Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 25 decies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Articolo 25-decies

In vigore dal 04/07/2001

(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).!. In relazione alla commissione del delitto di cui all' art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

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In sintesi

L'art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001 introduce la responsabilità amministrativa degli enti per il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 377-bis c.p. Il reato presupposto consiste nell'indurre - con violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità - chi ha facoltà di non rispondere davanti all'autorità giudiziaria a tacere oppure a rendere dichiarazioni false. La sanzione pecuniaria per l'ente è fino a cinquecento quote. La disposizione è sistematicamente collegata ai reati contro l'amministrazione della giustizia già inclusi nel catalogo 231 (artt. 25 e 25-ter), rafforzando la tutela dell'integrità delle indagini e dei processi nei confronti degli enti. Il MOG deve prevedere protocolli che vietino espressamente qualsiasi pressione su dipendenti, collaboratori o terzi che debbano deporre davanti all'autorità giudiziaria o agli organi inquirenti.

L'art. 25-decies - introdotto dall'art. 4 della L. 116/2009 di ratifica della Convenzione ONU contro la corruzione - si inserisce nel nucleo dei reati contro l'amministrazione della giustizia rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001. Il reato presupposto, l'art. 377-bis c.p., tutela la libertà delle dichiarazioni di chi ha facoltà di non rispondere (indagati, imputati, coimputati nel medesimo procedimento), distinguendosi dalla diversa fattispecie della testimonianza falsa o reticente (art. 372 c.p.) che riguarda i testimoni obbligati a rispondere. Per l'ente, il rischio si concretizza quando soggetti apicali o loro sottoposti esercitino pressioni - anche economiche, quali la promessa di buonuscita generosa o il mantenimento di incarichi - su dipendenti o ex dipendenti coinvolti in procedimenti penali in cui l'ente stesso è interessato.

Sul piano operativo, il MOG deve contenere una clausola espressa che vieti qualsiasi forma di interferenza con l'attività giudiziaria e con le dichiarazioni rese a pubblici ministeri, giudici o ufficiali di polizia giudiziaria. Le Linee guida Confindustria suggeriscono di estendere tale divieto anche alle fasi pre-processuali (audizioni davanti all'OdV, internal investigation). Il whistleblowing ex D.Lgs. 24/2023 offre uno strumento ulteriore: il canale riservato consente ai dipendenti di segnalare eventuali tentativi di condizionamento, tutelando il segnalante da ritorsioni.

Da non confondere con la diversa disciplina del D.Lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio: quest'ultimo impone obblighi di segnalazione alle UIF, ma non include reati contro l'amministrazione della giustizia nel suo ambito applicativo. Per qualsiasi valutazione sull'adeguatezza del MOG in relazione a questo specifico rischio si raccomanda il ricorso a un professionista legale qualificato.

Casi pratici

Caso 1: Liquidazione straordinaria condizionata al silenzio del dipendente

Caso 2: Pressione su ex socio indagato in procedimento societario

Domande frequenti

Quando può scattare la responsabilità 231 per induzione a dichiarazioni mendaci?

La responsabilità 231 ex art. 25-decies scatta quando il delitto ex art. 377-bis c.p. è commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente - ad esempio, per evitare che un ex dipendente renda dichiarazioni che potrebbero incriminare l'azienda. Anche la semplice promessa di un accordo economico condizionato al silenzio può integrare la condotta.

L'Organismo di Vigilanza ha obblighi specifici in relazione a questo reato?

Sì. L'OdV deve vigilare che nel MOG siano presenti protocolli che vietino interferenze con l'attività giudiziaria, verificare che tali divieti siano effettivamente comunicati e formati ai dipendenti, e monitorare eventuali segnalazioni relative a pressioni su soggetti coinvolti in procedimenti penali che riguardino l'ente.

Qual è la differenza tra l'art. 377-bis c.p. e l'art. 372 c.p. ai fini del D.Lgs. 231/2001?

L'art. 377-bis c.p. (reato presupposto ex art. 25-decies) riguarda l'induzione di chi ha facoltà di non rispondere (imputati, indagati) a tacere o mentire. L'art. 372 c.p. (falsa testimonianza) riguarda chi è obbligato a rispondere come testimone: questo secondo reato non è incluso nel catalogo 231 e non genera responsabilità dell'ente.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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