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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 introduce nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti l'omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. La disposizione, inserita dalla L. 123/2007 e successivamente riscritta dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), rappresenta uno snodo decisivo perché ha esteso la responsabilità da reato degli enti, originariamente limitata a illeciti dolosi di natura economica, alla colpa lavoristica, segnando un mutamento strutturale del sistema. Il comma 1 punisce con la sanzione pecuniaria di mille quote l'ipotesi più grave, cioè l'omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, norma che sanziona la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi in attività ad alto rischio (esposizione ad agenti cancerogeni, esplosivi, atmosfere esplosive). In questa cornice si applicano altresì le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata da tre mesi a un anno. Il comma 2 disciplina l'ipotesi residuale di omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche, con sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote e interdizioni nella stessa forbice temporale. Il comma 3 si occupa delle lesioni gravi o gravissime, con sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote e interdittive fino a sei mesi. La norma va letta in stretto coordinamento con l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, che definisce i contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a esimere l'ente: vigilanza sul rispetto degli standard tecnico-strutturali, attività di valutazione dei rischi, gestione delle emergenze, sorveglianza sanitaria, informazione e formazione dei lavoratori, periodiche verifiche di efficacia. Il modello deve prevedere idonei sistemi di registrazione, un'articolazione di funzioni con poteri di intervento e un Organismo di Vigilanza dotato di competenze tecniche specifiche, capace di interloquire con RSPP, medico competente e RLS. La giurisprudenza, a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite penali sul caso ThyssenKrupp (Cass. SU n. 38343/2014), ha chiarito i criteri di imputazione del reato all'ente, soffermandosi sulla nozione di «interesse o vantaggio» nei reati colposi: la formula deve essere riletta come risparmio di spesa o efficientamento produttivo conseguito dall'ente attraverso la sistematica violazione delle cautele antinfortunistiche, anche se il singolo episodio lesivo non era programmato. La pronuncia ha consolidato l'idea che, nella colpa di organizzazione, il deficit strutturale del modello sicurezza si traduce in colpa specifica dell'ente, autonomamente rimproverabile rispetto a quella della persona fisica autrice del reato. La disposizione si colloca al crocevia di plurime fonti: penale (codice e art. 25-septies), prevenzionistica (D.Lgs. 81/2008), assicurativa sociale (rapporti INAIL e rivalse), ispettiva (INL e ASL). Per gli enti destinatari, soprattutto se di grandi dimensioni o operanti in settori a rischio (edilizia, chimica, logistica, metalmeccanica), l'adozione di un modello effettivamente attuato e periodicamente aggiornato non è scelta opzionale: è la sola via per evitare sanzioni interdittive che, in concreto, possono comportare la sospensione dell'attività, il divieto di contrattare con la P.A. e la revoca di autorizzazioni e licenze, con effetti talora più gravi della sanzione pecuniaria.

Testo dell'articoloVigente

Art. 25 septies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)

In vigore dal 04/07/2001

((

1. In relazione al delitto di cui all' articolo 589 del codice penale , commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all' articolo 589 del codice penale , commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all' articolo 590, terzo comma, del codice penale , commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. ))

Commento

L'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 rappresenta uno degli interventi più incisivi nel disegno originario della responsabilità da reato degli enti. Quando il decreto fu emanato nel 2001, il legislatore aveva scelto di limitare il catalogo dei reati presupposto a fattispecie dolose di matrice economico-finanziaria, in coerenza con la natura intenzionale del «criterio di interesse» previsto dall'art. 5. L'innesto della colpa lavoristica, operato dalla L. 123/2007 e riscritto dal D.Lgs. 81/2008, ha rotto questo schema, imponendo all'interprete una rilettura dei criteri di imputazione oggettiva e soggettiva.

La struttura della norma è tripartita. Il comma 1 si occupa dell'ipotesi più severa: l'omicidio colposo commesso in violazione dell'art. 55, comma 2, del Testo Unico Sicurezza, norma che colpisce la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi nelle attività intrinsecamente pericolose. In tal caso la sanzione pecuniaria è fissata, senza forbice, in mille quote, con applicazione obbligatoria delle interdittive dell'art. 9, comma 2, da tre mesi a un anno. Il legislatore ha qui adottato una tecnica sanzionatoria rigida, segnale di particolare disvalore per la consapevole rinuncia a uno dei pilastri della prevenzione.

