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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001 introduce la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti di razzismo e xenofobia previsti dall'art. 3, co. 3-bis, della L. 654/1975 (Legge Mancino), come modificata dalla L. 115/2016 in attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI. Le fattispecie presupposto riguardano la pubblica istigazione e l'incitamento alla violenza o all'odio fondati sulla razza, il colore, la religione, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, quando il comportamento è idoneo a turbare l'ordine pubblico. La sanzione pecuniaria per l'ente è da duecento a ottocento quote; in caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive dell'art. 9, co. 2, per almeno un anno. Se l'ente è stabilmente utilizzato per commettere tali delitti, è prevista l'interdizione definitiva. Il MOG deve prevedere un codice etico che vieti espressamente comportamenti discriminatori e canali di segnalazione interna.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — (Razzismo e xenofobia)

In vigore dal 04/07/2001

((

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all' articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3))

Commento

L'art. 25-terdecies amplia il catalogo 231 in un'area — quella dei crimini d'odio — storicamente associata a persone fisiche piuttosto che a enti collettivi. La sua rilevanza pratica si è accentuata con la diffusione dei social media aziendali e delle piattaforme di comunicazione interna: un'azienda che, tramite i propri account ufficiali o attraverso dipendenti che agiscono nell'ambito delle proprie funzioni, diffonde contenuti che integrano incitamento all'odio razziale o etnico può incorrere nella responsabilità 231.

La norma pone un requisito specifico: la condotta deve essere «idonea a turbare l'ordine pubblico». Questo requisito limita l'ambito applicativo ai contenuti pubblicamente diffusi con potenziale impatto sulla collettività, escludendo comunicazioni interne prive di risonanza esterna. Tuttavia, la linea di demarcazione è spesso incerta e dipende dalle circostanze concrete, in particolare dalla diffusione e dalla visibilità della condotta. Le Linee guida Confindustria suggeriscono che il MOG includa una social media policy formalizzata, che definisca i limiti dei contenuti pubblicabili sugli account aziendali e le responsabilità individuali dei dipendenti addetti alla comunicazione.

L'interdizione definitiva prevista dal comma 3 — applicabile se l'ente è stabilmente usato per commettere i delitti — è una misura estrema che, nel contesto del razzismo e della xenofobia, potrebbe riguardare associazioni o fondazioni la cui attività sia strutturalmente orientata all'odio. Per la valutazione del rischio e la strutturazione dei relativi presidi nel MOG si raccomanda il ricorso a un professionista legale qualificato.

Casi pratici

Caso 1: Azienda editoriale e pubblicazione di contenuti d'odio

Caso 2: Associazione e campagna social di istigazione all'odio religioso

Domande frequenti

Un post pubblicato dall'account aziendale di una società con contenuti razzisti può far scattare la responsabilità 231?

Sì, se il contenuto integra il reato ex art. 3, co. 3-bis, L. 654/1975 (pubblica istigazione all'odio razziale idonea a turbare l'ordine pubblico) ed è pubblicato da un soggetto che agisce nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Una social media policy formalizzata nel MOG, con procedure di approvazione dei contenuti, è il presidio minimo richiesto.

La sanzione dell'interdizione definitiva si applica anche alle imprese commerciali?

In teoria sì, ma il comma 3 richiede che l'ente sia «stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente» di commettere i delitti. Per un'impresa commerciale la condizione è difficilmente integrabile in assenza di una struttura organizzativa dichiaratamente finalizzata a tali scopi. L'interdizione definitiva è più realistica per associazioni o fondazioni la cui missione sia connotata da ideologia dell'odio.

I reati di discriminazione nei luoghi di lavoro rientrano nell'art. 25-terdecies?

No direttamente. L'art. 25-terdecies richiama specificamente l'art. 3, co. 3-bis, L. 654/1975, che riguarda l'incitamento pubblico all'odio idoneo a turbare l'ordine pubblico. Le discriminazioni interne sul lavoro (es. molestie razziali verso dipendenti) sono sanzionate da altri rami dell'ordinamento (D.Lgs. 215/2003, codice del lavoro) ma non fondano direttamente la responsabilità 231 ex art. 25-terdecies.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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