posizione dell'ente, analogamente a quanto previsto per l'imputato persona fisica.
Cosa succede se il rappresentante legale dell'ente è anche imputato del reato-presupposto?
In tal caso l'art. 39, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 impone che l'ente partecipi al procedimento tramite un soggetto diverso dal rappresentante legale coinvolto, per evitare un conflitto di interessi. L'ente dovrà nominare un rappresentante ad hoc o sarà assistito dal solo difensore, che lo rappresenta automaticamente in caso di mancata comparizione.
Le garanzie in materia di prove valgono anche per l'ente?
Sì. Grazie al rinvio dell'art. 35, l'ente ha diritto al contraddittorio nella formazione della prova, può richiedere l'ammissione di prove a proprio favore, contro-esaminare i testimoni dell'accusa e contestare le perizie disposte dal pubblico ministero. L'onere della prova resta in capo all'accusa, salvo specifiche ipotesi in cui il decreto pone a carico dell'ente l'onere di provare l'adozione e il funzionamento del MOG.
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