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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
Confronto tra regime forfettario e regime ordinario per partite IVA. Il forfettario applica un'imposta sostitutiva del 15% (5% start-up) su reddito determinato in modo forfettario tramite coefficienti di redditività, con soglia di ricavi a 85.000 euro e senza IVA in fattura. Il regime ordinario tassa il reddito con IRPEF a scaglioni 23%-43% sulla differenza tra ricavi e costi documentati e prevede liquidazioni IVA periodiche. La scelta dipende da volume di ricavi, struttura dei costi e prospettive di crescita.

Testo dell'articoloVigente

Il regime forfettario e il regime ordinario rappresentano le due principali modalità di tassazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo per le partite IVA italiane. Il forfettario, introdotto dalla legge 190/2014 e successivamente modificato dalla legge di bilancio 2023, applica un’imposta sostitutiva del 15% (5% per i primi cinque anni di nuove attività) su un reddito determinato in modo forfettario, senza dedurre i costi analitici. Il regime ordinario, invece, applica l’IRPEF a scaglioni progressivi e consente la deduzione analitica dei costi. La scelta dipende da volume di ricavi, struttura dei costi, presenza di dipendenti e prospettive di crescita.

Tabella riassuntiva del confronto

Profilo Regime forfettario Regime ordinario
Norma di riferimento L. 190/2014 art. 1 cc. 54-89 (e succ. modifiche) artt. 1-89 TUIR (DPR 917/1986)
Soglia ricavi/compensi 85.000 euro annui (dal 2023) nessun limite
Aliquota fiscale 15% imposta sostitutiva (5% start-up nei primi 5 anni) IRPEF a scaglioni 23%-43% più addizionali
Determinazione del reddito forfettaria, con coefficiente di redditività per codice ATECO analitica: ricavi meno costi documentati e deducibili
IVA non si applica IVA in fattura, non si detrae IVA sugli acquisti IVA in fattura, detrazione su acquisti, liquidazioni periodiche
Ritenute d’acconto non subite né operate (con dichiarazione cliente) subite dai sostituti d’imposta, operate verso prestatori
Studi di settore / ISA esenti soggetti, salvo eccezioni
Fattura elettronica obbligatoria dal 1.1.2024 senza soglie obbligatoria salvo eccezioni

Regime forfettario: caratteristiche e disciplina

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato riservato a persone fisiche
esercenti attività d’impresa, arti o professioni in forma individuale, con ricavi o compensi annui non
superiori a 85.000 euro (limite elevato dal 1° gennaio 2023 dalla legge di bilancio 197/2022). Il reddito
imponibile si determina applicando ai ricavi un coefficiente di redditività differenziato
per gruppo di attività economica, indicato negli allegati alla legge istitutiva. Sull’imponibile così
calcolato si applica un’imposta sostitutiva del 15%, che assorbe IRPEF, addizionali
regionale e comunale e IRAP. Per i primi cinque anni di esercizio di una nuova attività, l’aliquota scende
al 5%, in presenza di specifiche condizioni di novità del progetto imprenditoriale (non aver esercitato
attività analoga nei tre anni precedenti, non proseguire un’attività di altro soggetto, salvo casi di
tirocinio obbligatorio). Il regime ha analogie con la disciplina prevista da art. 86 CTS per gli enti del
terzo settore di natura commerciale.

I contribuenti in regime forfettario non addebitano IVA in fattura e non possono detrarre l’IVA sugli
acquisti. Non operano come sostituti d’imposta sui compensi corrisposti a propri prestatori, salvo per le
ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato secondo le regole di art. 51 TUIR. Non sono soggetti agli
ISA. L’accesso al regime è precluso a chi possiede partecipazioni di controllo in società di persone (vedi
art. 5 TUIR sulle società di persone) o SRL trasparenti che esercitano attività riconducibili, e a chi ha percepito nell’anno precedente
redditi da lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 euro (salvo cessazione del rapporto). Il regime
cessa l’anno successivo al superamento della soglia di 85.000 euro; se nel medesimo anno si superano i
100.000 euro, l’uscita dal regime è immediata e con applicazione dell’IVA dalle operazioni successive al
superamento. Sotto il profilo previdenziale, gli iscritti alla gestione separata INPS scontano un’aliquota
ridotta sul reddito calcolato forfettariamente. Gli artigiani e i commercianti versano i contributi minimi
e, ove abbiano i requisiti, possono optare per la riduzione del 35%.

