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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
L'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 ricomprende nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti la ricettazione (art. 648 c.p.), il riciclaggio (art. 648-bis c.p.), l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e l'autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). La disposizione, introdotta dal D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) e successivamente integrata dalla L. 186/2014 con l'autoriciclaggio, è uno dei punti di snodo più delicati del sistema, perché incrocia profili penalistici, regolatori finanziari e adempimenti di compliance specifici. Il comma 1 prevede una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, elevata da 400 a 1.000 quote quando il delitto presupposto è punito con pena edittale superiore nel massimo a cinque anni. Il comma 2 stabilisce le sanzioni interdittive dell'art. 9, comma 2, con durata non superiore a due anni. Il comma 3 contempla un meccanismo procedurale peculiare: il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'art. 6 sul modello adottato dall'ente. È un riconoscimento del ruolo centrale dell'Unità di Informazione Finanziaria nell'architettura nazionale di prevenzione del riciclaggio. La norma deve essere letta in stretto coordinamento con il D.Lgs. 231/2007, fonte primaria della disciplina antiriciclaggio amministrativa. Pur essendo distinto dal decreto 231 sulla responsabilità degli enti (omonimia che genera frequenti confusioni nominalistiche), il D.Lgs. 231/2007 impone ai soggetti destinatari (intermediari finanziari, professionisti, prestatori di servizi di gioco, operatori non finanziari, prestatori di servizi relativi a valute virtuali e portafogli digitali) un articolato sistema di obblighi: adeguata verifica della clientela (Customer Due Diligence), conservazione dei dati, segnalazione di operazioni sospette all'UIF, valutazione del rischio, governance e controlli interni. La violazione di tali obblighi non integra automaticamente il reato presupposto, ma rende molto più probabile l'innesto della responsabilità ex art. 25-octies. L'autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), introdotto nel 2014, ha esteso l'area dei reati presupposto al caso in cui sia lo stesso autore del reato principale a sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. La sua introduzione ha aumentato in modo significativo la rilevanza dell'art. 25-octies per gli enti societari, perché spesso il reato presupposto del riciclaggio interno coincide con illeciti tributari, societari o fallimentari commessi dalla stessa impresa. Il modello idoneo a esimere l'ente deve prevedere presidi AML coerenti con il rischio specifico: procedure di adeguata verifica rafforzata, monitoraggio dell'operatività, criteri di astensione, protocolli di segnalazione interna all'UIF e all'organo di compliance antiriciclaggio, tracciabilità dei flussi finanziari, criteri di selezione di clienti e controparti, controlli sui pagamenti in contanti, presidi sui rapporti con PEP (Persone Politicamente Esposte) e su giurisdizioni a rischio. Per i soggetti obbligati ex D.Lgs. 231/2007, il modello 231 si integra con il sistema antiriciclaggio interno, configurando un assetto unitario di gestione del rischio. Il D.Lgs. 24/2023 sul whistleblowing impone inoltre canali di segnalazione interna riservati e adeguatamente tutelati per le violazioni rilevanti, inclusi i possibili reati di riciclaggio e autoriciclaggio. L'Organismo di Vigilanza, nei casi previsti, riceve i flussi delle segnalazioni e ne valuta la rilevanza ai fini del modello 231. La governance complessiva del rischio AML è oggi un terreno di prova decisivo per dimostrare, in sede processuale, la diligenza organizzativa dell'ente.

Testo dell'articoloVigente

Art. 25 octies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita , nonché autoriciclaggio )

In vigore dal 04/07/2001

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis ((, 648-ter e 648-ter.1)) del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .

Commento

L'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 occupa una posizione di particolare rilievo nel catalogo dei reati presupposto perché tocca aree tipicamente esposte al rischio di infiltrazione di flussi finanziari di provenienza illecita. La norma è stata introdotta dal D.Lgs. 231/2007 in attuazione della terza direttiva antiriciclaggio, e ha trovato la sua configurazione attuale con l'inserimento dell'autoriciclaggio operato dalla L. 186/2014. È un'evoluzione tipica di un sistema multilivello, in cui la disciplina sovranazionale (direttive UE, raccomandazioni GAFI), quella nazionale antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 più volte novellato, da ultimo dal D.Lgs. 90/2017 e dal D.Lgs. 125/2019) e la disciplina della responsabilità degli enti convergono nella costruzione di un presidio integrato.

La struttura sanzionatoria è articolata. La sanzione pecuniaria base è da 200 a 800 quote, elevata da 400 a 1.000 quote quando il delitto presupposto è punito nel massimo con pena superiore a cinque anni. La forbice riflette il diverso disvalore connesso alla gravità del reato presupposto, in coerenza con la logica del sistema 231, che tara la risposta sanzionatoria su parametri di proporzionalità. Le sanzioni interdittive dell'art. 9, comma 2, possono raggiungere i due anni: una durata che, per gli enti operanti in mercati regolati, può tradursi nella cessazione di fatto dell'attività, considerata la possibile revoca di autorizzazioni e l'esclusione dalle gare pubbliche.

