L'art. 25-undevicies del D.Lgs. 231/2001 estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati contro gli animali, in particolare ai maltrattamenti aggravati (art. 544-ter c.p.), alle lotte tra animali (art. 544-quater e 544-quinquies c.p.) e all'uccisione di animali altrui (art. 638 c.p.). La sanzione pecuniaria è fino a cinquecento quote; al condanna o decreto penale comportano anche le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, per un periodo non superiore a due anni. Il comma 3 prevede un'esplicita esclusione per i casi di cui all'art. 19-ter disp. coord. c.p., ovvero le attività regolamentate da leggi speciali (caccia, pesca, sperimentazione scientifica, allevamento) che operano nel rispetto della normativa di settore. Il decreto si distingue nettamente dal D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio): il 231/2001 impone all'ente di presidiare con il MOG i rischi di commissione di questi reati nel proprio ambito organizzativo, specialmente in settori come l'industria zootecnica, la pelletteria di lusso e gli allevamenti intensivi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 25 undevicies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — (Delitti contro gli animali)
In vigore dal 04/07/2001
1. ((In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis , 544-ter , 544-quater , 544-quinquies e 638 del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.))
2. ((Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , o di decreto penale di condanna, ai sensi dell' articolo 459 del codice di procedura penale , per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.))
3. ((I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale .))
Commento
L'inserimento dei reati contro gli animali nel catalogo del D.Lgs. 231/2001 riflette una sensibilità crescente del legislatore verso il benessere animale come bene giuridico meritevole di tutela anche sul versante della responsabilità degli enti. Le fattispecie rilevanti — maltrattamento (art. 544-ter), lotte tra animali (artt. 544-quater e 544-quinquies) e uccisione o ferimento di animali altrui (art. 638 c.p.) — possono interessare tipologie di enti molto diverse: aziende agricole, allevamenti, imprese di trasporto di bestiame, strutture veterinarie private e persino ambienti sportivi clandestini. La sanzione «fino a cinquecento quote» indica che il giudice ha ampia discrezionalità nel commisurare la pena in funzione della gravità concreta e delle condizioni economiche dell'ente (art. 11 D.Lgs. 231/2001).
Il comma 3 introduce un'eccezione normativa rilevante: i comportamenti che, pur rientrando nelle fattispecie penali, sono coperti da autorizzazione prevista da leggi speciali (ad esempio la sperimentazione su animali ai sensi del D.Lgs. 26/2014 o le attività venatorie regolamentate) non fanno scattare la responsabilità dell'ente. Questo perché l'art. 19-ter disp. coord. c.p. esclude la rilevanza penale di quelle condotte nei limiti delle autorizzazioni; di conseguenza, viene meno anche il presupposto della responsabilità 231. È tuttavia necessario che l'ente rispetti scrupolosamente tutte le prescrizioni autorizzatorie, perché qualsiasi superamento di quei limiti riattiva la fattispecie penale e, con essa, la responsabilità da reato.
Sul piano della compliance, le organizzazioni del settore agroalimentare e zootecnico devono integrare nel proprio MOG procedure specifiche per il benessere animale, che includano la formazione degli addetti alla gestione del bestiame, sistemi di audit interno e un canale whistleblowing efficace (ora obbligatorio per la maggior parte degli enti ai sensi del D.Lgs. 24/2023). L'OdV deve verificare periodicamente il rispetto delle procedure e segnalare tempestivamente eventuali anomalie all'organo dirigente. Per valutare l'esposizione specifica del singolo ente è opportuno consultare un professionista legale qualificato.
Domande frequenti
Le aziende di allevamento industriale sono a rischio di responsabilità 231 per maltrattamento di animali?
Sì, se un dipendente o dirigente commette atti di maltrattamento (art. 544-ter c.p.) nell'interesse o a vantaggio dell'ente — ad esempio per ridurre i costi di gestione. L'esclusione ex comma 3 si applica solo alle attività svolte nel rigoroso rispetto delle leggi speciali di settore. La violazione anche parziale delle prescrizioni autorizzatorie riattiva la responsabilità dell'ente.
La norma si applica anche a enti che organizzano combattimenti clandestini tra animali?
Sì. Le fattispecie di cui agli artt. 544-quater e 544-quinquies c.p. (organizzazione di spettacoli e combattimenti che cagionano sofferenza agli animali) sono espressamente richiamate dall'art. 25-undevicies. Per questi reati, il giudice può applicare sanzioni interdittive fino a due anni, con conseguente blocco dell'attività o revoca di licenze.
