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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
Confronto tra amministratore unico e consiglio di amministrazione nelle società di capitali. L'amministratore unico è figura monocratica con decisioni immediate, responsabilità personale e costi contenuti, ideale per società a base ristretta. Il CdA è organo collegiale con possibilità di delega di funzioni, responsabilità solidale dei consiglieri (salvo dissenso annotato), costi più elevati ma maggiore equilibrio decisionale. Normativa di riferimento agli articoli 2380-bis, 2381 e 2392 del codice civile.

Testo dell'articoloVigente

L’amministratore unico e il Consiglio di Amministrazione (CdA) sono i due principali modelli di governance delle società di capitali italiane. Nelle SPA, la scelta è disciplinata da art. 2380-bis c.c. che attribuisce all’assemblea la nomina dell’organo amministrativo. Nelle SRL, l’amministrazione può essere affidata a un unico amministratore, a un consiglio collegiale o, in via residuale, a più amministratori in regime disgiunto o congiunto. La scelta non incide sul regime di responsabilità — sempre disciplinato da art. 2392 c.c. — ma cambia in modo significativo dinamiche decisionali, rapidità operativa, controllo e tutele per i soci di minoranza.

Tabella riassuntiva del confronto

Profilo Amministratore unico Consiglio di amministrazione
Norma di riferimento artt. 2380-bis, 2475 c.c. artt. 2380-bis, 2381, 2388 c.c.
Composizione una sola persona fisica almeno due amministratori, in genere tre o più
Decisioni individuali, immediate collegiali, con riunioni convocate e verbalizzate
Delega di funzioni non applicabile ammessa entro i limiti di art. 2381 c.c.
Responsabilità verso la società personale, ex art. 2392 c.c. solidale tra i consiglieri, salvo dissenso annotato
Controllo da parte dei soci diretto e concentrato mediato dalle deliberazioni collegiali
Costi di funzionamento contenuti, nessuna riunione obbligatoria maggiori: compensi multipli, riunioni periodiche
Quando è obbligatorio scelta discrezionale, non imposta obbligatorio nelle SPA quotate e in alcuni casi nelle SPA con requisiti particolari

Amministratore unico: funzioni e responsabilità

L’amministratore unico è la figura monocratica che cumula in sé tutti i poteri di
gestione e di rappresentanza della società. La sua nomina compete all’assemblea ordinaria ai sensi di
art. 2380-bis c.c. per le SPA e di art. 2475 c.c. per le SRL, con disciplina generale dell’assemblea ordinaria contenuta
in art. 2380 c.c.. La carica ha durata triennale rinnovabile salvo diversa previsione statutaria. L’amministratore
unico esercita ogni potere di ordinaria e straordinaria gestione nei limiti dell’oggetto sociale, può
conferire procure speciali, sottoscrive contratti, rappresenta la società in giudizio. Le sue decisioni sono
immediate e non richiedono procedimento collegiale: una caratteristica decisiva nelle realtà
imprenditoriali che richiedono rapidità. art. 2382 c.c. elenca le cause di ineleggibilità e di decadenza, mentre
art. 2383 c.c. disciplina la nomina, la revoca e i requisiti di iscrizione al Registro delle imprese. Sono dovuti
gli adempimenti pubblicitari conseguenti, tra cui la trascrizione nel libro dei verbali assembleari e
l’iscrizione presso la camera di commercio entro trenta giorni.

La responsabilità è personale e diretta. art. 2392 c.c. fissa il principio della responsabilità
verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto.
L’amministratore unico risponde anche verso i creditori sociali nei casi di art. 2394 c.c., quando il patrimonio
sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti per atti di mala gestio. art. 2393 c.c. disciplina
l’azione sociale di responsabilità promossa dalla società stessa, mentre art. 2393-bis c.c. prevede l’iniziativa
della minoranza qualificata. La concentrazione del potere comporta una concentrazione del rischio:
l’amministratore unico non può imputare scelte a un organo collegiale, né beneficiare della protezione del
dissenso annotato in verbale. art. 2395 c.c. contempla l’azione individuale del singolo socio o terzo per il danno
direttamente subito a causa di atti dolosi o colposi degli amministratori. È prassi diffusa che le società
piccole e a base familiare adottino la forma monocratica, mentre le società con compagini più articolate
optino per il CdA. art. 2385 c.c. regola la cessazione della carica per scadenza, dimissioni o morte; art. 2386 c.c. la
sostituzione e la cooptazione, applicabile però solo al modello collegiale.

