- La Commissione dei ricorsi è l'organo giurisdizionale che decide sui ricorsi contro i provvedimenti negativi dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
- Composta da magistrati e professori universitari, opera in due sezioni con funzioni decisionali e consultive verso il Ministero competente.
- Può avvalersi di tecnici aggregati senza voto deliberativo, per affrontare le questioni tecniche complesse del contenzioso IP amministrativo.
- La specializzazione collegiale tutela i richiedenti contro gli errori dell'amministrazione brevettuale e garantisce uniformità interpretativa.
Testo dell'articoloVigente
Art. 135 CPI — Commissione dei ricorsi
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Contro i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti dal presente codice, è ammesso ricorso alla Commissione dei ricorsi.
2. La Commissione dei ricorsi, è composta di un presidente, un presidente aggiunto e di otto membri scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d’appello, sentito il Consiglio superiore della magistratura, o tra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato.
3. La Commissione si articola in due sezioni, presiedute dal presidente e dal presidente aggiunto. Il presidente, il presidente aggiunto ed i membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, durano in carica quattro anni . L’incarico è rinnovabile.
4. Alla Commissione di cui al comma 2 possono essere aggregati tecnici scelti dal presidente tra i professori delle università e degli istituti superiori e tra i consulenti in proprietà industriale, iscritti all’Ordine aventi una comprovata esperienza come consulenti tecnici d’ufficio, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.
5. La scelta dei componenti la Commissione anzidetta, nonché dei tecnici, può cadere sia su funzionari in attività di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le categorie di funzionari entro le quali la scelta deve essere effettuata.
6. La Commissione dei ricorsi è assistita da una segreteria i cui componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della Commissione, o con decreto a parte. I componenti della segreteria debbono essere scelti fra i funzionari dell’Ufficio italiano brevetti e marchi ed il trattamento economico è quello stabilito dalla vigente normativa legislativa, regolamentare o contrattuale.
7. La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva del Ministero dello sviluppo economico nella materia della proprietà industriale. Tale funzione viene esercitata su richiesta del Ministero dello sviluppo economico. Le sedute della Commissione in sede consultiva non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri aventi voto deliberativo.
8. I compensi per i componenti la Commissione, i componenti la segreteria della Commissione ed i tecnici aggregati alla Commissione, sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Commento
L'articolo 135 disciplina la Commissione dei ricorsi, organo giurisdizionale speciale chiamato a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. La sua esistenza riflette una tradizione italiana di tutela qualificata contro gli atti dell'amministrazione brevettuale, con un collegio dedicato alla materia che combina competenze giuridiche e tecniche di alto livello.
L'oggetto del ricorso amministrativo
Sono impugnabili davanti alla Commissione i provvedimenti che respingono in tutto o in parte una domanda di brevetto o di registrazione, che rifiutano la trascrizione di atti, che impediscono il riconoscimento di un diritto e quelli espressamente previsti dal codice. Si tratta di un perimetro che copre i momenti più sensibili del rapporto fra richiedente e UIBM, garantendo una verifica esterna delle valutazioni tecniche e giuridiche compiute dall'amministrazione.
La composizione del collegio
La Commissione si articola in due sezioni, presiedute dal presidente e dal presidente aggiunto. I componenti sono magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d'appello, scelti sentito il Consiglio superiore della magistratura, oppure professori universitari di materie giuridiche. Questa composizione mista garantisce un equilibrio tra esperienza giurisdizionale e cultura scientifico-giuridica, indispensabile in un settore dove le decisioni hanno conseguenze economiche significative.
Tecnici aggregati e qualità del giudizio
Alla Commissione possono essere aggregati tecnici, scelti tra professori universitari e consulenti in proprietà industriale iscritti all'Ordine, con comprovata esperienza come consulenti tecnici. Il loro ruolo è di riferire su singole questioni tecniche, senza voto deliberativo. Questa figura risponde alla complessità tecnica dei contenziosi brevettuali, dove la valutazione di novità, attività inventiva o ambito di protezione richiede competenze che eccedono il bagaglio del giurista anche specializzato.
Durata dell'incarico e indipendenza
I componenti sono nominati con decreto ministeriale e restano in carica quattro anni, con possibilità di rinnovo. La durata definita e le procedure di nomina mirano a garantire stabilità del collegio e autonomia dalle parti del processo, compresa la stessa amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato. La nomina di magistrati e accademici rafforza l'indipendenza istituzionale dell'organo.
Funzione consultiva verso il Ministero
Oltre al ruolo giurisdizionale, la Commissione svolge funzione consultiva del Ministero competente sulla materia della proprietà industriale, esercitata su richiesta ministeriale. Questa duplice veste, decisionale e consultiva, fa della Commissione un punto di riferimento istituzionale per la politica nazionale sui titoli IP, contribuendo all'elaborazione di indirizzi coerenti tra prassi amministrativa e giurisprudenza.
Domande frequenti
Cosa si può impugnare davanti alla Commissione dei ricorsi?
I provvedimenti dell'UIBM che respingono totalmente o parzialmente una domanda, rifiutano la trascrizione o impediscono il riconoscimento di un diritto. La Commissione è quindi il giudice naturale del contenzioso amministrativo brevettuale.
Chi compone la Commissione dei ricorsi?
Magistrati di grado non inferiore a consigliere d'appello e professori universitari di materie giuridiche, articolati in due sezioni con presidente e presidente aggiunto. Possono essere aggregati tecnici per le questioni specialistiche.
Le decisioni della Commissione sono definitive?
No, la sentenza della Commissione è impugnabile in Cassazione e ammette anche revocazione nei casi previsti dal codice di procedura civile. Si tratta quindi di un primo grado specializzato.
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