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Testo dell'articoloVigente
Art. 25 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Peculato , indebita destinazione di denaro o cose mobili , concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione
In vigore dal 04/07/2001
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale , si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli ((articoli 314, primo comma, 314-bis e 316)) del codice penale .
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319 , 319-ter, comma 1 , 321 , 322 , commi 2 e 4, del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2 , 319-quater e 321 del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e
322-bis. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.
In sintesi
L'articolo 25 disciplina i reati presupposto in materia di peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione. È la norma più rappresentativa del sistema 231 e l'oggetto di maggiore evoluzione legislativa: le leggi 190/2012 («Severino»), 69/2015 e 3/2019 («Spazzacorrotti») hanno progressivamente ampliato il catalogo dei reati presupposto e inasprito le sanzioni. Il comma 1 prevede sanzione pecuniaria fino a 200 quote per i reati di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità nel caso del privato indotto (art. 322 commi 1 e 3 c.p.) e traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). Lo stesso comma estende l'applicazione, quando il fatto offende gli interessi finanziari UE, ai delitti di peculato (art. 314 comma 1 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 314-bis c.p.) e peculato d'uso (art. 316 c.p.), inseriti recentemente con la riforma di adeguamento alla Direttiva PIF. Il comma 2 eleva la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote per i reati più gravi: corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari semplice (art. 319-ter comma 1 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 commi 2 e 4 c.p.). Il comma 3 prevede la fascia più alta, da 300 a 800 quote, per: concussione (art. 317 c.p.); corruzione propria aggravata se l'ente ha conseguito profitto rilevante (art. 319 c.p. in combinato con 319-bis); corruzione in atti giudiziari aggravata (art. 319-ter comma 2 c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); istigazione alla corruzione del pubblico ufficiale per atti contrari ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.). Il comma 4 estende l'applicazione ai casi in cui il delitto sia commesso dalle persone indicate negli artt. 320 e 322-bis c.p. (corruzione di incaricati di pubblico servizio e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri). Il comma 5 disciplina le sanzioni interdittive: nei casi di condanna per i reati dei commi 2 e 3 si applicano le sanzioni interdittive dell'art. 9 comma 2 con durata aggravata rispetto al regime ordinario: da 4 a 7 anni se il reato è del soggetto apicale (art. 5 lett. a); da 2 a 4 anni se del sottoposto (art. 5 lett. b). Sono le durate più elevate previste dal sistema 231, in considerazione della gravità sociale dei reati di corruzione. Il comma 5-bis introduce un regime premiale specifico: se prima della sentenza di primo grado l'ente collabora attivamente (impedimento di conseguenze ulteriori, assicurazione delle prove, individuazione dei responsabili, sequestro delle utilità trasferite) e ha eliminato le carenze organizzative con MOG idoneo, le interdittive hanno la durata ordinaria dell'art. 13 comma 2 (3 mesi-2 anni) anziché quella aggravata. È un forte incentivo alla cooperazione e alla compliance ex post. Il coordinamento sistematico è con: gli artt. 314-322-bis e 346-bis c.p.; la legge 190/2012 (Severino) sull'anticorruzione nella PA; il D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza; il PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) ANAC; le Linee Guida Confindustria parte speciale corruzione; la Convenzione OCSE sulla corruzione internazionale; la Direttiva UE 2017/1371 PIF.L'art. 25 è la disposizione attorno a cui ruota l'intero sistema 231: la corruzione è infatti il reato d'impresa per antonomasia, oggetto della Convenzione OCSE del 1997 e della Convenzione di Strasburgo, su cui il legislatore italiano ha costruito tutta la legge delega 300/2000 da cui è nato il decreto. Negli anni il catalogo si è ampliato: la legge Severino (190/2012) ha introdotto il traffico di influenze illecite (art. 346-bis) e ridisegnato concussione e induzione indebita, sdoppiando l'art. 317 c.p. originario; la legge 69/2015 ha aumentato le pene edittali per i reati di corruzione; la legge 3/2019 «Spazzacorrotti» ha ulteriormente inasprito sanzioni e modificato il regime della prescrizione. La riforma di adeguamento alla Direttiva PIF (D.Lgs. 75/2020 e successive integrazioni) ha esteso i reati presupposto al peculato quando offende interessi finanziari UE. Per le imprese che operano in mercati pubblici nazionali e internazionali, l'esposizione 231 ex art. 25 è la prima e più rilevante area di rischio.
