Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 136 Decies CPI – (Procedimento di correzione)

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la Commissione può procedere d’ufficio o su istanza di parte e provvede con ordinanza in Camera di consiglio.

2. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione dell’ordinanza che l’ha disposta.

In sintesi

  • La Commissione può procedere alla correzione di omissioni o errori materiali nei propri provvedimenti, d'ufficio o su istanza di parte.
  • Il procedimento si svolge in Camera di consiglio e si chiude con ordinanza.
  • La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione dell'ordinanza che l'ha disposta.
  • Il rimedio è limitato agli errori materiali e non consente revisione del contenuto sostanziale della decisione.
Indice dei contenuti

L'articolo 136 decies disciplina il procedimento di correzione delle sentenze e ordinanze della Commissione dei ricorsi affette da errori materiali o omissioni. La norma replica un istituto classico del processo civile, adattandolo al contesto del contenzioso brevettuale: serve a porre rimedio a sviste tecniche senza intaccare la stabilità del decisum.

L'oggetto della correzione

Il procedimento riguarda esclusivamente omissioni o errori materiali: refusi di scrittura, sviste numeriche, indicazioni inesatte di parti o di norme che non incidono sul significato sostanziale della pronuncia. La correzione non è uno strumento per revisitare il merito o per modificare la motivazione: si tratta di un rimedio formale, che mira a far coincidere la stesura del provvedimento con la volontà effettiva del collegio già espressa nella deliberazione.

L'iniziativa procedurale

La Commissione può procedere alla correzione d'ufficio o su istanza di parte. La duplice modalità riflette il carattere oggettivo dell'errore: chi se ne accorge per primo può sollecitare l'intervento del giudice, ma il giudice stesso può attivarsi anche autonomamente quando rilevi una svista. La regola garantisce flessibilità ed economia processuale: non occorre attendere un'iniziativa esterna se l'errore è evidente.

La forma camerale e l'ordinanza

Il procedimento si svolge in Camera di consiglio, sede tipica per le questioni che non richiedono pieno contraddittorio pubblico ma sola verifica di elementi documentali. La decisione assume forma di ordinanza, atto giurisdizionale meno formale della sentenza ma comunque idoneo a produrre i suoi effetti correttivi. La forma camerale è coerente con la natura tecnica e oggettiva dell'intervento, che richiede confronto rapido fra il testo deliberato e quello scritto.

Modalità materiale della correzione

La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione dell'ordinanza che l'ha disposta. Si tratta di una scelta che garantisce trasparenza: chiunque consulti il provvedimento originario può immediatamente identificare quali parti sono state corrette, su quale base e con quale provvedimento. La regola favorisce la certezza del diritto e la chiarezza per i destinatari della pronuncia.

I limiti dell'istituto

L'articolo opera entro confini precisi: solo errori materiali, non vizi sostanziali della motivazione o della decisione. Se l'errore è di valutazione, di interpretazione o se l'omissione riguarda un capo della domanda, il rimedio non è la correzione ma le impugnazioni ordinarie: appello, revocazione, ricorso per cassazione. La distinzione è importante perché evita che l'istituto sia usato in modo improprio per aggirare il sistema delle impugnazioni e la stabilità del giudicato.

Casi pratici

Caso 1: Refuso nel numero della domanda

La sentenza della Commissione indica come oggetto la domanda di marchio numero N. 123.456 anziché 123.546. Tizio rileva il refuso e chiede la correzione. La Commissione, verificato che dalla motivazione complessiva il numero corretto era inequivoco, dispone con ordinanza la correzione, annotata a margine della sentenza originale.

Caso 2: Omessa indicazione di una parte

Il dispositivo di una ordinanza della Commissione omette di indicare uno dei controinteressati intervenuti in giudizio. La Commissione, accortasi dell'omissione, procede d'ufficio alla correzione, integrando l'indicazione e annotando l'ordinanza in calce al provvedimento. La correzione tutela la completezza formale senza modificare il decisum sostanziale.

Domande frequenti

Cosa si può correggere con il procedimento dell'articolo 136 decies?

Solo omissioni o errori materiali del provvedimento: refusi, sviste, indicazioni inesatte di parti o norme. Non possono essere corretti errori di valutazione o vizi sostanziali della motivazione, per i quali servono le impugnazioni.

Chi può chiedere la correzione?

La Commissione può procedere d'ufficio o su istanza di parte. La duplice iniziativa garantisce che l'errore venga corretto comunque, sia su segnalazione delle parti sia per autonoma rilevazione del collegio.

Come si effettua materialmente la correzione?

Con annotazione a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione dell'ordinanza che ha disposto la correzione. Garantisce piena tracciabilità e trasparenza per chiunque consulti il documento originale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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