- Il ricorrente che alleghi pregiudizio grave e irreparabile può chiedere alla Commissione misure cautelari interinali a tutela degli effetti della decisione.
- In casi di estrema urgenza il Presidente può disporre con decreto inaudita altera parte misure cautelari provvisorie, efficaci fino alla prima Camera di consiglio.
- In sede cautelare la Commissione può definire il giudizio nel merito quando istruttoria e contraddittorio siano completi.
- L'ordinanza cautelare non è soggetta a reclamo; revoca, modificazione e riproposizione sono ammesse solo per fatti sopravvenuti.
Testo dell'articoloVigente
Art. 136 Undecies CPI — (Provvedimenti cautelari)
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Se il ricorrente, allegando con istanza motivata un pregiudizio grave ed irreparabile, chiede l’emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, la Commissione si pronuncia sull’istanza con ordinanza emessa in Camera di consiglio.
2. Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al Presidente della Commissione dei ricorsi di disporre misure cautelari provvisorie. Il Presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del Collegio, a cui l’istanza cautelare è sottoposta nella prima Camera di consiglio utile.
3. In sede di decisione della domanda cautelare, la Commissione, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e, dove ne ricorrono i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito.
4. L’ordinanza cautelare non è soggetta a reclamo. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.
Commento
L'articolo 136 undecies disciplina i provvedimenti cautelari nel procedimento davanti alla Commissione dei ricorsi. La norma riproduce, con adattamenti, il modello cautelare classico del processo amministrativo, riconoscendo che anche nella sede del contenzioso brevettuale può rendersi necessaria una tutela urgente a fronte di pregiudizio grave e irreparabile.
Presupposti della tutela cautelare
Il ricorrente può chiedere misure cautelari se allega, con istanza motivata, un pregiudizio grave e irreparabile. La duplice qualificazione del pregiudizio è significativa: deve essere grave, cioè di entità apprezzabile, e irreparabile, cioè non rimediabile attraverso il successivo accertamento del merito. Le misure devono apparire, secondo le circostanze, idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, nella logica della strumentalità tipica delle cautele.
La pronuncia in Camera di consiglio
La Commissione si pronuncia sull'istanza cautelare con ordinanza emessa in Camera di consiglio. La forma camerale assicura rapidità e concentra il contraddittorio nella sede idonea per una valutazione sommaria. Si tratta di un meccanismo tipico delle giurisdizioni speciali, ove la cautela esige tempi più rapidi rispetto alla cognizione di merito ma deve comunque garantire ascolto delle parti coinvolte.
Le misure provvisorie presidenziali
Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità e urgenza che non consenta neppure di attendere la Camera di consiglio, il ricorrente può chiedere al Presidente misure cautelari provvisorie. Il Presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, a cui la domanda cautelare è sottoposta alla prima Camera di consiglio utile. Si tratta di una tutela ante causam o ante decisione collegiale, che evita pregiudizi nel breve intervallo.
La definizione del merito in sede cautelare
In sede di decisione della domanda cautelare, la Commissione può definire il giudizio nel merito quando istruttoria e contraddittorio risultino completi e ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite. La regola consente economia processuale nei casi in cui la fase cautelare offre tutti gli elementi per decidere definitivamente la controversia, evitando una nuova udienza solo per ribadire quanto già emerso. La conversione richiede accertamento di completezza istruttoria e ascolto delle parti.
Stabilità della decisione cautelare
L'ordinanza cautelare non è soggetta a reclamo, scelta che assicura definitività del decisum cautelare entro il giudizio pendente. La domanda di revoca o modificazione delle misure concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti. La regola previene l'uso strumentale di richieste cautelari reiterate e tutela la stabilità del processo, fermo restando il diritto di reagire a mutamenti effettivi della situazione di fatto o di diritto.
Domande frequenti
Quando si può chiedere una misura cautelare alla Commissione?
Quando il ricorrente alleghi, con istanza motivata, un pregiudizio grave e irreparabile e la misura appaia idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione di merito. È una tutela urgente strumentale.
L'ordinanza cautelare è impugnabile?
No, l'ordinanza cautelare non è soggetta a reclamo. La revoca, la modificazione delle misure concesse e la riproposizione della domanda respinta sono ammesse solo per fatti sopravvenuti che ne giustifichino la rivalutazione.
Si può ottenere una misura prima della Camera di consiglio?
Sì, in caso di estrema gravità e urgenza il Presidente può disporre con decreto misure cautelari provvisorie, anche inaudita altera parte. Il decreto è efficace fino alla decisione collegiale alla prima Camera di consiglio utile.
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