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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 48 del D.Lgs. 231/2001 dispone che l'ordinanza applicativa di una misura cautelare interdittiva a carico dell'ente sia notificata a cura del pubblico ministero. La norma è breve ma di rilievo pratico: fissa in capo al PM l'onere della notificazione dell'ordinanza, che costituisce il presupposto necessario perché la misura cautelare produca effetti nei confronti dell'ente. La notificazione segue le regole generali stabilite dall'art. 43 D.Lgs. 231/2001 e dalle norme del codice di procedura penale ivi richiamate. Il momento della notificazione dell'ordinanza assume importanza anche ai fini del computo dei termini di durata massima delle misure cautelari ex art. 51, che decorrono proprio dalla data della notifica. L'adempimento è quindi cruciale non solo per mettere l'ente in condizione di conoscere ufficialmente la misura applicata e di organizzare la propria difesa, ma anche per determinare con precisione il dies a quo del termine di durata della cautela.

Testo dell'articoloVigente

Art. 48 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Adempimenti esecutivi

In vigore dal 04/07/2001

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Commento

L'art. 48 D.Lgs. 231/2001, pur nella sua stringatezza, svolge una funzione di raccordo indispensabile tra la fase decisoria (l'ordinanza cautelare ex art. 47) e la fase esecutiva (l'effettiva incidenza della misura sull'operatività dell'ente). Affidare la notificazione al PM — anziché alla cancelleria o all'ente stesso — riflette la logica del processo 231: il PM è il dominus dell'iniziativa cautelare e deve farsi carico di garantire che la misura venga portata a conoscenza dell'ente in modo tempestivo e documentato.

La norma va letta in combinato con l'art. 51, che fissa i termini massimi di durata delle misure cautelari: poiché detti termini decorrono dalla data della notificazione dell'ordinanza, un ritardo o un vizio nella notificazione potrebbero alterare il computo del periodo cautelare, con possibili conseguenze sul diritto dell'ente alla scarcerazione processuale (o, nel suo caso, alla revoca della misura per scadenza del termine). L'ente ha quindi interesse a verificare che la notificazione sia avvenuta correttamente e a contestare eventuali irregolarità formali, in quanto possono incidere sul dies a quo.

Anche sotto questo aspetto il D.Lgs. 231/2001 — norma sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti, da non confondere con il D.Lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio — costruisce un sistema processuale coerente: la misura cautelare esiste e produce effetti solo dal momento in cui l'ente ne ha conoscenza ufficiale, garantendo così il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa nella fase esecutiva.

Casi pratici

Caso 1: Computo dei termini cautelari e data di notifica

Caso 2: Vizio di notificazione eccepito in udienza

Domande frequenti

Chi è tenuto a notificare all'ente l'ordinanza che applica la misura cautelare interdittiva?

Ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 231/2001, la notificazione dell'ordinanza cautelare è effettuata a cura del pubblico ministero. Non spetta quindi alla cancelleria del giudice né all'ente attivarsi per ricevere la notifica: è il PM che deve provvedere agli adempimenti esecutivi necessari affinché la misura sia portata ufficialmente a conoscenza dell'ente.

Da quale momento decorre il termine di durata massima della misura cautelare?

Ai sensi dell'art. 51, comma 3, D.Lgs. 231/2001, il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notificazione dell'ordinanza ex art. 48. La notificazione è quindi il dies a quo: un eventuale ritardo nella notifica sposta in avanti l'inizio del computo, riducendo il periodo effettivo durante il quale la misura può rimanere in vigore.

Un vizio di notificazione dell'ordinanza cautelare può avere effetti sulla validità della misura?

Sì. La notificazione è il presupposto perché la misura cautelare produca effetti nei confronti dell'ente. Un vizio grave nella notificazione può essere eccepito dalla difesa e, se accolto, può incidere sulla decorrenza dei termini di durata o, in casi estremi, sulla stessa efficacia della misura. La verifica della regolarità formale della notifica è quindi parte integrante della difesa dell'ente in fase cautelare.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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