1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b).
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In sintesi
L'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 - introdotto dal D.Lgs. 75/2020 - estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di contrabbando doganale e alle violazioni del testo unico delle accise (D.Lgs. 504/1995). La sanzione pecuniaria base è fino a duecento quote; se le imposte o i diritti di confine evasi superano centomila euro si applica la sanzione fino a quattrocento quote. In entrambi i casi si applicano le sanzioni interdittive dell'art. 9, co. 2, lettere c), d) ed e) (revoca di licenze, divieto di contrattare con la PA, esclusione da agevolazioni); nel solo caso di evasione superiore a 100.000 euro si aggiungono anche le più gravi misure di cui alle lettere a) e b) (sospensione dell'attività, interdizione dall'esercizio). La norma interessa principalmente imprese del settore import-export, operatori doganali, produttori e commercianti di prodotti soggetti ad accise (carburanti, tabacchi, alcolici, energia elettrica). Il MOG deve includere presidi specifici sulla conformità doganale e sulla gestione delle accise.
L'art. 25-sexiesdecies amplia il catalogo 231 verso un'area - il contrabbando - tradizionalmente associata a organizzazioni criminali ma sempre più permeata da condotte di impresa. La norma richiama le «disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione» (attualmente disciplinate dal decreto attuativo della L. 111/2023) e il D.Lgs. 504/1995 (TU Accise): l'ambito è quindi il contrabbando in senso proprio (elusione dei controlli doganali) e la frode sulle accise (sottrazione di prodotti energetici, tabacchi, alcolici al regime fiscale). Questi due filoni criminosi sono spesso intrecciati: il contrabbando di carburante, ad esempio, implica sia l'elusione dei controlli doganali sia la frode sulle accise.
La soglia di 100.000 euro che attiva il secondo scaglione sanzionatorio e le misure interdittive più severe è significativa: nelle operazioni di contrabbando strutturate, l'evasione di imposte e diritti di confine supera facilmente questa soglia, rendendo l'art. 25-sexiesdecies particolarmente critico per le imprese dell'import-export e del settore energetico. Le Linee guida Confindustria raccomandano che il MOG di queste imprese includa procedure specifiche: verifica della classificazione doganale delle merci, controllo della correttezza delle dichiarazioni doganali, audit sui broker doganali e sugli spedizionieri, monitoraggio del regime delle accise.
Va ricordata la distinzione essenziale: il D.Lgs. 231/2001 (responsabilità da reato degli enti) e il D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio) sono regimi separati; il contrabbando strutturato, però, genera spesso flussi di denaro illecito che attivano contestualmente anche gli obblighi antiriciclaggio. Il whistleblowing ex D.Lgs. 24/2023 è uno strumento utile per segnalare irregolarità nelle pratiche doganali. Per la strutturazione dei presidi nel MOG si raccomanda il ricorso a un professionista legale qualificato con esperienza in diritto doganale.
Casi pratici
Caso 1: Società petrolifera e frode sulle accise dei carburanti
Caso 2: Importatore e dichiarazione doganale con valore sottostimato
Domande frequenti
Un importatore che dichiara volutamente un valore doganale inferiore a quello reale risponde ex art. 25-sexiesdecies?
Sì, se la condotta integra il reato di contrabbando (sottrazione di imposte e diritti di confine mediante falsa dichiarazione) ed è commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente (risparmio su dazi e IVA all'importazione). Il MOG deve prevedere procedure di verifica della corretta valorizzazione doganale delle merci importate e audit periodici sulle pratiche dell'ufficio import.
La soglia dei 100.000 euro riguarda le imposte evase o il valore delle merci di contrabbando?
La soglia riguarda «le imposte o i diritti di confine dovuti»: quindi l'ammontare dei tributi (dazi, IVA, accise) che l'ente avrebbe dovuto versare e ha eluso. Non è il valore delle merci ma il tributo evaso. Superata questa soglia, si applicano anche le misure interdittive più gravi (sospensione dell'attività, interdizione dall'esercizio).
Le sanzioni interdittive dell'art. 25-sexiesdecies si applicano anche per l'evasione sulle accise?