La distinzione fra le diverse fattispecie corruttive ha implicazioni sanzionatorie cruciali. La corruzione «per l'esercizio della funzione» ex art. 318 c.p. (cosiddetta «impropria», introdotta dalla legge Severino) è punita meno gravemente della corruzione «per atto contrario ai doveri d'ufficio» ex art. 319 c.p. (cosiddetta «propria»). Sul piano 231, l'art. 318 attiva il comma 1 con sanzione fino a 200 quote; l'art. 319 attiva il comma 2 con sanzione da 200 a 600 quote. La presenza di aggravanti (profitto rilevante, conseguenze ulteriori) sposta nella fascia più alta del comma 3 (300-800 quote). La difesa dell'ente lavora spesso sulla qualificazione: dimostrare che il fatto rientra nell'art. 318 anziché nel 319, sostenendo che l'atto era conforme ai doveri d'ufficio e che la dazione avvolgeva la funzione, non un singolo atto contrario. La giurisprudenza è oscillante e richiede analisi caso per caso.
Le sanzioni interdittive del comma 5 sono il vero pungiglione dell'art. 25: con durate da 4 a 7 anni per il reato dell'apicale, l'impresa rischia un'esclusione semi-definitiva dai mercati pubblici. Per gli enti che vivono di appalti, la durata effettiva supera spesso la sopravvivenza commerciale: 4 anni di divieto di contrattare con la PA equivalgono, per molte imprese del settore costruzioni o ICT pubblico, a una crisi irreversibile. La giurisprudenza recente, dopo la legge 3/2019, ha mostrato maggiore severità nell'applicazione delle interdittive massimali, in coerenza con l'inasprimento delle pene per le persone fisiche. Il comma 5-bis introdotto dalla L. 3/2019 è quindi una valvola di sfogo essenziale: chi collabora con la giustizia (consegnando documenti, indicando i corruttori e i percettori, restituendo le utilità) e rifonda il MOG ottiene un trattamento sanzionatorio ordinario, evitando le durate eccezionali. È un incentivo forte alla cooperazione strategica, modellato sui Deferred Prosecution Agreements di diritto anglosassone.
Per la costruzione del MOG anticorruzione, gli standard sono consolidati. Le Linee Guida Confindustria (parte speciale corruzione, aggiornamento 2021) integrano i requisiti minimi: codice etico con specifico richiamo all'anticorruzione e ai conflitti di interesse; mappatura delle interazioni con la PA per ogni unità operativa; due diligence dei rappresentanti, agenti, distributori, partner commerciali e di lobbying (DDD); procedure di gestione regali, omaggi, ospitalità con soglie quantitative e tracciatura; procedure per donazioni e sponsorizzazioni; procedure per spese di rappresentanza con doppia approvazione; gestione conflitti di interesse con dichiarazioni periodiche dei manager e dei membri del CdA; whistleblowing dedicato con canale anonimizzato conforme al D.Lgs. 24/2023; formazione obbligatoria periodica per tutto il personale, con focus specifico per chi opera nelle aree a rischio (commerciale, gare, finanza); audit interno periodico sui processi a rischio. Le imprese multinazionali aggiungono lo standard ISO 37001 (Anti-bribery Management Systems) e procedure UK Bribery Act / FCPA-compliant. Le banche integrano con i protocolli ABI antiriciclaggio e antifrode. La progettazione del MOG anticorruzione è il principale terreno di lavoro della consulenza legale qualificata in diritto penale d'impresa: investimenti significativi ma indispensabili per chi opera in mercati pubblici o regolati. La giurisprudenza degli ultimi cinque anni ha mostrato apertura a riconoscere l'idoneità del MOG quando sia adeguatamente articolato (Cass. SU 23401/2022 caso Impregilo è il leading case favorevole), ma con scrutinio severo sull'effettività dell'attuazione.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. /
Domande frequenti
Qual è la differenza fra art. 318 e art. 319 c.p. ai fini 231?
