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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 451 c.p. – Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a cinquemila.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 450 - Articolo 450 Codice Penale: Delitti colposi di pericolo→Cod. pen. art. 452 - Articolo 452 Codice Penale: Delitti colposi contro la salute pubb…→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 449 Codice Penale: Delitti colposi di danno→Art. 453 c.p.: Falsificazione di monete, spendita e introduzione→Articolo 454 Codice Penale: Alterazione di monete→Art. 447 Codice Penale: Abrogato→Art. 455 c.p.: Spendita e introduzione nello Stato, senza concer→Articolo 446 Codice Penale: Confisca obbligatoria→Articolo 456 Codice Penale: Circostanze aggravanti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Omissione colposa di cautele o difese contro disastri: rimozione o rendere inservibili apparecchi di estinzione incendi e soccorso comporta reclusione fino a un anno o multa fino a 516 euro.
Ratio
L'art. 451 protegge l'efficienza delle strutture di sicurezza passiva: estintori, idranti, scale di emergenza, zatteri di salvataggio. La politica criminale è di prevenzione: chi rimuove, non installa o rende inservibile un mezzo di soccorso crea un rischio concreto di disastro senza necessità di provare che il disastro accada. La pena è mite (solo fino a un anno o multa) perché non è prevista la realizzazione del danno, basta l'omissione della cautela.
Analisi
La fattispecie comprende due condotte: (1) omissione di collocare apparecchi destinati all'estinzione di incendi o al salvataggio/soccorso; (2) rimozione di apparecchi già esistenti; (3) rendere inservibili (es: danneggiare, tappare, bloccare) gli stessi apparecchi. La responsabilità è penale, non solo amministrativa. La pena è reclusione fino a un anno oppure multa da 10 a 516 euro. La fattispecie richiede colpa (negligenza, imprudenza), non dolo.
Gli apparecchi sono: estintori, idranti antincendio, pulsanti di allarme, luci di emergenza, scale antincendio, zatteri, giubbotti di salvataggio, sistemi di evacuazione, ecc.
Quando si applica
Esempi: non installare estintori in un capannone industriale nonostante obblighi normativi; togliere gli estintori da un edificio pubblico per risparmio; bloccare una porta di emergenza con una catena; manomettere un'uscita di sicurezza; non ispezionare periodicamente le scale di emergenza; svuotare un idrante per altre finalità senza ripristinarlo; non dotare una nave di numero sufficiente di zatteri di salvataggio.
Connessioni
Collegato al D.Lgs. 81/2008 (sicurezza sul lavoro), Codice della Prevenzione degli Incendi (Dlgs. 151/2011), Decreto Ministeriale 03/08/2015, leggi sulla sicurezza nei locali pubblici (teatri, discoteche, strutture sanitarie). Connesso agli articoli 449-450 cp per il continuum preventivo. Rilevante anche la responsabilità civile per danni cagionati dall'assenza di mezzi di soccorso (art. 2043 cc).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Tizio è proprietario e responsabile della sicurezza di un hotel a tre piani
Durante un'ispezione, scopre che alcuni estintori (2 di 6 totali) sono scarichi da mesi. Anziché farli ricaricare, Tizio li rimuove dal locale e non li reinstalla, risparmiando sui costi. Un ospite, ignorando l'assenza dell'estintore, cerca di spegnere un incendio in camera senza successo e rimane lievemente ferito. Tizio è accusato ex art. 451 per rimozione colposa di mezzi di estinzione. La pena è reclusione fino a un anno o multa fino a 516 euro.
Caso 2: Caio è gestore di un ristorante situato in un edificio storico
Le scale di emergenza sono vecchie e danneggiate. Caio omette di farle riparare per mancanza di fondi e, per maggior negligenza, le blocca con una catena perché pensa che i clienti potrebbe usarle come passaggio non autorizzato. Un'evacuazione d'emergenza diviene difficoltosa per i clienti. Caio è accusato ex art. 451 per omissione colposa di cautele (mancata riparazione) e per rendere inservibile (blocco con catena) le scale di evacuazione. È punito con reclusione fino a un anno o multa equivalente.
Domande frequenti
Se ometto di installare un estintore ma non accade nulla, rimane il reato?
Sì. L'art. 451 punisce l'omissione della cautela stessa, indipendentemente dal fatto che un incendio si verifichi. Non è necessario il danno effettivo.
Chi è responsabile della manutenzione degli estintori in un condominio?
L'amministratore del condominio e il proprietario dell'immobile hanno il dovere di garantire la disponibilità di mezzi di sicurezza. Se uno dei due omette, è punibile ex art. 451. In azienda, il datore di lavoro (artt. 2087 cc e D.Lgs. 81/2008).
Togliere temporaneamente un estintore per ricaricarlo è reato?
No, se è una manutenzione ordinaria e programmata. L'estintore deve essere ripristinato prontamente (es: entro un giorno lavorativo). Se il toglimento è indefinito o privo di intenzione di restituzione, diventa reato.
La pena dell'art. 451 è più lieve di art. 449 (danno) perché?
Sì. L'art. 451 punisce solo l'omissione di cautela (fino a 1 anno), mentre l'art. 449 punisce il disastro effettivo (1-5 anni). La differenza riflette il fatto che art. 451 è 'prevenzione del rischio', art. 449 è 'realizzazione del danno'.
Se un incendio accade per causa diversa dall'estintore mancante, sono comunque punibile?
Per art. 451, sì: il reato è l'omissione di collocare/mantenere l'estintore, non è necessario dimostrare che avrebbe impedito l'incendio. Se però l'incendio è dovuto al tuo comportamento (art. 449), allora rispondi per art. 449, non per art. 451.
Fonti consultate: 2 fontei verificate