Il comma 2 disciplina invece l'omicidio colposo «ordinario» con violazione delle norme antinfortunistiche, con sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote e analoga forbice interdittiva. Il comma 3, infine, si occupa delle lesioni gravi o gravissime, con sanzione non superiore a 250 quote e interdizioni fino a sei mesi. La graduazione riflette la diversa gravità dell'evento e della violazione presupposta, ma in tutti i casi l'apparato sanzionatorio comprende sia il profilo monetario sia quello, spesso più temuto, dell'interdizione dall'attività.

Il punto nevralgico è il coordinamento con l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008. Questa disposizione, anomala rispetto al sistema del decreto 231, identifica direttamente i contenuti minimi del modello «idoneo» nella materia della sicurezza: il rispetto degli standard tecnico-strutturali, le attività di valutazione e gestione dei rischi, le procedure di emergenza, la sorveglianza sanitaria, l'informazione e la formazione dei lavoratori, le verifiche periodiche. Si tratta di un livello di prescrittività che eleva l'onere a carico dell'ente rispetto alla disciplina ordinaria, in cui il modello è invece costruito su un'analisi dei rischi calata sulla concreta realtà aziendale.

La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha chiarito un nodo decisivo: come si declinano «interesse» e «vantaggio» quando il reato è colposo? La risposta, condensata in Cass. SU n. 38343/2014 (ThyssenKrupp), è che i due criteri devono essere riferiti non all'evento lesivo, che per definizione non è voluto, ma alla condotta violativa: l'ente risponde quando la sistematica inosservanza delle cautele antinfortunistiche produce un risparmio di spesa, un'accelerazione dei tempi o un incremento della produttività di cui esso beneficia. È la teoria del «vantaggio organizzativo» che ha consentito di rendere applicabile l'art. 25-septies senza forzare l'art. 5.

Sul piano della colpa di organizzazione, la giurisprudenza successiva ha sviluppato il principio secondo cui il deficit del modello, se tale da consentire la sistematica violazione delle norme di sicurezza, fonda una rimproverabilità autonoma dell'ente, distinta da quella del datore di lavoro persona fisica. L'esimente di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 richiede dunque la prova di un modello non solo formalmente adottato, ma efficacemente attuato e presidiato da un Organismo di Vigilanza che, nella materia antinfortunistica, deve possedere competenze tecniche specifiche o avvalersi stabilmente di esperti.

Tra i profili operativi più delicati vi è la mappatura dei processi a rischio: cantieri, manutenzioni, lavori in altezza, ambienti confinati, agenti chimici, movimentazione manuale dei carichi, rischio biologico, stress lavoro-correlato. Per ciascuna area il modello deve prevedere protocolli, deleghe ai sensi dell'art. 16 TUSL, sistemi di controllo, registrazioni, audit periodici e procedure di near miss reporting. L'integrazione con il sistema di gestione della sicurezza ISO 45001 è oggi una prassi consolidata, anche perché alcune presunzioni di conformità dell'art. 30 TUSL ne valorizzano l'adozione.

Altro profilo critico è il rapporto con la committenza e le imprese appaltatrici. L'art. 26 TUSL impone l'elaborazione del DUVRI e l'effettiva cooperazione e coordinamento, e la giurisprudenza ha mostrato che l'omissione di queste attività può integrare la violazione richiesta dall'art. 25-septies anche quando il sinistro coinvolge dipendenti di terzi. La governance contrattuale degli appalti, la qualificazione dei fornitori e l'inserimento di clausole 231 sono diventati, di fatto, parte integrante del modello.

Una valutazione complessiva suggerisce che l'art. 25-septies abbia trasformato il D.Lgs. 231/2001 in uno strumento di prevenzione sostanziale dei rischi industriali, ben oltre la sua originaria vocazione. Per ogni ente che intenda dotarsi di un assetto organizzativo conforme ai parametri dell'art. 2086 c.c. e dell'art. 30 TUSL, l'attuazione effettiva del modello costituisce non solo un presidio rispetto al rischio sanzionatorio, ma anche un fattore di competitività e di reputazione. Per le valutazioni puntuali nel singolo caso concreto resta indispensabile rivolgersi a un professionista legale qualificato, capace di calibrare il modello sulle specificità del settore, della dimensione e dei processi dell'organizzazione.

Casi pratici

Caso 1: Infortunio mortale in cantiere edile per assenza di parapetti

Impresa edile media subisce un infortunio mortale di un operaio caduto da un ponteggio privo di parapetti regolamentari. L'ente è destinatario di una contestazione ex art. 25-septies, comma 2, con sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote e interdittive. La difesa deve dimostrare l'idoneità ed effettiva attuazione del modello: piano operativo di sicurezza specifico, formazione documentata, vigilanza del preposto, audit periodici dell'OdV. La sistematicità delle violazioni emergente dalla documentazione ispettiva può tradursi in colpa di organizzazione autonoma rispetto a quella del datore di lavoro.