Sì. L'art. 25-sexiesdecies ricomprende sia le violazioni del codice doganale sia quelle del TU Accise (D.Lgs. 504/1995). Per le frodi sulle accise con evasione superiore a 100.000 euro si applicano tutte le misure interdittive dell'art. 9, co. 2, incluse la sospensione dell'attività e l'interdizione dall'esercizio, con effetti potenzialmente devastanti per imprese nel settore dei carburanti o degli alcolici.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 - introdotto dal D.Lgs. 75/2020 - estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di contrabbando doganale e alle violazioni del testo unico delle accise (D.Lgs. 504/1995). La sanzione pecuniaria base è fino a duecento quote; se le imposte o i diritti di confine evasi superano centomila euro si applica la sanzione fino a quattrocento quote. In entrambi i casi si applicano le sanzioni interdittive dell'art. 9, co. 2, lettere c), d) ed e) (revoca di licenze, divieto di contrattare con la PA, esclusione da agevolazioni); nel solo caso di evasione superiore a 100.000 euro si aggiungono anche le più gravi misure di cui alle lettere a) e b) (sospensione dell'attività, interdizione dall'esercizio). La norma interessa principalmente imprese del settore import-export, operatori doganali, produttori e commercianti di prodotti soggetti ad accise (carburanti, tabacchi, alcolici, energia elettrica). Il MOG deve includere presidi specifici sulla conformità doganale e sulla gestione delle accise.L'art. 25-sexiesdecies amplia il catalogo 231 verso un'area - il contrabbando - tradizionalmente associata a organizzazioni criminali ma sempre più permeata da condotte di impresa. La norma richiama le «disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione» (attualmente disciplinate dal decreto attuativo della L. 111/2023) e il D.Lgs. 504/1995 (TU Accise): l'ambito è quindi il contrabbando in senso proprio (elusione dei controlli doganali) e la frode sulle accise (sottrazione di prodotti energetici, tabacchi, alcolici al regime fiscale). Questi due filoni criminosi sono spesso intrecciati: il contrabbando di carburante, ad esempio, implica sia l'elusione dei controlli doganali sia la frode sulle accise.
La soglia di 100.000 euro che attiva il secondo scaglione sanzionatorio e le misure interdittive più severe è significativa: nelle operazioni di contrabbando strutturate, l'evasione di imposte e diritti di confine supera facilmente questa soglia, rendendo l'art. 25-sexiesdecies particolarmente critico per le imprese dell'import-export e del settore energetico. Le Linee guida Confindustria raccomandano che il MOG di queste imprese includa procedure specifiche: verifica della classificazione doganale delle merci, controllo della correttezza delle dichiarazioni doganali, audit sui broker doganali e sugli spedizionieri, monitoraggio del regime delle accise.
Va ricordata la distinzione essenziale: il D.Lgs. 231/2001 (responsabilità da reato degli enti) e il D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio) sono regimi separati; il contrabbando strutturato, però, genera spesso flussi di denaro illecito che attivano contestualmente anche gli obblighi antiriciclaggio. Il whistleblowing ex D.Lgs. 24/2023 è uno strumento utile per segnalare irregolarità nelle pratiche doganali. Per la strutturazione dei presidi nel MOG si raccomanda il ricorso a un professionista legale qualificato con esperienza in diritto doganale.
Casi pratici
Caso 1: Società petrolifera e frode sulle accise dei carburanti
Caso 2: Importatore e dichiarazione doganale con valore sottostimato
Domande frequenti
Un importatore che dichiara volutamente un valore doganale inferiore a quello reale risponde ex art. 25-sexiesdecies?
Sì, se la condotta integra il reato di contrabbando (sottrazione di imposte e diritti di confine mediante falsa dichiarazione) ed è commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente (risparmio su dazi e IVA all'importazione). Il MOG deve prevedere procedure di verifica della corretta valorizzazione doganale delle merci importate e audit periodici sulle pratiche dell'ufficio import.
La soglia dei 100.000 euro riguarda le imposte evase o il valore delle merci di contrabbando?
La soglia riguarda «le imposte o i diritti di confine dovuti»: quindi l'ammontare dei tributi (dazi, IVA, accise) che l'ente avrebbe dovuto versare e ha eluso. Non è il valore delle merci ma il tributo evaso. Superata questa soglia, si applicano anche le misure interdittive più gravi (sospensione dell'attività, interdizione dall'esercizio).
Le sanzioni interdittive dell'art. 25-sexiesdecies si applicano anche per l'evasione sulle accise?
Sì. L'art. 25-sexiesdecies ricomprende sia le violazioni del codice doganale sia quelle del TU Accise (D.Lgs. 504/1995). Per le frodi sulle accise con evasione superiore a 100.000 euro si applicano tutte le misure interdittive dell'art. 9, co. 2, incluse la sospensione dell'attività e l'interdizione dall'esercizio, con effetti potenzialmente devastanti per imprese nel settore dei carburanti o degli alcolici.