Consiglio di amministrazione: collegialità e deleghe

Il consiglio di amministrazione è l’organo collegiale composto da più amministratori
nominati dall’assemblea. Il numero minimo è di due, ma nella prassi italiana il CdA è generalmente formato
da tre o più consiglieri, anche in funzione delle esigenze di rappresentanza degli investitori o degli
equilibri tra rami familiari. art. 2381 c.c. disciplina la struttura del CdA e ammette la delega di
funzioni
a un comitato esecutivo o ad amministratori delegati: con la delega, il consiglio mantiene
funzioni di indirizzo strategico e controllo, mentre la gestione corrente è affidata agli amministratori
delegati. La delega non può comprendere le materie indelegabili indicate dalla legge (redazione del progetto
di bilancio, aumento di capitale delegato, fusioni e scissioni, ecc.). Le deliberazioni del CdA sono
disciplinate da art. 2388 c.c., che fissa i quorum e le modalità di verbalizzazione. art. 2389 c.c. stabilisce le regole
sul compenso degli amministratori.

Le decisioni del CdA sono collegiali: occorre la convocazione, il quorum costitutivo (in
genere la maggioranza degli amministratori), il quorum deliberativo (maggioranza dei presenti) e la
verbalizzazione. La responsabilità verso la società è solidale, ai sensi di art. 2392 c.c.: tutti
i consiglieri rispondono dei danni causati dall’inosservanza dei doveri. Il singolo amministratore è
esonerato solo se prova di essere esente da colpa, di aver fatto annotare il proprio dissenso nel libro delle
adunanze e di averne dato immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale. art. 2390 c.c.
disciplina il divieto di concorrenza per gli amministratori; art. 2391 c.c. regola gli interessi degli
amministratori in operazioni della società e impone obblighi di trasparenza sulle situazioni di conflitto.
La collegialità garantisce maggior controllo e pluralità di prospettive, ma rallenta la
formazione delle decisioni e comporta costi più elevati (compensi multipli, riunioni periodiche, verbali,
eventuali comitati endoconsiliari). Per le SRL, art. 2476 c.c. disciplina la responsabilità degli amministratori
con tratti peculiari, tra cui la possibilità per il singolo socio di esercitare l’azione di responsabilità.

Quando conviene l’amministratore unico e quando il CdA

L’amministratore unico è la scelta naturale per società a base ristretta, dove il
controllo della governance coincide con la proprietà o con un unico soggetto operativo. Si pensi a
Tizio, socio unico di una SRL operativa nel settore del commercio elettronico: la
concentrazione delle decisioni in un’unica figura consente velocità di esecuzione, snellezza
amministrativa e azzeramento dei costi di funzionamento dell’organo collegiale. Anche nelle SRL a due o tre
soci familiari, la nomina di un amministratore unico è frequente quando uno dei soci ha competenze gestionali
prevalenti e gli altri restano in posizione di socio passivo. L’unicità del centro decisionale facilita la
relazione con banche, fornitori e clienti, riducendo i tempi di approvazione di contratti, garanzie,
investimenti.

Il CdA è preferibile in scenari di governance pluralistica, quando coesistono più rami
familiari, investitori esterni, soggetti di minoranza che vogliono rappresentanza nell’organo amministrativo,
o quando la dimensione dell’impresa richiede competenze specialistiche distribuite tra più persone.
Caia e Sempronio, fratelli soci paritari di una SRL manifatturiera che
fattura quindici milioni di euro, scelgono un CdA di tre membri: uno dei due fratelli, l’altro fratello e un
consigliere indipendente con competenze finanziarie. La collegialità garantisce equilibrio decisionale e
prevenzione di conflitti, mentre la delega operativa all’amministratore delegato assicura efficienza.
Nelle SPA quotate o regolamentate la presenza del CdA è obbligatoria. Per scelte intermedie esiste anche la
possibilità di un sistema dualistico (consiglio di gestione + consiglio di sorveglianza) o monistico
(consiglio di amministrazione con comitato per il controllo sulla gestione). La giurisprudenza di
legittimità ha più volte ribadito l’importanza di un’effettiva collegialità del consiglio, non riducibile a
una mera ratifica delle decisioni dell’amministratore delegato.