Regime ordinario: caratteristiche e disciplina

Il regime ordinario è la modalità standard di determinazione del reddito d’impresa e di
lavoro autonomo. Il reddito imponibile è dato dalla differenza tra ricavi e costi deducibili
documentati. Si applica l’IRPEF con aliquote progressive a scaglioni: 23% fino a 28.000 euro, 35% da 28.000
a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro (scaglioni in vigore dal 2024 dopo riforma fiscale del decreto legislativo
216/2023). Sono dovute le addizionali regionali e comunali e, per gli imprenditori, l’IRAP. Le aliquote
sono dettagliatamente disciplinate da art. 11 TUIR sulle aliquote IRPEF. Il sistema detrattivo previsto da art. 13 TUIR consente di abbattere
l’imposta dovuta con detrazioni per redditi di lavoro, mentre art. 12 TUIR sulle detrazioni per carichi di famiglia disciplina le detrazioni per familiari a
carico, art. 15 TUIR sulle detrazioni del 19% quelle del 19% per oneri (spese mediche, interessi del mutuo prima casa, spese funebri, premi
assicurativi), art. 16-bis TUIR il bonus per ristrutturazioni edilizie ed efficientamento energetico, art. 16-ter TUIR il
tetto delle detrazioni per i redditi più elevati. Talune componenti di reddito beneficiano della tassazione
separata di art. 17 TUIR sulla tassazione separata.

I costi deducibili comprendono spese inerenti l’attività: affitto dei locali, utenze, materie prime, beni
strumentali (con ammortamento pluriennale), oneri finanziari, compensi a collaboratori, contributi
previdenziali. Per le società, art. 95 TUIR disciplina la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro. Sono
detraibili le spese mediche, gli interessi del mutuo prima casa, le ristrutturazioni edilizie, le erogazioni
liberali, secondo le percentuali previste dal TUIR. Il regime ordinario richiede una contabilità completa,
sia essa semplificata (per soggetti sotto soglia) o ordinaria con libro giornale e libro inventari. Le
scritture contabili devono essere conservate per dieci anni. Sono dovute liquidazioni periodiche dell’IVA,
dichiarazioni IVA, modello redditi e — per molte attività — comunicazioni ISA. La complessità amministrativa
è significativamente superiore rispetto al forfettario, e impone in genere il ricorso a un commercialista
con incarico continuativo.

Quando conviene il forfettario e quando l’ordinario

Il forfettario è la scelta naturale per chi ha pochi costi e ricavi inferiori a 85.000
euro. Si pensi a Tizio, consulente informatico che lavora da casa, con costi annuali per
attrezzature e formazione attorno a 3.000 euro e ricavi di 40.000 euro. Con coefficiente di redditività al
78%, il suo reddito imponibile è di circa 31.200 euro; al netto dei contributi (riducibili al 35% per la
gestione separata) l’imposta sostitutiva al 15% si traduce in una pressione fiscale complessiva
sensibilmente inferiore a quella del regime ordinario, dove i pochi costi deducibili non riuscirebbero a
compensare la progressività IRPEF. Anche i risparmi amministrativi non sono trascurabili: niente IVA da
liquidare, niente ISA, niente registri IVA, contabilità minimale, dichiarazione redditi semplificata. Tizio
può destinare le risorse risparmiate alla crescita dell’attività anziché agli adempimenti contabili.

L’ordinario è preferibile quando i costi reali superano quelli stimati dal coefficiente
forfettario. Caia, ristoratrice con ricavi di 70.000 euro e costi documentati per 50.000
euro (materie prime, affitto, personale, utenze), in regime ordinario dichiara un reddito di 20.000 euro;
in forfettario, con coefficiente al 40% per il settore alimentare, dichiarerebbe 28.000 euro forfettari,
pagando di più. L’ordinario diventa obbligatorio sopra gli 85.000 euro di ricavi e per i soggetti esclusi
(soci di società di persone o di SRL trasparente, dipendenti con redditi superiori a 30.000 euro). Per
Sempronio, libero professionista in crescita che fattura 78.000 euro e prevede di superare
la soglia nei prossimi due anni, può essere strategicamente sensato passare anticipatamente all’ordinario,
per evitare il salto traumatico di regime e adattare gradualmente la propria gestione amministrativa.
Considerazioni rilevanti sono anche la presenza di consistenti investimenti in beni strumentali ammortizzabili
in più esercizi, l’opportunità di compensare perdite con altri redditi del nucleo familiare, l’accesso a
detrazioni e bonus che il forfettario non consente.