L'art. 318 c.p. punisce la corruzione «per l'esercizio della funzione»: il pubblico ufficiale riceve un'utilità per il generico esercizio della funzione, senza necessità di un atto contrario ai doveri d'ufficio. La fattispecie, introdotta dalla legge Severino 190/2012, copre i casi di «messa a libro paga» del funzionario. L'art. 319 c.p. punisce la corruzione «per atto contrario ai doveri d'ufficio»: il pubblico ufficiale riceve un'utilità per compiere un atto specificamente contrario ai propri doveri. Sul piano 231, l'art. 318 attiva il comma 1 dell'art. 25 (fino a 200 quote, niente interdittive ordinarie); l'art. 319 attiva il comma 2 (da 200 a 600 quote) e il comma 5 (interdittive 4-7 anni se reato dell'apicale). La qualificazione corretta è centrale nella difesa dell'ente, e spesso oggetto di contestazione tecnica con orientamenti giurisprudenziali oscillanti.
Cos'è il traffico di influenze illecite ex art. 346-bis c.p.?
L'art. 346-bis c.p., introdotto dalla legge Severino e modificato dalla legge 3/2019, punisce chi, vantando relazioni con un pubblico ufficiale, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale, o per remunerare un atto contrario ai doveri d'ufficio o l'omissione di un atto d'ufficio. È il «mediatore corrotto» che si interpone fra impresa e PA. Tipici i casi di lobbisti, faccendieri, intermediari politici. Ai fini 231 attiva l'art. 25 comma 1 dell'art. 25 con sanzione pecuniaria fino a 200 quote. Le imprese devono includere nel MOG procedure di due diligence sui consulenti relazionali e sui lobbisti, con clausole anticorruzione nei contratti e tracciatura della prestazione effettiva (non «consulenza generica» ma deliverables documentati).
Come funziona il regime premiale del comma 5-bis?
Il comma 5-bis dell'art. 25, introdotto dalla L. 3/2019 «Spazzacorrotti», prevede una riduzione delle durate interdittive (dalla durata aggravata 4-7 / 2-4 anni alla durata ordinaria 3 mesi-2 anni) se prima della sentenza di primo grado l'ente: si è efficacemente adoperato per evitare ulteriori conseguenze; ha assicurato le prove dei reati; ha collaborato all'individuazione dei responsabili; ha contribuito al sequestro delle utilità trasferite; ha eliminato le carenze organizzative con MOG idoneo. È un meccanismo di «cooperazione effettiva» che incentiva la denuncia e la rifondazione della compliance. Per attivarlo serve consulenza legale tempestiva fin dalla fase delle indagini: la cooperazione strategica include consegna di documentazione, audizioni dei manager, restituzione dei profitti. È spesso decisivo per evitare l'uscita dal mercato delle imprese di settore appalti.
L'art. 25 si applica anche per corruzione di funzionari esteri?
Sì. Il comma 4 dell'art. 25 estende l'applicazione ai casi di corruzione di persone indicate negli artt. 320 e 322-bis c.p., che includono: incaricati di pubblico servizio; membri delle istituzioni dell'Unione europea, funzionari di Stati membri, funzionari di organizzazioni internazionali; pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio di Stati esteri. La copertura corrisponde agli obblighi della Convenzione OCSE 1997 e della Convenzione di Strasburgo. Per le imprese italiane che operano all'estero (export, partecipazione a gare in Paesi terzi, gestione di filiali estere), la conformità anticorruzione è particolarmente delicata: occorre integrare il MOG con procedure UK Bribery Act, FCPA statunitense, ISO 37001. Le sanzioni 231 si applicano anche se il reato è commesso interamente all'estero, purché commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente italiano.