Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Reati ambientali

In vigore dal 04/07/2001

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote; e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma; e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote ((nei casi previsti dal terzo comma)) ; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo

9. 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote; a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote; b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote; 3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote; 3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote; 3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis: 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote; 3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; 4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote; f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116 ; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all' articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152 , le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), ((b) ed e),)) sono diminuite da un terzo a due terzi.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992 , rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall' articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall' articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .

7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, (( lettera a) )) , numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis , 452-quater , 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale , agli articoli 256 , 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e all' articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 , si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi ((dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto)) .

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all' articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e all' articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 , si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 .

In sintesi

L'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 - introdotto dal D.Lgs. 121/2011 in attuazione della direttiva 2008/99/CE - estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati ambientali. Le fattispecie presupposto coprono un ampio spettro: delitti ecologici del codice penale (artt. 452-bis disastro ambientale, 452-quater inquinamento ambientale, 452-quinquies, 452-sexies, 452-septies, 452-octies, 452-terdecies traffico illecito di rifiuti, 452-quaterdecies attività organizzate per traffico illecito), con sanzioni da duecento fino a milleduecento quote a seconda della gravità; violazioni del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente); violazioni in materia di specie animali e vegetali protette; reati su emissioni di gas a effetto serra. La presenza di sanzioni interdittive obbligatorie per le fattispecie più gravi rende questo catalogo tra i più rischiosi per le imprese industriali, estrattive, della logistica dei rifiuti e dell'energia. Il MOG deve dedicare una sezione specifica ai presidi ambientali, spesso integrata con i sistemi di gestione ISO 14001.

L'art. 25-undecies rappresenta uno dei cataloghi più articolati e in rapida evoluzione del D.Lgs. 231/2001. La riforma dei delitti ambientali del codice penale operata dalla L. 68/2015 (che ha introdotto gli artt. 452-bis ss. c.p.) ha notevolmente ampliato le fattispecie presupposto, spostando l'asse dalla mera violazione amministrativa a veri e propri delitti con dolo o colpa grave. Questo mutamento ha reso la responsabilità 231 per reati ambientali concretamente applicabile a un numero molto maggiore di imprese. In particolare, il traffico illecito organizzato di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) - che contempla sanzioni fino a mille quote e misure interdittive - interessa direttamente il settore della gestione rifiuti, delle bonifiche e dell'industria pesante.

Sul piano preventivo, le Linee guida Confindustria raccomandano l'integrazione del MOG con i sistemi di gestione ambientale certificati (ISO 14001, EMAS), in modo da creare sinergie documentali e procedurali. L'OdV deve ricevere periodicamente i rapporti di audit ambientale e deve avere accesso alle autorizzazioni AIA/AUA, ai registri dei rifiuti e ai piani di emergenza. Il D.Lgs. 24/2023 sul whistleblowing impone l'istituzione di canali riservati che consentano ai dipendenti di segnalare violazioni ambientali senza timore di ritorsioni: questo strumento è particolarmente efficace per intercettare gli illeciti «di routine» (scarichi non autorizzati, smaltimento irregolare) prima che evolvano in reati presupposto rilevanti.

La distinzione tra D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 231/2007 è fondamentale: il secondo riguarda esclusivamente la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, senza alcuna sovrapposizione con i reati ambientali. Per una valutazione del rischio 231 in ambito ambientale si raccomanda il ricorso a un professionista legale qualificato con competenze in diritto penale dell'ambiente.

Casi pratici

Caso 1: Cementificio e smaltimento illecito di rifiuti speciali

Caso 2: Azienda agro-industriale e scarichi idrici non autorizzati

Domande frequenti

Un'azienda che smaltisce rifiuti in modo irregolare può rispondere ai sensi del D.Lgs. 231/2001?

Sì, se la condotta integra i reati di traffico illecito di rifiuti (artt. 452-terdecies o 452-quaterdecies c.p.) o le violazioni del D.Lgs. 152/2006 richiamate dall'art. 25-undecies, ed è commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente (tipicamente: risparmio sui costi di smaltimento autorizzato). Le sanzioni pecuniarie possono raggiungere mille quote, con interdittive obbligatorie.

L'integrazione del MOG con ISO 14001 è sufficiente a escludere la responsabilità 231?

No: la certificazione ISO 14001 è un indice di compliance ambientale, ma non equivale all'efficace attuazione del MOG ai fini 231. Occorre che il modello identifichi specificamente i reati presupposto ambientali applicabili all'attività dell'ente, preveda protocolli decisionali specifici, e che l'OdV eserciti un reale controllo sul loro rispetto.

Quali sono le sanzioni interdittive previste per le fattispecie più gravi dell'art. 25-undecies?

Per i delitti di disastro ambientale (452-quater c.p.), associazione a delinquere aggravata (452-octies) e attività organizzate per traffico illecito (452-quaterdecies), oltre alla sanzione pecuniaria si applicano le misure interdittive dell'art. 9, co. 2, D.Lgs. 231/2001: sospensione dell'attività, revoca di licenze e autorizzazioni, esclusione da gare pubbliche, interdizione dai mercati finanziari.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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