Costi, tempi e procedura

L’accesso al regime forfettario avviene per opzione tacita all’apertura della partita
IVA o automaticamente al permanere dei requisiti. L’uscita avviene al superamento dei 100.000 euro nello
stesso anno (con effetto immediato) o degli 85.000 euro (con effetto dall’anno successivo). I costi
amministrativi del forfettario sono ridotti: contabilità minima (cronologico incassi e pagamenti),
dichiarazione redditi semplificata, nessuna dichiarazione IVA. Il commercialista può chiedere indicativamente
600-1.200 euro annui per la tenuta complessiva. Il forfettario start-up con aliquota al 5% per cinque anni
rappresenta un vantaggio rilevante, a patto che si rispettino le condizioni di novità: non aver esercitato
attività analoga nei tre anni precedenti, non proseguire un’attività di altro soggetto, salvo casi di
tirocinio obbligatorio.

Il regime ordinario comporta costi amministrativi più elevati: contabilità ordinaria o
semplificata, liquidazioni IVA mensili o trimestrali, modello redditi PF o SP, modello IRAP, eventualmente
comunicazioni ISA. Il costo del commercialista varia indicativamente da 1.500 a 4.000 euro annui in base al
volume e alla complessità. Per le attività di nuova apertura, il regime forfettario start-up con aliquota al
5% per cinque anni rappresenta un vantaggio rilevante. Il passaggio tra regimi avviene con opzione in
dichiarazione e produce effetti a partire dal periodo d’imposta successivo. Sotto il profilo previdenziale,
la base imponibile contributiva per i forfettari è il reddito forfetariamente determinato, mentre nell’
ordinario è la differenza tra ricavi e costi. Per gli iscritti alla gestione separata INPS l’aliquota è del
26,07% sul reddito; per i commercianti e gli artigiani vige il regime di minimi contributivi con conguaglio
sul reddito eccedente. Va valutato attentamente l’impatto previdenziale, oltre a quello fiscale, in funzione
della carriera contributiva del soggetto.

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Domande frequenti

Qual è la differenza principale tra forfettario e ordinario?

La differenza principale risiede nel metodo di determinazione del reddito e nell’aliquota. Il forfettario calcola il reddito applicando ai ricavi un coefficiente fisso per attività e applica un’imposta sostitutiva del 15%; l’ordinario sottrae ai ricavi i costi documentati e applica l’IRPEF a scaglioni progressivi 23%-43%. Il forfettario non addebita né detrae IVA, l’ordinario sì.

Quando conviene di più il forfettario?

Il forfettario conviene quando i costi reali dell’attività sono inferiori a quelli stimati dal coefficiente di redditività e quando i ricavi restano stabilmente sotto 85.000 euro. È vantaggioso per attività con pochi costi materiali (consulenza, servizi digitali, formazione) e per chi non ha la possibilità di detrarre l’IVA su acquisti significativi.

Si può passare da forfettario a ordinario?

Sì, il passaggio è possibile per opzione esplicita in sede di dichiarazione dei redditi. La scelta vincola per almeno un triennio. Inoltre, il passaggio diventa obbligatorio al superamento della soglia di 85.000 euro di ricavi annui (con effetto dall’anno successivo) o di 100.000 euro nello stesso anno (con effetto immediato).

Il forfettario consente di assumere dipendenti?

Sì, il regime forfettario consente di assumere dipendenti e collaboratori. Le spese per il personale, però, non sono deducibili dal reddito calcolato in modo forfettario. È previsto un limite di 20.000 euro per spese di lavoro accessorio e dipendenti, superato il quale si decade dal regime. Il limite è stato innalzato negli ultimi anni e va verificato annualmente.

Chi è escluso dal regime forfettario?

Sono esclusi i soggetti che applicano regimi speciali IVA, i non residenti (salvo eccezioni UE), chi cede prevalentemente fabbricati o mezzi di trasporto nuovi, i soci di società di persone o di SRL trasparenti in attività riconducibili, e chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro, salvo cessazione del rapporto.

Considerazioni finali sulla scelta del regime

La scelta tra regime forfettario e regime ordinario non è una decisione una tantum, ma una valutazione
che va riesaminata ogni anno alla luce dei ricavi effettivamente conseguiti, della struttura dei costi
sostenuti, dell’eventuale ingresso in nuovi mercati e della pianificazione previdenziale. Esistono software
di simulazione fiscale che, a partire dal codice ATECO dell’attività e dai ricavi previsti, calcolano
l’imposta netta nei due regimi e consentono una scelta consapevole. È inoltre opportuno tenere conto del
fatto che alcune incombenze esterne, come la possibilità di accedere a bandi pubblici, a finanziamenti
agevolati o ad alcune forme di garanzia consortile, possono essere precluse o limitate per i contribuenti
forfettari, in funzione dei requisiti contabili richiesti. La consulenza di un commercialista, soprattutto in
fase di apertura della partita IVA, resta lo strumento più sicuro per valutare il regime più adatto alla
specifica situazione patrimoniale, previdenziale e familiare.

Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale o fiscale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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