Testo dell'articoloVigente
Art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
In vigore dal 04/07/2001
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all' articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. ((
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno))
Commento
L'art. 25-duodecies si pone in continuità con l'art. 25-quinquies (sfruttamento del lavoro) e risponde all'esigenza di prevenire che gli enti strutturino l'impiego di manodopera su un sottobosco di irregolarità legate alla condizione migratoria dei lavoratori. La fattispecie base — occupazione di clandestini ex art. 22, co. 12-bis, D.Lgs. 286/1998 — era già presente nel TU Immigrazione con sanzioni penali a carico del datore di lavoro persona fisica; il legislatore ha ritenuto necessario responsabilizzare anche l'ente, riconoscendo che il risparmio sui costi del lavoro (contributi non versati, retribuzioni inferiori, assenza di tutele) costituisce un vantaggio aziendale tipicamente idoneo a fondare la responsabilità 231.
L'ampliamento ai reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (commi 1-bis e 1-ter) è più recente e deriva dall'esigenza di contrastare organizzazioni criminali che sfruttano reti di intermediazione illecita di manodopera straniera. Le sanzioni interdittive obbligatorie per almeno un anno nei casi di condanna per i delitti aggravati rendono questa norma particolarmente critica per settori come l'agricoltura, l'edilizia e la ristorazione. Le Linee guida Confindustria indicano che il MOG debba prevedere una procedura formalizzata di verifica dei permessi di soggiorno in fase preassuntiva e un sistema di monitoraggio periodico delle scadenze.
Il whistleblowing ex D.Lgs. 24/2023 svolge un ruolo cruciale: lavoratori regolari che assistono a pratiche di assunzione irregolare possono segnalarle in modo anonimo e protetto. Per la strutturazione di procedure di compliance in materia di immigrazione e lavoro si raccomanda il ricorso a un professionista legale qualificato.
Casi pratici
Caso 1: Azienda agricola e raccolta stagionale con lavoratori irregolari
Caso 2: Consorzio edile e subappalto a cooperativa che impiega migranti clandestini
Domande frequenti
Un'azienda che si avvale di un'agenzia interinale risponde ex art. 25-duodecies se l'agenzia impiega lavoratori irregolari?
Dipende. Se l'ente utilizzatore era a conoscenza della situazione o avrebbe dovuto accertarla con la dovuta diligenza, e se la condotta ha prodotto un vantaggio all'ente (es. minor costo del lavoro), la responsabilità 231 è configurabile. Il MOG deve includere clausole di compliance nel contratto con l'agenzia e audit periodici sulla regolarità della forza lavoro somministrata.
Qual è il limite massimo della sanzione pecuniaria previsto dal comma 1?
Il comma 1 fissa un tetto assoluto di 150.000 euro, derogando al meccanismo ordinario delle quote illimitate. Questo limite vale solo per la fattispecie base (art. 22, co. 12-bis, D.Lgs. 286/1998); per i delitti di favoreggiamento aggravato ex commi 1-bis e 1-ter si applica il meccanismo ordinario delle quote (fino a 1.000 quote, pari a un potenziale massimo di circa 1,5 milioni di euro).
Il D.Lgs. 24/2023 sul whistleblowing si applica anche alle segnalazioni di irregolarità sull'impiego di migranti?
Sì. Il D.Lgs. 24/2023 tutela le segnalazioni di violazioni di norme nazionali e del diritto dell'UE, incluse quelle in materia di immigrazione e diritto del lavoro. Un dipendente che segnala l'impiego di lavoratori privi di permesso di soggiorno tramite il canale interno è protetto da ritorsioni, licenziamento e demansionamento.
Vedi anche