Caso 2: Mancata adozione del DVR rischio chimico

Stabilimento chimico in cui un lavoratore contrae malattia professionale grave. L'ispezione accerta l'assenza di documento di valutazione dei rischi aggiornato per agenti cancerogeni. Si applica il comma 1 dell'art. 25-septies con sanzione pecuniaria di 1.000 quote e interdittive da tre mesi a un anno. Il modello, per essere idoneo, avrebbe dovuto prevedere flussi informativi specifici verso l'OdV sulla scadenza del DVR e protocolli di aggiornamento periodico.

Caso 3: Lesioni gravi in logistica con macchina priva di protezioni

Operatore di magazzino subisce amputazione di un dito utilizzando macchinario con protezioni manomesse. Contestazione ex art. 25-septies, comma 3, con sanzione pecuniaria fino a 250 quote e interdizioni fino a sei mesi. La difesa dell'ente si gioca sull'evidenza di un sistema di manutenzione documentato, audit di sicurezza sulle macchine, procedure di lockout/tagout e formazione tracciata, oltre alla reazione immediata e proporzionata sul piano disciplinare.

Caso 4: Infortunio mortale a dipendente di appaltatore

Committente affida lavori di manutenzione a impresa esterna. Durante l'esecuzione un operaio dell'appaltatore muore per omessa cooperazione e coordinamento ex art. 26 TUSL. Anche l'ente committente è destinatario di contestazione ex art. 25-septies. La difesa deve dimostrare l'elaborazione effettiva del DUVRI, riunioni di coordinamento documentate, qualificazione dei fornitori, clausole 231 nei contratti di appalto e verifiche periodiche del rispetto delle procedure.

Domande frequenti

Quali reati presupposto sono richiamati dall'art. 25-septies?

L'omicidio colposo dell'art. 589 c.p. e le lesioni personali colpose gravi o gravissime dell'art. 590, terzo comma, c.p., a condizione che siano commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le ipotesi più severe richiamano la violazione dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.

Quali sanzioni sono previste a carico dell'ente?

Sanzione pecuniaria di 1.000 quote per l'omicidio colposo con violazione dell'art. 55, comma 2, TUSL; da 250 a 500 quote per l'omicidio colposo «ordinario»; fino a 250 quote per le lesioni gravi o gravissime. Si applicano inoltre le sanzioni interdittive dell'art. 9, comma 2, con durata variabile da tre mesi a un anno (omicidio) o fino a sei mesi (lesioni).

Come si declinano «interesse» e «vantaggio» nei reati colposi?

Secondo Cass. SU n. 38343/2014 (ThyssenKrupp), i criteri di imputazione vanno riferiti alla condotta violativa, non all'evento. L'ente risponde quando dalla sistematica violazione delle norme antinfortunistiche trae un beneficio organizzativo (risparmio di spesa, accelerazione dei tempi, maggiore produttività), anche se l'evento lesivo era estraneo a qualsiasi programma.

Quali contenuti deve avere il modello idoneo a esimere l'ente?

L'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 elenca i contenuti minimi: rispetto degli standard tecnico-strutturali, valutazione dei rischi, gestione delle emergenze, sorveglianza sanitaria, informazione e formazione dei lavoratori, procedure per le visite mediche, vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e periodiche verifiche dell'idoneità. Il modello deve prevedere sistemi di registrazione, articolazione di funzioni con poteri di intervento e un meccanismo disciplinare.

Quale ruolo ha l'Organismo di Vigilanza nella materia antinfortunistica?

L'OdV deve essere dotato di competenze tecniche specifiche, anche attraverso il ricorso stabile a esperti esterni, capace di interloquire con RSPP, medico competente e RLS. La sua vigilanza non si limita alla mera ricezione di flussi, ma comprende audit, verifica sul campo dell'effettiva attuazione e proposte di aggiornamento del modello.

Cosa accade negli appalti e nei subappalti?

L'art. 26 TUSL impone obblighi di cooperazione, coordinamento e redazione del DUVRI tra committente, appaltatori e subappaltatori. La giurisprudenza ha riconosciuto che la mancata attuazione di tali obblighi può integrare la violazione antinfortunistica richiesta dall'art. 25-septies anche quando il sinistro colpisce dipendenti di imprese terze.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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