Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 25 septiesdecies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – (Delitti contro il patrimonio culturale)

In vigore dal 04/07/2001

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall' articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

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In sintesi

L'art. 25-septiesdecies del D.Lgs. 231/2001 - da non confondere con il D.Lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio - introduce la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti contro il patrimonio culturale, inseriti nel codice penale agli artt. 518-bis e seguenti dal D.Lgs. 125/2022. Il legislatore ha costruito una scala sanzionatoria a quattro livelli in funzione della gravità del reato presupposto: si va da un minimo di cento quote (art. 518-novies, impossessamento illecito di beni culturali) fino a novecento quote per i reati di maggiore allarme sociale, come il traffico illecito di reperti (art. 518-bis), la ricettazione di beni culturali (art. 518-quater) e il riciclaggio aggravato (art. 518-octies). A queste sanzioni pecuniarie si affiancano, in caso di condanna, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 - tra cui la sospensione o revoca di licenze, il divieto di contrattare con la PA, l'esclusione da agevolazioni -, applicabili per una durata fino a due anni. Il corretto presidio del rischio impone alle organizzazioni attive nel settore del commercio d'arte, delle aste, del restauro e della logistica culturale di integrare nel proprio Modello Organizzativo e di Gestione (MOG) specifici protocolli di due diligence sulla provenienza dei beni, verificando la presenza di certificati di lecita esportazione e aggiornando il catalogo dei reati presupposto sulla base del nuovo Titolo VIII-bis c.p.

L'art. 25-septiesdecies è stato introdotto nel sistema della responsabilità da reato degli enti dal D.Lgs. 125/2022, che ha recepito la Direttiva UE 2019/884 e contestualmente riformato il Titolo VIII-bis del codice penale. La norma si inserisce nel filone di ampliamento progressivo del catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001: oggi questo corpus comprende decine di fattispecie, dagli illeciti societari ai reati ambientali, fino ai reati culturali. È fondamentale non confondere questo decreto con il D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio): i due testi condividono solo il numero ma disciplinano materie del tutto distinte, e l'art. 25-septiesdecies appartiene esclusivamente al regime della responsabilità degli enti da reato.

La struttura sanzionatoria a gradini rispecchia la logica del «giusto proporzionamento» voluta dal legislatore: i reati di mero possesso o importazione illecita (art. 518-novies) sono puniti con le soglie più basse, mentre le condotte di commercializzazione transnazionale (art. 518-bis), ricettazione (art. 518-quater) e riciclaggio culturale (art. 518-octies) raggiungono le sanzioni più elevate, fino a novecento quote. Poiché il valore di una quota oscilla tra 258 e 1.549 euro (art. 10, D.Lgs. 231/2001), l'esposizione massima teorica può superare il milione di euro. Sul piano della compliance, le organizzazioni esposte - case d'aste, gallerie d'arte, operatori di import-export di antichità - devono adottare nel MOG una specifica parte speciale dedicata al rischio «patrimonio culturale», con procedure di tracciabilità, verifica dei titoli di proprietà e formazione del personale.

L'Organismo di Vigilanza (OdV) è chiamato a monitorare l'effettiva applicazione di queste procedure, verificando periodicamente che i fornitori e i partner commerciali siano iscritti agli elenchi ufficiali previsti dal Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004). In mancanza di un MOG idoneo e di una vigilanza effettiva da parte dell'OdV, l'ente non potrà beneficiare dell'esimente prevista dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 e sarà chiamato a rispondere in via autonoma rispetto alla responsabilità penale dell'autore materiale del reato. Per un'analisi approfondita del caso concreto è sempre opportuno rivolgersi a un professionista legale qualificato.

Casi pratici

Caso 1: Casa d'aste senza verifica provenienza

Caso 2: Galleria d'arte con parte speciale aggiornata

Domande frequenti

Quali reati contro il patrimonio culturale fanno scattare la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 25-septiesdecies?

Tutti i delitti introdotti nel Titolo VIII-bis del codice penale dal D.Lgs. 125/2022: dal semplice impossessamento illecito di beni culturali (art. 518-novies c.p.) fino al traffico illecito transnazionale (art. 518-bis) e al riciclaggio di beni culturali (art. 518-octies). Le sanzioni variano da cento a novecento quote a seconda della fattispecie concretamente contestata.

Un'impresa di logistica che trasporta opere d'arte rischia la responsabilità 231 per questo articolo?

Sì, se un soggetto apicale o subordinato dell'impresa commette uno dei reati presupposto nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Per escludere la responsabilità occorre dotarsi di un MOG con parte speciale dedicata, che preveda verifiche sistematiche sulla provenienza delle opere, sull'esportazione autorizzata e sull'identità dei committenti.

Qual è la differenza tra l'art. 25-septiesdecies del D.Lgs. 231/2001 e il D.Lgs. 231/2007?

I due decreti condividono solo il numero progressivo. Il D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato; l'art. 25-septiesdecies è una delle sue norme sanzionatorie sui beni culturali. Il D.Lgs. 231/2007 è invece il decreto antiriciclaggio, che impone obblighi di adeguata verifica della clientela a intermediari finanziari e professionisti. Sono normative distinte, con destinatari e sanzioni diversi.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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