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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 544-ter c.p. Maltrattamento di animali

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi

La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell’animale.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Punisce lesioni, sevizie, comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per l'etologia animale
  • Somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate agli animali
  • Trattamenti che procurano danno alla salute dell'animale
  • Pena: 3-18 mesi reclusione o multa 5.000-30.000 euro; aumentata di 1/2 se conseguente morte

Maltrattamento di animali: reclusione 3-18 mesi o multa 5.000-30.000 euro. Pena aumentata se morte.

Ratio

L'art. 544-ter è la norma cardine della protezione animale nel CP italiano. A differenza del 544-bis (uccisione), protegge dal soffrimento prolungato, dalle lesioni e dal maltrattamento sistematico. La ratio è il riconoscimento della capacità di soffrire degli animali e l'obbligo dello Stato di inibirne il maltrattamento. La norma è conforme alle Direttive UE sulla protezione animale e alle convenzioni internazionali. La struttura tripartita (lesioni/sevizie/fatiche insopportabili) consente ampiezza applicativa coprendo diverse forme di abuso.

Analisi

La norma si articola in tre commi. Primo comma: punisce lesioni (danni all'integrità fisica), sevizie (atti di crudeltà), comportamenti insopportabili, fatiche o lavori sproporzionati alle capacità etologiche dell'animale. La valutazione delle fatiche è obiettiva, riferita alla specie: un cavallo non può essere caricato oltre i limiti biologici, un cane non può vivere incatenato 24 ore. Secondo comma: estende il reato a somministrazione di sostanze stupefacenti (droghe) o vietate e trattamenti lesivi della salute (avvelenamento lento, cure negate, ambiente insalubre). Terzo comma: aumenta la pena di 1/2 se i fatti producono la morte dell'animale, passando così a 4 mesi-2 anni e 7 mesi e 4.500 euro di multa base.

Quando si applica

Esemplificazioni di uccisione punibile: cane incatenato permanentemente senza esercizio, cavallo utilizzato per traino pesante oltre 12 ore senza riposo, animale domestico privato di cibo per giorni, uccello in gabbia microscopica, gatto sottoposto a esperimenti chimici, animale somministrato droga per il divertimento dell'autore, cavallo montato per ore oltre il fiato disponibile. La gravità varia: il maltrattamento grave (sevizie sistematiche, droga, privazione) ricade nella fascia superiore (12-18 mesi), quello moderato (fatiche eccessive saltuarie) nella inferiore (3-6 mesi). La morte conseguenziale raddoppia l'inquadramento.

Connessioni

Art. 544-bis (uccisione — morte diretta, non conseguenziale), art. 544-quater (spettacoli vietati), art. 544-quinquies (combattimenti), artt. 727-728 c.p. (lesioni/morte colposa), L. 20 luglio 2004, n. 189, D.lgs. 26 marzo 2010, n. 55 (tutela dell'affezione), Legge sulla caccia, regolamenti locali su detenzione animali, direttive UE 98/58/CE (protezione negli allevamenti) e 2010/63/UE (ricerca).

Domande frequenti

Se tengo un cane in casa piccolissima senza fargli fare esercizio, violo l'art. 544-ter?

Potenzialmente sì. Se le condizioni sono sistematicamente tali da provocare sofferenza, isolamento cronico, noia patologica, allora sussiste maltrattamento. Ambiente inadeguato alle esigenze etologiche della specie può integrare sevizie o comportamenti insopportabili.

Un veterinario che pratica eutanasia a un animale sofferente commette reato?

No. La soppressione veterinaria di un animale terminale, secondo protocolli ufficiali e con farmaci appropriati, è legittima causa di giustificazione. Mira a cessare la sofferenza, non a infliggerla; è necessità riconosciuta.

Se il mio cane ha una zampa rotta e non lo porto dal veterinario per giorni, è maltrattamento?

Sì. La privazione intenzionale o gravemente negligente di cure mediche costituisce danno alla salute e maltrattamento. L'obbligo civile e morale di cura diventa penale se la sofferenza è consapevolmente prolungata.

Un allevatore che carica un mulo oltre i limiti etologici di fatica è perseguibile?

Sì, per art. 544-ter (fatiche insopportabili per le caratteristiche etologiche). La valutazione è oggettiva: il carico deve essere proporzionato all'età, salute, capacità dell'animale. La giurisprudenza considera prova la pericia veterinaria.

Cosa devo fare se sono testimone di maltrattamento animale?

Puoi denunciare alle forze dell'ordine, alle autorità comunali (vigili), a organizzazioni animaliste con potere di esposto. La denuncia è strumento essenziale di tutela. Molti maltrattamenti rimangono nascosti perché nessuno segnala.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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