Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Reati tributari

In vigore dal 04/07/2001

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , ((quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore)) a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). (37)

In sintesi

L'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 - introdotto dal D.L. 124/2019 e ampliato dal D.Lgs. 75/2020 - estende la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000. Le fattispecie presupposto comprendono: dichiarazione fraudolenta mediante fatture false (art. 2, sanzione fino a 500 quote), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), emissione di fatture false (art. 8), occultamento/distruzione di documenti contabili (art. 10) e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11), tutte con sanzione fino a 400-500 quote. Il comma 1-bis amplia la responsabilità - includendo dichiarazione infedele e omessa dichiarazione - per condotte nell'ambito di frodi IVA transfrontaliere con danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro. L'introduzione di questo catalogo ha reso il MOG uno strumento strategico anche per la prevenzione fiscale: i protocolli devono coprire la verifica dei fornitori, la gestione delle fatture e la supervisione delle dichiarazioni fiscali.

L'art. 25-quinquiesdecies ha trasformato la compliance 231 anche in uno strumento di governance fiscale. Prima della sua introduzione, i reati tributari erano considerati quasi un'area protetta per gli enti - si riteneva che essi agissero nell'interesse proprio, non dell'ente - ma la giurisprudenza e poi il legislatore hanno chiarito che il risparmio fiscale fraudolento costituisce un «vantaggio» per l'ente ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/2001. Il catalogo attuale rispecchia i reati più gravi del D.Lgs. 74/2000: le frodi IVA con falsa fatturazione, spesso collegate a frodi carosello transfrontaliere, sono oggi nel mirino sia dei PM sia dell'Agenzia delle Entrate.

Sul piano operativo, il MOG deve prevedere: procedure di verifica dei fornitori (due diligence fiscale, controllo della regolarità IVA), protocolli per la gestione delle note di credito e delle fatture ricevute, supervisione del processo di formazione e presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA, e sistemi di allerta in caso di operazioni atipiche. Le Linee guida Confindustria del 2021 dedicano specifica attenzione ai presidi anti-frode fiscale. Importante: i reati tributari presupposto del 231 sono solo quelli dolosamente realizzati; gli errori contabili colposi non fondano la responsabilità dell'ente.

Il D.Lgs. 24/2023 sul whistleblowing è particolarmente rilevante in ambito fiscale: i dipendenti dell'ufficio amministrativo e contabile che rilevano anomalie nelle pratiche fiscali possono segnalarle tramite il canale riservato, con piena tutela da ritorsioni. Per un'analisi dell'adeguatezza dei presidi fiscali nel MOG si raccomanda il ricorso a un professionista legale qualificato.

Pronunce della Corte Costituzionale

Casi pratici

Caso 1: Società e dichiarazione fraudolenta mediante fatture false da fornitore cartiera

Caso 2: Frode IVA carosello transfrontaliera e responsabilità 231

Domande frequenti

Un'azienda che riceve fatture false da un fornitore risponde automaticamente ex art. 25-quinquiesdecies?

No automaticamente: occorre che i soggetti apicali o i sottoposti agissero con dolo (consapevolezza della falsità) e nell'interesse dell'ente (risparmio fiscale). Se l'azienda ha adottato un MOG con procedure di due diligence fiscale sui fornitori e non aveva ragioni per dubitare della genuinità delle fatture, può invocare l'esimente ex art. 6 D.Lgs. 231/2001.

La soglia dei 10 milioni di euro per le frodi IVA transfrontaliere riguarda solo le operazioni internazionali?

Sì. Il comma 1-bis si applica esclusivamente quando le frodi IVA si inseriscono in «sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'UE». Per le frodi IVA puramente domestiche continuano ad applicarsi solo le fattispecie del comma 1 (dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture false, ecc.).

Come si coordina l'art. 25-quinquiesdecies con le sanzioni tributarie amministrative dell'Agenzia delle Entrate?

I due regimi sono cumulativi e autonomi: le sanzioni tributarie amministrative ex D.Lgs. 472/1997 si applicano all'ente in quanto contribuente debitore di imposta; la responsabilità 231 si applica come conseguenza del reato presupposto commesso nell'interesse dell'ente. Non vi è assorbimento: l'ente può subire sia le sanzioni tributarie sia la sanzione pecuniaria 231.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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