Un'azienda farmaceutica che conduce sperimentazione animale è esposta a questo articolo?
No, se opera nel rispetto delle autorizzazioni previste dal D.Lgs. 26/2014 (attuazione della Direttiva 2010/63/UE). Il comma 3 dell'art. 25-undevicies esclude la responsabilità dell'ente per i comportamenti coperti dall'art. 19-ter disp. coord. c.p., che include le attività di sperimentazione scientifica regolate da legge speciale. Il rispetto delle procedure autorizzatorie è comunque condizione essenziale per l'esenzione.
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L'inserimento dei reati contro gli animali nel catalogo del D.Lgs. 231/2001 riflette una sensibilità crescente del legislatore verso il benessere animale come bene giuridico meritevole di tutela anche sul versante della responsabilità degli enti. Le fattispecie rilevanti — maltrattamento (art. 544-ter), lotte tra animali (artt. 544-quater e 544-quinquies) e uccisione o ferimento di animali altrui (art. 638 c.p.) — possono interessare tipologie di enti molto diverse: aziende agricole, allevamenti, imprese di trasporto di bestiame, strutture veterinarie private e persino ambienti sportivi clandestini. La sanzione «fino a cinquecento quote» indica che il giudice ha ampia discrezionalità nel commisurare la pena in funzione della gravità concreta e delle condizioni economiche dell'ente (art. 11 D.Lgs. 231/2001).
Il comma 3 introduce un'eccezione normativa rilevante: i comportamenti che, pur rientrando nelle fattispecie penali, sono coperti da autorizzazione prevista da leggi speciali (ad esempio la sperimentazione su animali ai sensi del D.Lgs. 26/2014 o le attività venatorie regolamentate) non fanno scattare la responsabilità dell'ente. Questo perché l'art. 19-ter disp. coord. c.p. esclude la rilevanza penale di quelle condotte nei limiti delle autorizzazioni; di conseguenza, viene meno anche il presupposto della responsabilità 231. È tuttavia necessario che l'ente rispetti scrupolosamente tutte le prescrizioni autorizzatorie, perché qualsiasi superamento di quei limiti riattiva la fattispecie penale e, con essa, la responsabilità da reato.
Sul piano della compliance, le organizzazioni del settore agroalimentare e zootecnico devono integrare nel proprio MOG procedure specifiche per il benessere animale, che includano la formazione degli addetti alla gestione del bestiame, sistemi di audit interno e un canale whistleblowing efficace (ora obbligatorio per la maggior parte degli enti ai sensi del D.Lgs. 24/2023). L'OdV deve verificare periodicamente il rispetto delle procedure e segnalare tempestivamente eventuali anomalie all'organo dirigente. Per valutare l'esposizione specifica del singolo ente è opportuno consultare un professionista legale qualificato.
Domande frequenti
Le aziende di allevamento industriale sono a rischio di responsabilità 231 per maltrattamento di animali?
Sì, se un dipendente o dirigente commette atti di maltrattamento (art. 544-ter c.p.) nell'interesse o a vantaggio dell'ente — ad esempio per ridurre i costi di gestione. L'esclusione ex comma 3 si applica solo alle attività svolte nel rigoroso rispetto delle leggi speciali di settore. La violazione anche parziale delle prescrizioni autorizzatorie riattiva la responsabilità dell'ente.
La norma si applica anche a enti che organizzano combattimenti clandestini tra animali?
Sì. Le fattispecie di cui agli artt. 544-quater e 544-quinquies c.p. (organizzazione di spettacoli e combattimenti che cagionano sofferenza agli animali) sono espressamente richiamate dall'art. 25-undevicies. Per questi reati, il giudice può applicare sanzioni interdittive fino a due anni, con conseguente blocco dell'attività o revoca di licenze.
Un'azienda farmaceutica che conduce sperimentazione animale è esposta a questo articolo?
No, se opera nel rispetto delle autorizzazioni previste dal D.Lgs. 26/2014 (attuazione della Direttiva 2010/63/UE). Il comma 3 dell'art. 25-undevicies esclude la responsabilità dell'ente per i comportamenti coperti dall'art. 19-ter disp. coord. c.p., che include le attività di sperimentazione scientifica regolate da legge speciale. Il rispetto delle procedure autorizzatorie è comunque condizione essenziale per l'esenzione.
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