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Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
In vigore dal 1° luglio 1931
È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni;
1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l’apparenza di un valore superiore;
3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, ma di concerto con chi l’ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Falsificazione di monete: chi contraffà monete nazionali o straniere, le altera, introduce nel territorio, detiene o spende è punito da tre a dodici anni e multa fino a sei milioni di lire.
Ratio
L'art. 453 tutela l'integrità del sistema monetario nazionale e internazionale. La contraffazione di monete colpisce la fiducia pubblica nel mezzo di pagamento, il potere d'acquisto reale, e il tesoro dello Stato (perdita di gettito fiscale). La norma è consona all'epoca storica della sua emanazione (1931) quando le monete metalliche erano il mezzo di pagamento predominante. Oggi mantiene rilievo per le monete fisiche ancora in circolazione (Euro, cedenti lire non ritirate) e per analisi storica.
Analisi
La fattispecie copre quattro condotte: (1) contraffare monete nazionali o straniere con corso legale; (2) alterare monete genuine per aumentarne l'apparenza di valore (es: doratura falsa, incisioni errate); (3) introdurre nel territorio dello Stato, detenere, spendere o mettere in circolazione monete contraffatte DI CONCERTO con chi le ha falsificate o con un intermediario; (4) acquistare o ricevere monete contraffatte allo scopo di circolarizzarle, sempre di concerto. La pena è reclusione da tre a dodici anni e multa da una a sei milioni di lire (valutatione storica, oggi equivalente in Euro).
Elemento cruciale: il 'concerto' (accordo, combinazione) è richiesto per le condotte di introduzione e circolazione (punto 3-4), non per la contraffazione stessa (punto 1-2).
Quando si applica
Esempi storici/attuali: coniare false monete da 50 lire tramite stampi artigianali; alterare monete auree aggiungendomateriale non nobile per farle pesare più (apparenza di valore maggiore); acquistare contraffazioni da un laboratorio criminale e distribuirle nei negozi di un paese; importare da un Paese estero euro falsi in accordo con la rete di distribuzione locale; ricevere monete falsificate da un corriere e venderle in commercio.
Connessioni
Collegato all'art. 454 cp (alterazione di monete con scemamento di valore), art. 455 cp (spendita senza concerto), articoli 640-641 cp (truffa, appropriazione indebita). Connesso a leggi internazionali sulla criminalità monetaria (Convenzione di Ginevra 1929 sulla falsificazione di monete). Rilevante anche il Regolamento BCE 2016/428 sulla circolazione dell'Euro. Aspetti processual-probatori nella tracciabilità metallurgica.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra contraffazione e alterazione di monete?
Contraffazione: creare una moneta falsa ex novo. Alterazione: prendere una moneta genuina e modificarla (es: aggiungere oro, incidere segni di valore maggiore). Entrambe sono coperte da art. 453.
Se compro monete false senza sapere che sono false, commetto reato?
No, se davvero ignori che siano false. L'art. 453 richiede dolo (consapevolezza). Se non sapevi, non sei responsabile. Ma se le spendi, devi provare di aver agito in buona fede.
Cosa significa 'di concerto' nella messa in circolazione di monete false?
Significa accordo premeditato con chi le ha falsificate o con un intermediario. Non basta la casualità: deve esserci una combinazione, una convergenza di volontà.
Se spendo una moneta falsa senza saperlo, devo comunque denunciare alla polizia?
Non hai obblighi penali se ignoravi la falsità. Tuttavia, se la scopri dopo, è consigliabile informare la banca o la polizia per tutela. Se la spendi deliberatamente dopo aver scoperto la falsità, commetti reato.
Le monete antiche false rientrano in art. 453?
Sì, se imitano monete ancora in corso legale o se alterate per scemamento di valore (art. 454). Monete antiche fuori corso legale sono coperte diversamente (no da art. 453 ma da reati di frode).
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