Costi, tempi e procedura di nomina

I costi di funzionamento sono marcatamente diversi. L’amministratore unico percepisce
un compenso unico, deliberato dall’assemblea, con possibilità di indennità di fine mandato e benefit
accessori. Indicativamente, per una SRL operativa di medie dimensioni, il compenso annuo lordo di
un amministratore unico può attestarsi tra 30.000 e 80.000 euro. I costi amministrativi sono minimi: nessuna
convocazione, nessuna verbalizzazione di consiglio. Il CdA comporta compensi multipli (uno per consigliere,
in genere differenziati per presidente, amministratore delegato, consigliere semplice), gettoni di presenza
per le riunioni, eventuali compensi per i comitati endoconsiliari. Per società di medie dimensioni i costi
complessivi del CdA possono triplicare rispetto all’amministratore unico. Vanno inoltre considerati i
costi legati alla logistica delle riunioni, alle eventuali assicurazioni di responsabilità degli
amministratori (D&O), ai consulenti di volta in volta interpellati, alle spese di verbalizzazione e di
custodia dei libri sociali.

I tempi di nomina sono assimilabili: l’assemblea ordinaria, convocata con i termini
statutari, delibera la nomina o il rinnovo. La carica viene iscritta al Registro delle imprese entro trenta
giorni e produce effetti verso i terzi dall’iscrizione, secondo le regole di art. 2383 c.c.. La
revoca spetta sempre all’assemblea con preavviso e indennizzo se senza giusta causa. La
cessazione anticipata per dimissioni richiede sostituzione nei termini di legge: art. 2385 c.c. indica le modalità
operative. Per il CdA, vige il principio del cooptamento di art. 2386 c.c.: in caso di cessazione di uno o più
consiglieri, gli altri possono cooptare nuovi membri salvo successiva ratifica assembleare. La struttura
monocratica non conosce cooptamento: la sostituzione richiede sempre assemblea convocata. Quando si
verificano cause di scioglimento previste da art. 2484 c.c., l’organo amministrativo cessa nei termini di legge
e si apre la fase di liquidazione, con conseguenze diverse a seconda della forma adottata.

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Domande frequenti

Qual è la differenza principale tra amministratore unico e CdA?

La differenza principale è la struttura decisionale. L’amministratore unico concentra tutti i poteri in un’unica persona, prende decisioni immediate e risponde personalmente. Il consiglio di amministrazione è un organo collegiale che delibera con procedimento formale, consente delega di funzioni e comporta responsabilità solidale tra i consiglieri, salvo dissenso annotato.

Quanti membri ha un CdA?

Il numero minimo legale è di due amministratori, ma nella prassi italiana un CdA è in genere composto da tre, cinque o sette membri, in numero dispari per evitare situazioni di parità. Nelle SPA quotate, la normativa raccomanda la presenza di consiglieri indipendenti. Lo statuto della società fissa numero minimo e massimo dei componenti.

L’amministratore unico risponde solo per i propri atti?

Sì, l’amministratore unico risponde personalmente verso la società e verso i creditori sociali per inosservanza dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto, ai sensi dell’art. 2392 c.c. Non potendo invocare un organo collegiale, non beneficia della tutela del dissenso annotato. La concentrazione del potere implica concentrazione della responsabilità.

Si può passare da amministratore unico a CdA?

Sì, la modifica del modello di amministrazione richiede una delibera dell’assemblea che modifichi lo statuto, oppure, dove lo statuto già prevede entrambe le opzioni, una semplice delibera assembleare di nomina del nuovo organo. La modifica va iscritta al Registro delle imprese entro trenta giorni e produce effetti dall’iscrizione.

Un amministratore di CdA può essere escluso dalla responsabilità?

Sì, se prova di essere esente da colpa e di aver fatto annotare immediatamente nel libro delle adunanze il proprio dissenso, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale. L’art. 2392 c.c., terzo comma, disciplina questa esenzione. È quindi essenziale che il consigliere dissenziente formalizzi tempestivamente la propria posizione.

Considerazioni finali sulla governance

La scelta tra amministratore unico e consiglio di amministrazione non va vista come un assetto definitivo,
ma come un equilibrio dinamico che può modificarsi nel corso della vita della società. È frequente, ad
esempio, che le società piccole nascano con amministratore unico e adottino il CdA in una fase successiva,
quando l’ingresso di un investitore o l’avvio di una nuova linea di business rendono opportuno un organo
collegiale. Allo stesso modo, una società che attraversi una fase di semplificazione o di concentrazione
dell’azionariato può tornare alla forma monocratica. È buona prassi prevedere nello statuto un’apertura
verso entrambe le opzioni, lasciando all’assemblea ordinaria la facoltà di scegliere il modello più
adeguato senza dover modificare lo statuto. Anche la disciplina dei compensi e delle indennità di fine
mandato, dei requisiti di onorabilità degli amministratori e delle eventuali coperture assicurative D&O va
considerata fin dall’avvio della società, per evitare contenzioso futuro e per garantire una corretta
allocazione delle responsabilità.

Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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