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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La Commissione giudica in composizione di Presidente e due componenti, con sostituzione del Presidente dal componente più anziano in caso di impedimento.
  • Il relatore espone fatti e questioni della controversia, mentre il collegio delibera in Camera di consiglio dopo la discussione.
  • I fatti nuovi emersi in discussione devono essere contestati alle parti per garantire il contraddittorio.
  • La Commissione può chiedere chiarimenti d'ufficio, disporre mezzi istruttori e rinviare ad altra seduta per approfondimenti.

Testo dell'articoloVigente

Art. 136 Sexies CPI — (Trattazione della controversia)

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. La Commissione giudica con l’intervento del Presidente e di due componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente titolare, la Commissione è presieduta dal componente più anziano.

2. Il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia.

3. Se durante la discussione emergono fatti nuovi influenti sulla decisione, essi devono essere contestati alle parti.

4. La Commissione, dopo che le parti si sono allontanate, delibera in Camera di consiglio.

5. Dell’udienza è redatto processo verbale dal segretario.

6. Fermo restando l’onere della prova a carico delle parti, la Commissione può chiedere alle parti stesse, anche d’ufficio, chiarimenti.

7. La Commissione ha facoltà di disporre i mezzi istruttori che ritenga opportuni ed ha altresì facoltà di ordinare rinvio della decisione, o anche della discussione, ad altra seduta.

8. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell’istruttoria, può inoltre sentire le parti per eventuali chiarimenti.

Commento

L'articolo 136 sexies regola la trattazione della controversia davanti alla Commissione dei ricorsi, configurando una udienza che combina elementi del processo amministrativo e del processo civile, calibrata sulla natura tecnico-giuridica del contenzioso brevettuale e marchio. La norma mira a garantire un equilibrio tra speditezza, pienezza del contraddittorio e qualità tecnica della decisione.

La composizione collegiale

La Commissione giudica con Presidente e due componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente titolare, la presidenza spetta al componente più anziano per garantire continuità funzionale. La composizione contenuta favorisce la rapidità della decisione e consente una concentrazione delle competenze in un collegio agile, integrato dai tecnici aggregati quando le questioni richiedono valutazioni specialistiche su materia brevettuale o di disegni e modelli.

La relazione del relatore

Il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia. La sua funzione è essenziale: avendo studiato il fascicolo, traccia il quadro della pendenza, identifica i temi giuridici controversi e prepara la discussione orale. La qualità della relazione orienta la deliberazione collegiale e contribuisce a garantire coerenza tra istruttoria scritta e decisione finale.

Il dovere di contestazione dei fatti nuovi

Se durante la discussione emergono fatti nuovi influenti sulla decisione, devono essere contestati alle parti. La regola riflette il principio del contraddittorio: nessuna decisione può poggiare su elementi sopravvenuti senza che le parti abbiano avuto modo di prenderne posizione. La contestazione consente di replicare, integrare difese, eventualmente chiedere un breve rinvio per esaminare la nuova questione.

La camera di consiglio e i mezzi istruttori

Dopo che le parti si sono allontanate, il collegio delibera in Camera di consiglio, fase coperta dal segreto. La verbalizzazione dell'udienza è affidata al segretario. Il collegio ha facoltà di chiedere chiarimenti alle parti, anche d'ufficio, e di disporre i mezzi istruttori ritenuti opportuni. Può ordinare il rinvio della decisione o anche della discussione ad altra seduta quando emergano questioni che necessitano di approfondimento.

Onere della prova e ruolo dell'istruttoria

L'onere della prova resta a carico delle parti, secondo il principio generale dispositivo. Tuttavia il collegio ha poteri istruttori officiosi modulati: può chiedere chiarimenti, disporre mezzi di prova, ordinare rinvii. Il Presidente o il relatore delegato possono sentire le parti in istruttoria per eventuali chiarimenti. Si tratta di un assetto che bilancia disponibilità del processo da parte delle parti e gestione attiva del giudice nella ricerca della verità giudiziale.

Domande frequenti

In che composizione decide la Commissione?

Con Presidente e due componenti. Se il Presidente è impedito, presiede il componente più anziano. Possono partecipare i tecnici aggregati per le questioni tecniche, ma senza voto deliberativo nel collegio.

Cosa accade se emergono fatti nuovi in udienza?

I fatti nuovi influenti sulla decisione devono essere contestati alle parti per garantire il contraddittorio. Nessuna decisione può fondarsi su elementi non sottoposti alla discussione delle parti.

Il collegio può disporre mezzi istruttori?

Sì, la Commissione ha facoltà di chiedere chiarimenti, disporre i mezzi istruttori opportuni e ordinare rinvii della decisione o della discussione, anche d'ufficio. L'onere della prova resta però a carico delle parti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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