Testo dell'articoloVigente
Art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – (Delitti contro la personalità individuale)
In vigore dal 04/07/2001
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 ((, 602 e 603-bis,)) la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
In sintesi
L'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 estende la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti contro la personalità individuale previsti dal Libro II, Titolo XII, Capo III del codice penale. La norma distingue tre fasce sanzionatorie: la più grave - da quattrocento a mille quote - riguarda riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta (art. 601), acquisto di persone (art. 602) e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis); la fascia intermedia - da trecento a ottocento quote - copre la prostituzione minorile e la pornografia minorile nelle forme più gravi; la fascia minima - da duecento a settecento quote - si applica alle forme meno gravi di pornografia e alla adescamento di minori (art. 609-undecies). Nei casi di condanna per le prime due fasce sono obbligatorie le sanzioni interdittive per almeno un anno. Se l'ente è stabilmente utilizzato per commettere tali reati si applica l'interdizione definitiva dall'attività. Il modello organizzativo (MOG) ex art. 6 D.Lgs. 231/2001 deve quindi prevedere presidi specifici contro il lavoro forzato, la tratta e lo sfruttamento dei minori, in coerenza con le Linee guida Confindustria e le linee guida settoriali.L'art. 25-quinquies costituisce uno dei cataloghi di reato presupposto più gravi dell'intero D.Lgs. 231/2001: i delitti contro la personalità individuale ledono beni giuridici fondamentali - libertà personale, dignità, integrità dei minori - e il legislatore ha ritenuto necessario responsabilizzare anche gli enti che, nella propria organizzazione o filiera produttiva, possano favorirne la commissione. La norma non riguarda solo contesti criminosi evidenti: il rischio di sfruttamento lavorativo ex art. 603-bis c.p. è stato ritenuto rilevante anche in supply chain agricole, tessili e della logistica, dove cooperative spurie o appalti a cascata possono creare ambienti propizi al caporalato. Le Linee guida Confindustria (ultima revisione 2021) raccomandano che il MOG di aziende operanti in settori labour-intensive includa protocolli di due diligence sui fornitori, clausole contrattuali anti-sfruttamento e canali di segnalazione interna.
Sotto il profilo sanzionatorio, la tripartizione per fasce di gravità riflette la diversa offensività dei singoli reati: le sanzioni pecuniarie più elevate (fino a mille quote, con valore unitario tra 258 e 1.549 euro ex art. 10) possono dunque raggiungere importi superiori al milione di euro, cui si aggiungono le misure interdittive obbligatorie per almeno un anno nelle fasce a) e b). L'interdizione definitiva - prevista dal comma 3 - è la sanzione più afflittiva del sistema 231 e presuppone la strumentalizzazione sistematica dell'ente ai fini criminosi.
Sul piano operativo, il D.Lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing impone agli enti con più di cinquanta dipendenti l'adozione di canali di segnalazione riservata: uno strumento essenziale per intercettare tempestivamente comportamenti scorretti lungo la catena di fornitura. Si raccomanda di rivolgersi a un professionista legale qualificato per valutare l'adeguatezza del proprio MOG rispetto a questo specifico catalogo di reati.
Domande frequenti
Un'azienda che si avvale di cooperative di facchinaggio può essere esposta al rischio 231 per sfruttamento del lavoro?
Sì. L'art. 25-quinquies ricomprende l'art. 603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). Se la cooperativa agisce per conto dell'ente e nell'interesse o a vantaggio di quest'ultimo, il rischio di responsabilità 231 è concreto. Il MOG deve prevedere due diligence sui fornitori e clausole contrattuali anti-caporalato.
Qual è la differenza tra sanzione pecuniaria e sanzione interdittiva nel D.Lgs. 231/2001?
La sanzione pecuniaria è calcolata per quote (valore unitario 258-1.549 euro); quella interdittiva - sospensione attività, revoca licenze, esclusione da appalti pubblici - colpisce la capacità operativa dell'ente. Per i reati di fascia a) e b) dell'art. 25-quinquies entrambe le tipologie sono cumulative e obbligatorie in caso di condanna.
Il whistleblowing è utile per prevenire i reati ex art. 25-quinquies?
Sì. Il D.Lgs. 24/2023 obbliga gli enti sopra i cinquanta dipendenti a istituire canali riservati di segnalazione. Nel contesto dell'art. 25-quinquies, il whistleblowing consente di intercettare situazioni di sfruttamento lavorativo o abuso su minori prima che configurino reati presupposto rilevanti ai fini 231.