Il comma 3 introduce un meccanismo procedurale peculiare: il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF (Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia), formula le osservazioni di cui all'art. 6 sul modello adottato dall'ente. È una valorizzazione del know-how tecnico dell'Unità, che da anni accumula evidenze sui pattern operativi del riciclaggio attraverso l'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette. Le indicazioni dell'UIF possono concorrere a delineare standard di adeguatezza dei modelli antiriciclaggio.

Sul piano della compliance, il punto chiave è il coordinamento con il D.Lgs. 231/2007, fonte primaria della disciplina antiriciclaggio amministrativa. L'omonimia con il D.Lgs. 231/2001 è uno dei nodi più frequenti di equivoco terminologico, ma i due decreti sono distinti per oggetto e funzione: il primo regola la responsabilità degli enti per i reati presupposto; il secondo impone ai soggetti destinatari (intermediari bancari e finanziari, professionisti, revisori, operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco, prestatori di servizi relativi a valute virtuali e wallet digitali) obblighi di prevenzione: adeguata verifica della clientela secondo un approccio basato sul rischio, conservazione di dati e documenti, segnalazione delle operazioni sospette all'UIF, astensione, presidi organizzativi, valutazione del rischio aziendale, comunicazione delle infrazioni e formazione del personale.

L'adeguata verifica si articola in tre intensità: semplificata, ordinaria e rafforzata. Quest'ultima è obbligatoria nei rapporti con PEP, in operazioni con giurisdizioni a rischio elevato individuate dalla Commissione UE o dal GAFI, in caso di rapporti corrispondenti transfrontalieri e quando emergono indicatori di anomalia. L'identificazione del titolare effettivo, oggi tracciato anche nel registro tenuto dalle Camere di commercio, è uno dei profili più sensibili e oggetto di verifiche stringenti.

La segnalazione di operazione sospetta è l'adempimento più delicato. L'obbligato deve trasmettere all'UIF, con tempestività, qualunque operazione che, per caratteristiche oggettive o profilo soggettivo del cliente, induca a sospettare che il denaro, i beni o le utilità coinvolti possano derivare da delitto o essere strumentali al finanziamento del terrorismo. La normativa tutela la riservatezza del segnalante e prevede sanzioni in caso di omissione dolosa. L'UIF analizza le segnalazioni, le arricchisce con dati di intelligence finanziaria e, ove emergano profili penali, le trasmette al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e alla Direzione Investigativa Antimafia.

L'autoriciclaggio, introdotto nel 2014 come art. 648-ter.1 c.p., ha rivoluzionato la materia. Prima della riforma, l'autore del reato principale non poteva rispondere di riciclaggio per il post factum di sostituzione o trasferimento dei proventi: il privilegio dell'autoriciclaggio era un punto di forte criticità. Con la nuova fattispecie, l'autore del delitto presupposto che impiega, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione e con la responsabilità ex art. 25-octies si estende anche a tale ipotesi. Per le imprese, il rischio è concreto soprattutto in connessione con illeciti tributari (D.Lgs. 74/2000), fallimentari, societari e di corruzione: le somme sottratte alla tassazione o frutto di operazioni illecite, se reimpiegate in attività economiche, integrano il presupposto.

Sul piano del modello 231, l'ente deve prevedere protocolli specifici: criteri di accettazione e profilatura della clientela, monitoraggio dei pagamenti, segregazione dei poteri di firma sui conti, tracciabilità dei flussi finanziari, controlli sui pagamenti in contanti oltre soglia, registrazioni dei rapporti, audit periodici sul sistema AML, coordinamento tra OdV e funzione antiriciclaggio interna (compliance officer AML). Per i soggetti obbligati, l'art. 16 del D.Lgs. 231/2007 disciplina l'organizzazione interna minima, con piena coerenza rispetto all'impianto del modello 231.

Il D.Lgs. 24/2023, attuativo della direttiva UE 2019/1937 sul whistleblowing, ha aggiunto un tassello decisivo: l'obbligo di istituire canali di segnalazione interna riservati e adeguatamente tutelati per le violazioni rilevanti, incluse quelle in materia antiriciclaggio. Le segnalazioni convergono all'OdV o ad altra funzione individuata e diventano una fonte preziosa di intelligence interna sul rischio di riciclaggio e autoriciclaggio. La protezione del segnalante, anche da ritorsioni indirette, è un elemento sostanziale del nuovo sistema.

Una valutazione conclusiva suggerisce che l'art. 25-octies costituisce un test severo della maturità organizzativa dell'ente. La complessità della materia, il continuo aggiornamento normativo, la natura tecnico-finanziaria degli indicatori di rischio rendono indispensabile una compliance dinamica, formata e periodicamente verificata. Per la calibrazione del modello sulle specificità dell'impresa, sull'esposizione settoriale e sulle giurisdizioni operative, resta opportuno avvalersi di un professionista legale qualificato, in grado di integrare la disciplina 231, l'antiriciclaggio, il whistleblowing e i profili penali con coerenza sistemica.

