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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 25-bis del D.Lgs. 231/2001 estende la responsabilità degli enti ai delitti in materia di falsità monetaria, falsità in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, nonché ai delitti di contraffazione di marchi e segni distintivi (artt. 473 e 474 c.p.). La norma articola le sanzioni pecuniarie su sei fasce calibrate sulla gravità della singola fattispecie: dalle 300-800 quote per la fabbricazione di moneta falsa (art. 453 c.p.) — il reato più grave — fino alle 200 quote per la spendita di moneta contraffatta ricevuta in buona fede (art. 457 c.p.) e la falsità in valori di bollo (art. 464, comma 2). Per la contraffazione di marchi (lett. f-bis), la sanzione è fino a 500 quote. Il comma 2 prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive (art. 9, comma 2) per una durata non superiore a un anno in caso di condanna per i delitti più gravi (artt. 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473, 474 c.p.). Il MOG deve presidiare i rischi connessi alla gestione di valori monetari, carte di credito aziendali, valori bollati e gestione dei marchi dell'ente.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 25 bis D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)

In vigore dal 04/07/2001

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito ((, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)) , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote. ((f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote))

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 ((, 461, 473 e 474)) del codice penale , si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Commento

L'articolo 25-bis del D.Lgs. 231/2001 inserisce nel catalogo dei reati presupposto un gruppo di fattispecie accomunate dalla falsità in ambito monetario e documentale-finanziario. La norma, introdotta con il D.Lgs. 61/2002 e successivamente integrata con l'aggiunta dei delitti di contraffazione di marchi (lett. f-bis), risponde all'esigenza di colpire anche sul piano della responsabilità degli enti i fenomeni di contraffazione monetaria e documentale, spesso realizzati attraverso strutture organizzate che possono assumere la forma di persona giuridica.

La struttura sanzionatoria è la più articolata dell'intero decreto: sei lettere (dalla a alla f, con la f-bis aggiuntiva) corrispondono a sei fasce pecuniarie distinte, proporzionate alla gravità delle singole fattispecie. Il delitto più grave — fabbricazione di moneta falsa (art. 453 c.p.) — attrae la sanzione massima di 300-800 quote; i reati di ricettazione e spendita colposa di moneta contraffatta (artt. 455, 457) godono delle riduzioni previste dalla norma. La contraffazione di marchi (artt. 473 e 474 c.p.), aggiunta con la lett. f-bis, copre le forme di contraffazione commerciale sistematica spesso realizzate attraverso strutture aziendali. Le sanzioni interdittive si applicano soltanto per i reati più gravi (comma 2) con un tetto massimo di un anno, a differenza di altri articoli del decreto che non prevedono tale limite superiore. Sul piano della compliance 231, il MOG deve presidiare: la gestione dei valori monetari e degli strumenti di pagamento aziendali; i processi di produzione e distribuzione di valori bollati (per gli enti che ne gestiscono); la tutela e il monitoraggio dei marchi registrati per prevenire coinvolgimenti in filiere contraffatte; i rapporti con fornitori e produttori di packaging, etichette e materiali recanti segni distintivi. Il D.Lgs. 24/2023 sul whistleblowing può contribuire a far emergere eventuali coinvolgimenti di dipendenti o fornitori in attività di contraffazione. Il D.Lgs. 231/2001 non ha alcuna connessione con il D.Lgs. 231/2007.

Per la strutturazione di presidi MOG specifici nel settore della tutela dei marchi e della gestione dei valori monetari, è opportuno rivolgersi a un professionista legale qualificato.

Casi pratici

Caso 1: Distribuzione organizzata di carte di credito contraffatte nell'interesse dell'ente

Una società di e-commerce utilizza sistematicamente carte di credito contraffatte per effettuare acquisti all'ingrosso, riducendo i costi operativi. La condotta, commessa nell'interesse dell'ente, integra i reati di cui agli artt. 615-quater e 617-quinquies c.p. richiamati dall'art. 24-bis, ma qualora la contraffazione riguardi il supporto fisico della carta come documento di pubblico credito, può rilevare anche l'art. 25-bis. Si applica la relativa sanzione pecuniaria e, per i reati più gravi, le misure interdittive nel limite annuale.

Caso 2: Contraffazione sistematica di marchi noti attraverso una controllata

Una società madre utilizza una controllata estera per produrre abbigliamento con marchi contraffatti di case di moda (artt. 473 e 474 c.p.) e lo commercializza in Italia. La condotta è commessa nell'interesse del gruppo. La società madre risponde ex art. 25-bis, lett. f-bis: sanzione fino a 500 quote e sanzioni interdittive fino a un anno. Il MOG della holding, che non aveva presidiato le filiere produttive delle controllate, risulta inadeguato.

Domande frequenti

Quali sono le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25-bis per i reati di falsità monetaria più gravi?

Per la fabbricazione di moneta falsa (art. 453 c.p.) la sanzione è da 300 a 800 quote. Per le altre fattispecie la norma prevede riduzioni progressive: spendita colposa di moneta contraffatta (art. 455) da un terzo alla metà; alterazione di monete (art. 454), falsificazione di valori di bollo (art. 460) e contraffazione di strumenti di pagamento (art. 461) fino a 500 quote.

La contraffazione di marchi (artt. 473 e 474 c.p.) rientra nell'art. 25-bis D.Lgs. 231/2001?

Sì, con la lett. f-bis aggiunta successivamente. Per questi reati la sanzione è fino a 500 quote e si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno (comma 2 dell'articolo).

Quali presidi deve prevedere il MOG per il rischio ex art. 25-bis?

Il MOG deve includere: procedure di verifica sull'autenticità degli strumenti di pagamento ricevuti e utilizzati; controlli sulle filiere di produzione di beni con marchi propri; protocolli per la segnalazione di materiali contraffatti nella catena di fornitura; formazione del personale addetto alle aree cassa, acquisti e marketing; canali di segnalazione interna ex D.Lgs. 24/2023.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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