Testo dell'articoloVigente
Art. 25 quater D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico)
In vigore dal 04/07/2001
((
1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma
3. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre
1999. ))
Commento
L'articolo 25-quater del D.Lgs. 231/2001 rappresenta una delle disposizioni più severe dell'intero decreto, collocandosi in risposta agli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione di New York del 1999 sul finanziamento del terrorismo. La norma si distingue per la tecnica di individuazione dei reati presupposto: anziché elencare singole fattispecie, rinvia all'intera categoria dei «delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico» previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, con un'apertura residuale verso i delitti di finanziamento del terrorismo ex Convenzione di New York (comma 4).
La struttura sanzionatoria riflette la gravità del fenomeno: la fascia 400-1.000 quote è tra le più alte dell'intero catalogo 231 e si applica ai reati più gravi (pena non inferiore a dieci anni o ergastolo), mentre la fascia 200-700 quote copre i reati terroristici meno gravi. L'obbligatorietà delle sanzioni interdittive per almeno un anno (comma 2) — senza possibilità di deroga — segnala l'assenza di qualsiasi discrezionalità giudiziale sull'an della misura. Il comma 3 prevede l'interdizione definitiva per gli enti utilizzati stabilmente per il terrorismo, in parallelo con la previsione analoga dell'art. 24-ter per la criminalità organizzata: entrambi i casi configurano enti «gusci» creati o convertiti per scopi esclusivamente illeciti. Il comma 4, con il rinvio alla Convenzione di New York, estende la responsabilità anche a comportamenti di finanziamento del terrorismo che non siano autonomamente fattispecie di reato nell'ordinamento italiano: una previsione di chiusura essenziale per adempiere agli obblighi internazionali. Sul piano della compliance 231, il MOG deve integrare specifici presidi antiterrorismo: screening dei clienti e partner su liste di soggetti designati (OFAC, ONU, UE); controlli sui flussi finanziari in uscita verso aree a rischio; procedure di segnalazione all'UIF in coordinamento con la normativa antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007. Quest'ultimo testo — distinto dal D.Lgs. 231/2001 — contiene obblighi paralleli sul contrasto al finanziamento del terrorismo che si affiancano, senza sovrapporsi, alla responsabilità degli enti qui disciplinata.
Per la strutturazione di protocolli di compliance antiterrorismo integrati con la normativa antiriciclaggio, è indispensabile il supporto di un professionista legale qualificato.
Casi pratici
Caso 1: Finanziamento di un'organizzazione terroristica attraverso una società schermo
Una società di import-export trasferisce sistematicamente fondi verso un'organizzazione terroristica straniera, mascherando le operazioni come pagamenti commerciali. La condotta integra il finanziamento del terrorismo ex art. 270-quinquies.2 c.p. e in violazione della Convenzione di New York. L'ente risponde ex art. 25-quater: sanzione da 400 a 1.000 quote (reclusione base superiore a dieci anni), interdizione obbligatoria per almeno un anno e, accertata la stabilità dello scopo, interdizione definitiva dell'attività.
Caso 2: Organizzazione non profit utilizzata per raccogliere fondi per il terrorismo
Un'associazione riconosciuta che opera nel settore umanitario viene scoperta mentre canalizza parte delle donazioni verso gruppi terroristici. La struttura è stabilmente e prevalentemente utilizzata per agevolare il finanziamento del terrorismo. Il giudice applica l'art. 25-quater, comma 3, disponendo l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. L'assenza di qualsiasi controllo sui beneficiari finali delle donazioni e di canali di segnalazione interna aveva reso possibile l'infiltrazione della struttura.
Domande frequenti
L'art. 25-quater D.Lgs. 231/2001 si applica solo ai reati espressamente elencati nel codice penale?
No. La norma si applica a tutti i delitti aventi finalità di terrorismo o eversione previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Il comma 4 estende ulteriormente l'ambito ai delitti commessi in violazione della Convenzione ONU di New York del 1999 sul finanziamento del terrorismo, anche se non specificamente previsti dall'ordinamento italiano come reati autonomi.
Quando si applica l'interdizione definitiva dall'attività ai sensi dell'art. 25-quater?
Quando l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di commettere o agevolare i reati terroristici di cui ai commi 1 e 2. È la sanzione massima del sistema 231: si applica agli enti che non sono solo strumenti occasionali del terrorismo ma sono strutturalmente e prevalentemente dedicati a tale scopo.
Il D.Lgs. 231/2007 sull'antiriciclaggio si sovrappone all'art. 25-quater D.Lgs. 231/2001 sul terrorismo?
I due testi sono distinti e non si sovrappongono: il D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse, mentre il D.Lgs. 231/2007 impone obblighi di adeguata verifica, segnalazione e conservazione per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Un ente può essere soggetto a entrambi i sistemi: la violazione degli obblighi 231/2007 non determina automaticamente responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, ma può costituire un elemento del reato presupposto.
Vedi anche