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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 445 c.p. – Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 444 - Articolo 444 Codice Penale: Commercio di sostanze alimentari noci…→Cod. pen. art. 446 - Articolo 446 Codice Penale: Confisca obbligatoria→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 443 c.p.: Commercio o somministrazione di medicinali guasti→Art. 447 Codice Penale: Abrogato→Art. 442 c.p.: Commercio di sostanze alimentari contraffatte o a→Art. 441 c.p.: Adulterazione e contraffazione di altre cose in d→Articolo 449 Codice Penale: Delitti colposi di danno→Art. 440 c.p.: Adulterazione e contraffazione di sostanze alimen→Articolo 450 Codice Penale: Delitti colposi di pericolo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Somministrazione di medicinali in specie, qualità o quantità diversa da ordinazione o dichiarazione costituisce delitto punito con reclusione e multa per tutela salute pubblica.
Ratio
La norma protegge l'integrità dell'ordinazione medica e la corrispondenza qualitativa tra quanto prescritto dal medico e ciò che effettivamente il paziente riceve. La falsificazione di medicinali, anche per specie o quantità, compromette la salute pubblica: il paziente non riceve la terapia corretta e corre il rischio di inefficacia o reazioni avverse impreviste.
La fattispecie colpisce tanto chi esercita regolarmente il commercio farmacologico quanto chi lo svolge abusivamente, perché il bene tutelato è trasversale: la tutela della salute in sede di dispensazione.
Analisi
L'articolo 445 prevede due elementi costitutivi: (1) la somministrazione di sostanze medicinali; (2) la non-corrispondenza in specie (tipo di farmaco), qualità (grado di purezza, concentrazione) oppure quantità rispetto all'ordinazione medica o a quanto dichiarato o pattuito. La norma non richiede dolo specifico né malafede consapevole: basta la violazione della conformità. La condotta può riguardare sia sostituzioni con altri farmaci sia alterazioni delle caratteristiche del medicinale originario.
Il termine 'somministra' si riferisce a chi materialmente dispensa il farmaco: farmacista, infermiere, medico stesso o venditore abusivo. La pena è reclusione da sei mesi a due anni e multa da 103 a 1.032 euro.
Quando si applica
La norma si applica quando: (a) un farmacista dispensa un farmaco diverso da quello ordinato dal medico; (b) viene alterata la concentrazione o il dosaggio; (c) il medicinale è venduto con caratteristiche diverse da quelle annunciate al cliente; (d) viene somministrato da chi non è autorizzato (abusivamente). Rientra anche la dispensazione di generici falsificati o scaduti. Escluse condotte di ricerca o sperimentazione controllata.
Connessioni
Collegato all'articolo 444 (sofisticazione di sostanze medicinali), articolo 439 (adulterazione di sostanze alimentari), articolo 440 (commercio di sostanze pericolose), articoli 570-571 del Codice della Privacy per la riservatezza dei dati farmacologici del paziente, e Legge 348/2000 sulla responsabilità del farmacista. Rilevante anche il D.Lgs. 219/2006 sulla disciplina dei medicinali.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, titolare di una farmacia, riceve l'ordinazione del medico per l'amoxicillina 500 mg (antibiotico). Invece di dispensare il medicinale ordinato, Tizio consegna amoxicillina 250 mg (dosaggio inferiore), credendo erroneamente che sia equivalente. Il paziente, diabetico, riceve una terapia insufficiente e la sua infezione si aggrava. Tizio, anche se in buona fede, ha violato l'art. 445 perché la quantità dispensata non corrisponde all'ordinazione medica. È punito con reclusione e multa.
Caso 2: Caio opera abusivamente come venditore di medicinali in uno stabile
Un cliente gli ordina paracetamolo per il dolore; Caio gli consegna un equivalente generico ma scaduto da sei mesi e privo di autorizzazione all'importazione. Caio ha commesso somministrazione illegittima: sia perché esercita abusivamente il commercio, sia perché la qualità (validità e autorizzazione) del farmaco è diversa da quella dichiarata. È punito secondo l'art. 445.
Domande frequenti
Se il farmacista mi dà un generico al posto del farmaco di marca ordinato dal medico, è un reato?
No, se il medico ha autorizzato la sostituzione con il generico equivalente (come avviene normalmente in Italia per i farmaci di marca con ricetta SSN). L'art. 445 si applica solo quando il medicinale dispensato è diverso SENZA autorizzazione medica o ha caratteristiche qualitative diverse (purezza, concentrazione, scadenza).
Chi è responsabile se un infermiere somministra il dosaggio sbagliato di un medicinale a un paziente ricoverato?
L'infermiere è responsabile per l'art. 445 se somministra consapevolmente o per grave negligenza una quantità diversa da quella ordinata dal medico. Se l'errore è involontario ma dovuto a negligenza grave (lettura sbagliata della dose), potrebbe scattare anche l'art. 589 cp (omicidio colposo) se ne consegue morte.
È reato vendere medicinali scaduti su internet?
Sì, perché la qualità del farmaco (la validità) è diversa da quella che il cliente si aspetta acquistando un medicinale. Rientra nell'art. 445 se dichiarato valido, e inoltre viola norme sulla sicurezza farmacologica e il D.Lgs. 219/2006.
Se compro un integratore invece del medicinale ordinato dal medico, il venditore commette reato?
Dipende: se il venditore ha consapevolmente sostituito il medicinale prescritto con un integratore non-farmaco senza consenso, sì, commette il reato dell'art. 445. Se il cliente ha accettato la sostituzione consapevolmente, no.
Come posso tutelare i miei diritti se ho ricevuto un medicinale non conforme?
Puoi segnalare all'Ordine dei Farmacisti (se la responsabilità è del farmacista) o alla ASL territoriale (per verifiche sulla qualità). Se hai subito danno alla salute, puoi ricorrere al risarcimento danni presso il Tribunale civile. La denuncia penale spetta al pubblico ministero su tua querela.
Fonti consultate: 2 fontei verificate