Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 447 c.p.

Articolo abrogato dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Fonte: Normattiva.

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Penale.
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Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • Articolo 447 codice penale: ABROGATO
  • Non più in vigore né applicabile
  • Sopravvive solo in contesti storici e di ricerca accademica
  • Non genera diritti, obblighi, o conseguenze legali presenti
Indice dei contenuti

Articolo abrogato dalla legislazione vigente. Non ha effetti giuridici applicabili al momento. Studio storico per ricerche sulla evoluzione del Codice Penale.

Ratio

L'abrogazione dell'art. 447 cp riflette l'evoluzione del diritto penale italiano e la ridefinizione delle fattispecie di reato. La norma storica non è più necessaria nell'attuale assetto normativo, essendo stati introdotti articoli sostitutivi o modificati i presupposti fattispecie.

Ai fini della ricerca giuridica e storica, è utile sapere che l'articolo è stato cancellato dal nostro ordinamento, ma non ha alcun rilievo applicativo per i comportamenti presenti o futuri.

Analisi

L'art. 447 è formalmente abrogato dal Codice Penale in vigore dal 1º luglio 1931. La sua abrogazione è testimoniata dal fatto che non compare più nel testo ufficiale del codice con effetti legali. Eventuali condotte che storicamente potevano rientrare in questa fattispecie sono oggi regolate da altre norme, ove ritenute meritevoli di sanzione penale.

Non è possibile fornire una struttura analitica dettagliata di una norma abrogata, poiché essa non esiste più nel sistema vigente.

Quando si applica

L'art. 447 cp non si applica. Non ha mai più prodotto effetti dal momento della sua abrogazione. Qualunque comportamento che precedentemente poteva ricadere nella fattispecie è oggi valutato secondo le norme vigenti in materia penale (rispetto al bene giuridico offeso).

Connessioni

Per integrare i contenuti relativi ai comportamenti storicamente previsti dall'art. 447, è necessario consultare le norme vigenti di carattere generale (artt. 1-50 cp per i principi; artt. 571-642 per i reati contro la persona; artt. 438-455 per i reati contro la salute pubblica). Consigliato uno studio della dottrina penalistica italiana per l'evoluzione normativa.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi e linee guida

Ministero della Giustizia

Codici giuridici

Il Ministero della Giustizia mette a disposizione la raccolta ufficiale dei codici giuridici italiani aggiornati, utile per consultare il testo vigente e i collegamenti normativi.

Casi pratici

Caso 1: Un giurista sta scrivendo una tesi sulla storia del Codice Penale

Ricerca la norma dell'art. 447 cp nel database giuridico. Scopre che è abrogato e non può più essere applicato. Per capire le motivazioni storiche dell'abrogazione, consulta i lavori preliminari e la dottrina dell'epoca, ma comprende che non è rilevante per la pratica contemporanea.

Caso 2: Caso 2

Un archivio universitario conserva fascicoli processuali degli anni 1950 in cui un imputato era accusato secondo l'art. 447. Oggi, quella sentenza rimane valida come documento storico, ma l'art. 447 non è più applicabile. Se la stessa condotta si verificasse oggi, sarebbe valutata secondo le norme penali vigenti relative al bene giuridico tutelato (persona, patrimonio, pubblica amministrazione).

Domande frequenti

Posso essere processato oggi per una violazione dell'art. 447 cp?

No. L'art. 447 cp è abrogato e non produce effetti giuridici. Una condotta che rientrava nella sua fattispecie è oggi regolata da altre norme del Codice Penale, se ancora ritenuta penalmente rilevante.

Se commisi il reato previsto dall'art. 447 negli anni Sessanta, rimango punibile?

La sentenza pronunciata in passato rimane valida come documento storico. Tuttavia, il termine di prescrizione (che decorre dalla sentenza) potrebbe aver estinto il reato. Consulta un penalista per valutare il tuo caso specifico.

Come posso sapere quale norma moderna sostituisce l'art. 447?

Dipende dalla fattispecie storica che regolava. Consulta i testi di diritto penale speciale (reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione) o rivolgiti a un avvocato penalista che possa valutare il contenuto originario della norma abrogata.

Se trovo una sentenza vecchia basata sull'art. 447, è ancora valida?

La sentenza è un documento storico valido. Tuttavia, essa non crea precedente per condotte attuali, poiché l'art. 447 non esiste più. I principi di diritto enunciati possono essere rilevanti per la storia giuridica.

L'abrogazione dell'art. 447 significa che certe condotte non sono più illegittime?

Non necessariamente. L'abrogazione significa che quella norma specifica non esiste più. Se la condotta è ancora illecita, lo è secondo altre norme penali (non secondo l'art. 447). Se nessun'altra norma la penalizza, allora diventa legittima (principio di legalità).

Ultimo aggiornamento redazionale: 9 maggio 2026
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.