- Il ricorrente deposita il ricorso entro trenta giorni perentori dall'ultima notifica, presso gli uffici previsti o la segreteria della Commissione.
- Al deposito vanno allegati prova delle notifiche, copia del provvedimento impugnato, documentazione probatoria e ricevuta del contributo unificato.
- La mancata produzione di copia del provvedimento o documentazione a sostegno non determina decadenza automatica.
- L'UIBM produce d'ufficio il proprio fascicolo con atti e documenti utili al giudizio, mediante inserimento nel fascicolo processuale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 136 Bis CPI — (Deposito del ricorso)
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Il ricorrente, entro il termine perentorio di trenta giorni dall’ultima notifica del ricorso, deposita presso gli uffici di cui all’articolo 147, e secondo le modalità ivi previste, o tramite invio alla segreteria della Commissione dei ricorsi presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, il ricorso con la prova delle avvenute notifiche, copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, e i documenti di cui intende avvalersi in giudizio.
2. Insieme al ricorso deve presentarsi la prova del pagamento del contributo unificato di cui all’ articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 .
3. All’originale del ricorso devono essere unite tante copie quanti sono i componenti della Commissione e le controparti, salva tuttavia la facoltà del Presidente della Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie.
4. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.
5. In caso di mancato deposito dei documenti indicati nel ricorso, con decreto del Presidente della Commissione è dato al ricorrente un termine perentorio, in ogni caso non superiore a sessanta giorni, per il deposito della documentazione di cui intende avvalersi.
6. L’Ufficio italiano brevetti e marchi deve produrre, mediante inserimento in apposito fascicolo tenuto dalla segreteria della Commissione, l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti ed i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che ritiene utili per il giudizio.
7. Se il ricorso non è stato notificato a una o più delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenire in giudizio, costituendosi in udienza.
Commento
L'articolo 136 bis disciplina la fase di deposito del ricorso, snodo essenziale che chiude la prima parte dell'iter introduttivo. La norma persegue un equilibrio tra rigore formale e ragionevolezza, prevedendo termini perentori per gli adempimenti principali ma evitando decadenze automatiche su aspetti documentali che possono essere integrati in corso di giudizio.
Il termine perentorio di trenta giorni
Il deposito deve avvenire entro trenta giorni perentori dall'ultima notifica del ricorso. La decorrenza è collegata al momento in cui il contraddittorio è completato verso l'ultima delle parti notificate. Il rispetto del termine è essenziale: l'omesso deposito comporta improcedibilità dell'impugnazione. La perentorietà serve a garantire celerità e definizione tempestiva della pendenza processuale, evitando situazioni di incertezza prolungata.
Modalità di deposito e documentazione necessaria
Il deposito può essere effettuato presso gli uffici di cui all'articolo 147 o tramite invio alla segreteria della Commissione presso l'UIBM. Il ricorrente allega prova delle notifiche, copia del provvedimento impugnato se in suo possesso, e documenti probatori. Va anche presentata la ricevuta del contributo unificato. Le copie del ricorso devono essere in numero pari ai componenti della Commissione e alle controparti, salva richiesta presidenziale di copie ulteriori.
Mancata produzione di documenti
Una scelta significativa della norma è la non automatica decadenza per mancata produzione della copia del provvedimento impugnato o della documentazione a sostegno. Il Presidente della Commissione, con decreto, assegna un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per il deposito della documentazione. La regola evita rigore eccessivo: l'errore documentale del ricorrente non distrugge l'impugnazione, ma viene sanato in tempi definiti.
L'obbligo dell'UIBM di produrre il fascicolo
L'UIBM ha l'obbligo di produrre, mediante inserimento nel fascicolo della segreteria, il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti che ne hanno fondato l'adozione, e ogni altro materiale utile. Si tratta di un obbligo essenziale per garantire la pienezza del contraddittorio: la Commissione deve poter verificare in concreto la fondatezza dei motivi addotti dall'amministrazione, sulla base del medesimo materiale che ha portato alla decisione contestata.
Intervento delle parti non notificate
Se il ricorso non è stato notificato a una o più parti destinatarie della futura decisione, queste possono intervenire in giudizio costituendosi in udienza. La regola tutela il diritto di partecipazione di chi ha interesse pur senza essere stato formalmente chiamato, mantenendo la pienezza del contraddittorio anche in caso di omissione iniziale del ricorrente.
Domande frequenti
Entro quanto tempo va depositato il ricorso?
Entro trenta giorni perentori dall'ultima notifica. Il mancato rispetto del termine comporta improcedibilità: si tratta di un termine essenziale per la valida instaurazione del giudizio davanti alla Commissione.
Cosa accade se non si deposita la copia del provvedimento impugnato?
Non c'è decadenza automatica: il Presidente assegna un termine non superiore a sessanta giorni per integrare la documentazione. La norma valorizza la sostanza dell'impugnazione rispetto ai vizi documentali sanabili.
Chi produce il fascicolo amministrativo nel giudizio?
L'UIBM è obbligato a produrre d'ufficio il provvedimento impugnato e i documenti sottostanti, inserendoli nel fascicolo tenuto dalla segreteria. Garantisce così la completezza del materiale decisorio per la Commissione.
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