Prassi e linee guida

· 30/07/2019

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Casi pratici

Caso 1: Reimpiego di proventi di frode fiscale in nuova attività

Società che ha commesso frode fiscale ex D.Lgs. 74/2000 reimpiega i proventi non dichiarati in un'acquisizione immobiliare attraverso una controllata. La condotta integra autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) e fonda la responsabilità dell'ente ex art. 25-octies. La difesa deve dimostrare l'esistenza di un modello AML effettivo: controlli sui flussi finanziari, audit sui pagamenti, segregazione dei poteri di firma, riconciliazioni periodiche e procedure di segnalazione interna delle anomalie.

Caso 2: Operazione sospetta non segnalata da intermediario finanziario

Intermediario finanziario riceve da un cliente un'operazione di trasferimento con pattern anomali (importi frazionati, controparti in giurisdizioni a rischio, assenza di giustificazione economica). Il responsabile dell'unità non attiva la segnalazione all'UIF. Se il sottostante è ricettazione o riciclaggio, l'ente è esposto alla contestazione ex art. 25-octies. La verifica del modello indagherà sulle procedure di rilevazione delle anomalie, sui criteri di scoring del rischio, sul sistema di alert e sulla formazione del personale.

Caso 3: Acquisizione di asset da società di facciata

Impresa industriale acquisisce, attraverso una controllata estera, partecipazioni in società risultate intestate a prestanome riconducibili a soggetti coinvolti in attività illecite. La condotta integra ricettazione o impiego di denaro di provenienza illecita. L'ente risponde ex art. 25-octies se l'operazione era riconducibile al suo interesse o vantaggio. La difesa esamina la due diligence preacquisizione, la verifica dei titolari effettivi, l'analisi delle giurisdizioni di provenienza dei fondi e le clausole 231 nei contratti di compravendita.

Caso 4: Whistleblowing su pagamenti in contanti oltre soglia

Dipendente segnala, attraverso il canale di whistleblowing ex D.Lgs. 24/2023, una serie di pagamenti in contanti sopra soglia ricevuti da clienti senza adeguata giustificazione. L'OdV avvia un'istruttoria coordinandosi con la funzione antiriciclaggio interna. Se l'istruttoria conferma irregolarità sistematiche, l'ente attiva la segnalazione all'UIF e adotta misure correttive sul modello. Una reazione tempestiva e documentata è elemento decisivo per la difesa nell'eventuale procedimento ex art. 25-octies.

Domande frequenti

Quali reati presupposto sono richiamati dall'art. 25-octies?

Ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). L'autoriciclaggio è stato inserito dalla L. 186/2014 ed è particolarmente rilevante per gli enti societari, perché ricomprende il reimpiego dei proventi del reato presupposto da parte dello stesso autore.

Quali sono le sanzioni a carico dell'ente?

Sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, elevata da 400 a 1.000 quote se il delitto presupposto è punito con pena edittale superiore nel massimo a cinque anni. Si aggiungono le sanzioni interdittive dell'art. 9, comma 2, fino a due anni: divieto di contrattare con la P.A., sospensione di autorizzazioni e licenze, interdizione dall'esercizio dell'attività, esclusione da agevolazioni.

Che differenza c'è tra D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 231/2007?

Sono due decreti omonimi ma distinti. Il D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio. Il D.Lgs. 231/2007 è il decreto antiriciclaggio, che impone ai soggetti destinatari (banche, finanziarie, professionisti, gestori di valute virtuali, ecc.) obblighi di prevenzione: adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati, segnalazione delle operazioni sospette all'UIF, presidi organizzativi e formazione.

Cos'è l'UIF e che ruolo svolge?

L'Unità di Informazione Finanziaria è istituita presso la Banca d'Italia e analizza le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dai soggetti obbligati, le arricchisce con dati di intelligence finanziaria e, in presenza di profili rilevanti, le inoltra agli organi di polizia giudiziaria specializzati. L'art. 25-octies, comma 3, prevede che il Ministero della giustizia senta il parere dell'UIF prima di formulare osservazioni sul modello dell'ente.

Come funziona l'adeguata verifica della clientela?

L'adeguata verifica (Customer Due Diligence) prevede l'identificazione del cliente e del titolare effettivo, la valutazione della natura del rapporto e dello scopo, il monitoraggio costante. L'approccio è basato sul rischio: l'intensità (semplificata, ordinaria o rafforzata) si calibra in funzione del profilo della clientela. Per PEP, giurisdizioni a rischio e operatività anomale è obbligatoria la verifica rafforzata.

Quali presidi AML deve prevedere il modello 231?

Procedure di adeguata verifica e profilatura della clientela, monitoraggio dell'operatività, criteri di astensione, protocolli di segnalazione interna ed esterna all'UIF, tracciabilità dei flussi finanziari, controlli sui pagamenti in contanti, presidi su PEP e giurisdizioni a rischio, formazione del personale, canali di whistleblowing ex D.Lgs. 24/2023, audit periodici e coordinamento tra OdV e funzione antiriciclaggio interna.

Come si differenzia l'autoriciclaggio dal riciclaggio classico?

Il riciclaggio (art. 648-bis c.p.) presuppone che l'autore sia diverso da quello del delitto presupposto. L'autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), introdotto nel 2014, punisce invece lo stesso autore del reato principale che impiega o trasferisce i proventi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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