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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Quando la Banca d’Italia adotta un provvedimento di vigilanza sfavorevole, l’intermediario o il soggetto interessato non e costretto a rivolgersi subito al giudice amministrativo: l’art. 9 del Testo Unico Bancario conserva una via amministrativa alternativa, il reclamo al CICR. In questa pagina raccogliamo cinque scenari operativi in cui la scelta tra reclamo gerarchico e ricorso al TAR diventa una decisione di strategia difensiva.

Quadro normativo

L’art. 9 del D.Lgs. 385/1993 ammette il reclamo al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) contro i provvedimenti adottati dalla Banca d’Italia nell’esercizio dei poteri di vigilanza. Il termine e di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. 1199/1971 sui ricorsi amministrativi gerarchici. Il CICR decide previa consultazione delle associazioni di categoria dei soggetti vigilati se la questione e ritenuta di interesse generale, secondo modalita stabilite dal Comitato stesso. Sistematicamente, il reclamo rappresenta un rimedio amministrativo alternativo al ricorso giurisdizionale al TAR, di applicazione oggi residuale ma utile in alcuni contesti specifici.

Ambito di applicazione

Il reclamo riguarda i provvedimenti individuali di vigilanza: autorizzazioni, dinieghi, revoche, prescrizioni, ingiunzioni, sanzioni amministrative pecuniarie, misure straordinarie e provvedimenti di rimozione degli esponenti aziendali. Restano fuori dal perimetro gli atti generali (deliberazioni del CICR, regolamenti, circolari interpretative), che seguono il regime ordinario della normazione secondaria, e gli atti adottati dalla BCE nel Meccanismo di Vigilanza Unico, sottoposti al sistema di controllo europeo. Il rimedio si rivolge dunque al cuore della vigilanza domestica della Banca d’Italia, in particolare nei casi disciplinati dagli artt. 14, 19, 53, 53-bis e 144 TUB.

Profili operativi

Sul piano pratico, la scelta tra reclamo e ricorso al TAR e una decisione tecnica. Il reclamo offre il vantaggio del controllo non solo di legittimita ma anche di merito tecnico-politico da parte di un organo di alta direzione; il ricorso al TAR offre tempi di trattazione spesso piu rapidi e garanzie di terzieta proprie del giudice amministrativo. La presentazione del reclamo non sospende automaticamente l’efficacia del provvedimento impugnato; per la sospensione cautelare resta praticabile il ricorso al TAR, anche in pendenza di reclamo, secondo i principi generali. Il termine di trenta giorni e perentorio: la sua decorrenza inutile preclude entrambe le tutele.

Caso N. 1: diniego di autorizzazione all’attivita bancaria

Scenario. La banca Alfa S.p.A. presenta alla Banca d’Italia istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attivita bancaria ex art. 14 TUB. L’Autorita di vigilanza respinge l’istanza per insufficienza del programma di attivita e debolezze del piano patrimoniale prospettico. Tizio, in qualita di legale rappresentante della societa istante, valuta come reagire.

Come si legge l’art. 9. Il diniego e un provvedimento individuale di vigilanza pienamente impugnabile con reclamo al CICR entro trenta giorni dalla notifica. Trattandosi di valutazioni tecniche sul programma di attivita, il reclamo consente al Comitato di esercitare un sindacato di merito che il TAR potrebbe svolgere solo nei limiti dell’eccesso di potere.

Cosa fare in pratica.

  • Acquisire copia integrale del provvedimento e della relazione istruttoria della Banca d’Italia.
  • Predisporre memoria di reclamo focalizzata sui punti contestati del programma di attivita.
  • Notificare il reclamo al CICR e per conoscenza alla Banca d’Italia entro trenta giorni.
  • Valutare in parallelo l’opportunita di un ricorso cautelare al TAR se la tempistica e essenziale per l’avvio dell’attivita.
  • Documentare le integrazioni del piano patrimoniale gia disponibili al momento della decisione originaria.

Caso N. 2: sanzione amministrativa pecuniaria a esponente aziendale

Scenario. Caio, consigliere di amministrazione di una banca, riceve un provvedimento sanzionatorio ex art. 144 TUB per violazione delle norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari. La sanzione e di importo significativo e comporta riflessi reputazionali sulla sua attivita professionale.

Come si legge l’art. 9. Per le sanzioni pecuniarie il TUB prevede un regime di impugnazione specifica davanti alla Corte d’Appello secondo le forme di legge; tuttavia, per la parte del provvedimento che incide sull’esercizio dei poteri di vigilanza in senso stretto (es. obbligo di adeguamento) il reclamo amministrativo conserva uno spazio. Occorre dunque distinguere accuratamente la natura di ciascun capo del provvedimento per identificare il giudice o l’organo competente.

Cosa fare in pratica.

  • Mappare ciascuna disposizione del provvedimento e il regime impugnatorio applicabile.
  • Predisporre, ove necessario, opposizione alla sanzione davanti alla Corte d’Appello nel termine di legge.
  • Valutare reclamo al CICR esclusivamente per le statuizioni di vigilanza non sanzionatorie.
  • Conservare la corrispondenza istruttoria e le memorie difensive presentate in sede procedimentale.

Caso N. 3: revoca di autorizzazione a partecipazione rilevante

Scenario. La holding Beta S.r.l. detiene una partecipazione rilevante in una banca autorizzata ex art. 19 TUB. La Banca d’Italia revoca l’autorizzazione per il venir meno dei requisiti di onorabilita di uno dei soci. Sempronio, legale rappresentante della holding, riceve la comunicazione e dispone di trenta giorni per attivare le tutele.

