← Torna a Responsabilità Amministrativa Enti (D.Lgs. 231/2001)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 32 del D.Lgs. 231/2001 disciplina la rilevanza delle operazioni straordinarie ai fini dell'istituto della reiterazione (art. 20), che è una circostanza aggravante che aumenta le sanzioni in caso di nuovi reati presupposto commessi dopo una precedente condanna. La norma prevede che il giudice possa considerare la reiterazione anche quando la nuova condanna riguarda l'ente risultante da fusione o beneficiario di scissione per reati commessi dopo l'operazione, e le condanne precedenti erano state pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati anteriori. Il comma 2 impone una valutazione di coerenza: il giudice deve considerare la natura delle violazioni e il contesto operativo (ramo d'attività) in cui sono state commesse. Il comma 3 restringe ulteriormente la reiterazione nei confronti dei beneficiari di scissione: essa può essere ritenuta solo se il ramo di attività nel cui ambito era stato commesso il reato originario è stato trasferito, anche in parte, al beneficiario che ha commesso i nuovi illeciti.

Testo dell'articoloVigente

Art. 32 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

In vigore dal 04/07/2001

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.

3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Commento

L'art. 32 del D.Lgs. 231/2001 completa la disciplina delle operazioni straordinarie affrontando uno dei profili più delicati: quello della storia «penale» dell'ente ai fini della recidiva. La reiterazione, disciplinata dall'art. 20, aumenta le sanzioni quando un ente commette un nuovo illecito 231 dopo essere già stato condannato per un illecito dello stesso tipo. Senza l'art. 32, l'ente risultante da una fusione potrebbe teoricamente azzerare questa storia negativa: il nuovo soggetto non avrebbe mai subito condanne «proprie». La norma chiude questo varco, permettendo al giudice di tenere conto delle condanne precedenti degli enti pre-fusione quando valuta la reiterazione per i reati post-fusione.

Il comma 2 introduce un filtro importante: il giudice non deve applicare meccanicamente la reiterazione per il solo fatto che esiste una fusione nel «pedigree» dell'ente. Deve invece verificare se le condanne precedenti (degli enti partecipanti alla fusione) e i nuovi reati (dell'ente risultante) condividono una «matrice organizzativa» comune — stessa natura di violazione, stesso ramo operativo, stessa area di rischio. Questo approccio sostanziale impedisce che reati commessi in settori completamente diversi dell'ente risultante vengano aggravati per violazioni storiche irrilevanti.

Il comma 3 applica un vincolo ancora più stringente per i beneficiari di scissione: la reiterazione è ammessa solo se il beneficiario ha ricevuto il ramo di attività nel cui ambito era stato commesso il reato originario. Questo sistema di «portabilità condizionata» della storia sanzionatoria garantisce coerenza tra l'elemento soggettivo (colpa organizzativa di quel ramo) e le conseguenze aggravate della reiterazione. Per un'analisi delle implicazioni concrete in un caso specifico è raccomandata la consulenza di un professionista legale qualificato.

Casi pratici

Caso 1: Gruppo bancario con storia sanzionatoria ereditata

Caso 2: Beneficiario di scissione escluso dalla reiterazione

Domande frequenti

Dopo una fusione, le condanne pregresse degli enti fusi possono aggravare le sanzioni per nuovi reati dell'ente risultante?

Sì, ai sensi dell'art. 32 comma 1, il giudice può ritenere la reiterazione ex art. 20 anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione, purché i nuovi reati siano stati commessi dopo la data di efficacia della fusione. La valutazione è discrezionale e deve tenere conto della natura delle violazioni e del contesto operativo (comma 2).

Qual è il criterio per applicare la reiterazione a un ente beneficiario di scissione?

Il comma 3 stabilisce che la reiterazione può essere ritenuta solo se al beneficiario è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito era stato commesso il reato per cui era stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso. Il semplice fatto di essere beneficiario della scissione non è sufficiente: occorre il «collegamento funzionale» tra il ramo ereditato e la condanna storica.

Come può un ente risultante da fusione gestire il rischio di reiterazione aggravata?

L'approccio migliore è aggiornare il MOG in modo da integrare le specificità dei rami di attività ereditati dagli enti fusi, con particolare attenzione alle aree di rischio che avevano generato condanne precedenti. Un MOG aggiornato e un OdV che monitora attivamente queste aree riducono il rischio di nuovi illeciti e, in caso di procedimento, possono escludere la responsabilità ai sensi degli artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/2001.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.