Come si legge l’art. 9. La revoca rientra nei provvedimenti di vigilanza impugnabili con reclamo al CICR. Trattandosi di una decisione fondata su valutazioni di onorabilita personale, il reclamo permette di portare al Comitato elementi documentali ulteriori che possono incidere sulla rivalutazione del requisito. Resta possibile, in alternativa, il ricorso al TAR per profili di legittimita procedurale.

Cosa fare in pratica.

  • Verificare la motivazione del provvedimento e individuare gli elementi su cui la Banca d’Italia ha fondato il difetto di onorabilita.
  • Raccogliere documentazione integrativa idonea a contestare l’accertamento (sentenze penali definitive, certificati del casellario, atti del giudice civile).
  • Decidere se attivare reclamo al CICR (controllo anche di merito) o ricorso al TAR (tempi tipicamente piu rapidi).
  • Adempiere agli obblighi conseguenti alla revoca nelle more del procedimento, per non aggravare la posizione.

Caso N. 4: ingiunzione di adeguamento organizzativo

Scenario. Una banca riceve dalla Banca d’Italia, all’esito di una verifica ispettiva, un’ingiunzione di adeguamento del proprio sistema di controlli interni ex art. 53 TUB. L’ingiunzione prescrive misure organizzative ritenute particolarmente onerose dal consiglio di amministrazione.

Come si legge l’art. 9. L’ingiunzione e un provvedimento individuale di vigilanza pienamente reclamabile. Trattandosi di prescrizioni tecnico-organizzative, il reclamo al CICR puo valorizzare argomenti di proporzionalita e adeguatezza che il TAR esamina con minore profondita rispetto al merito tecnico. La pendenza del reclamo non sospende l’efficacia dell’ingiunzione: i termini di adempimento continuano a decorrere.

Cosa fare in pratica.

  • Predisporre un’analisi di impatto della misura prescritta e quantificare i costi di adeguamento.
  • Articolare il reclamo sui profili di proporzionalita e idoneita delle misure rispetto al rischio.
  • Avviare comunque l’attuazione delle misure non controverse per ridurre il rischio di sanzioni successive.
  • Valutare un’eventuale richiesta di sospensiva al TAR se i termini di adempimento sono molto stringenti.

Caso N. 5: rimozione di esponente aziendale

Scenario. Tizio, presidente del consiglio di amministrazione di una banca, riceve un provvedimento di rimozione ex art. 53-bis TUB, motivato dalla persistente compromissione della sana e prudente gestione. Il provvedimento ha effetti immediati e impone la cessazione dalla carica.

Come si legge l’art. 9. Il provvedimento di rimozione e un atto di vigilanza individuale, soggetto a reclamo al CICR nei trenta giorni. Date le conseguenze sulla posizione personale e professionale dell’esponente, la scelta tra reclamo e ricorso al TAR si misura sulla rapidita: il giudice amministrativo offre la via cautelare per ottenere una sospensiva, mentre il reclamo amministrativo permette un riesame nel merito. Le due strade non sono incompatibili nelle rispettive sequenze.

Cosa fare in pratica.

  • Acquisire immediatamente la motivazione completa del provvedimento e gli atti istruttori sottostanti.
  • Valutare con priorita il ricorso al TAR con istanza cautelare per ottenere la sospensiva.
  • Eventualmente affiancare reclamo al CICR per il riesame nel merito tecnico.
  • Documentare le iniziative gestionali assunte per ricondurre la situazione a sana e prudente gestione.
  • Coordinarsi con la societa per la transizione ordinata della carica.

Quando intervenire

Il momento utile per attivarsi e immediato. Il termine di trenta giorni decorre dalla comunicazione del provvedimento (per gli atti notificati) o dalla pubblicazione (per gli atti generali, qualora venissero ritenuti reclamabili in specifici contesti). E un termine perentorio: la sua decadenza preclude il reclamo amministrativo. La parte interessata deve quindi attivarsi rapidamente per acquisire il provvedimento integrale, valutare la natura dell’atto, ricostruire il fascicolo istruttorio e decidere tra reclamo al CICR e ricorso al TAR. Nei casi in cui la sospensione dell’efficacia sia essenziale per evitare un pregiudizio grave e irreparabile, la via giurisdizionale resta lo strumento di prima istanza, eventualmente affiancabile dal reclamo per i profili di merito.

Norme e fonti

Domande frequenti

Il reclamo al CICR sospende l’efficacia del provvedimento impugnato?

No. La presentazione del reclamo non comporta sospensione automatica dell’efficacia del provvedimento. Per ottenere la sospensione e necessario rivolgersi al TAR con apposita istanza cautelare, anche in pendenza del reclamo amministrativo.

Posso proporre reclamo al CICR e contemporaneamente ricorso al TAR?

Le due tutele sono normativamente alternative ma nella prassi possono coesistere in fasi distinte, soprattutto quando il ricorso al TAR e finalizzato a ottenere una sospensiva rapida mentre il reclamo amministrativo punta al riesame nel merito tecnico. La scelta richiede una valutazione strategica caso per caso.

Qual e il termine per presentare il reclamo?

Trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento individuale o dalla pubblicazione dell’atto. Il termine e perentorio: il suo inutile decorso preclude la via amministrativa e, salvo rimessioni in termini, anche quella giurisdizionale.

Tutti i provvedimenti della Banca d’Italia sono reclamabili al CICR?

No. Sono reclamabili i provvedimenti individuali di vigilanza (autorizzazioni, dinieghi, revoche, prescrizioni, ingiunzioni). Restano fuori gli atti generali (regolamenti, circolari) e i provvedimenti adottati dalla BCE nel Meccanismo di Vigilanza Unico, soggetti al regime di controllo europeo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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