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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
Confronto tra società in nome collettivo e società in accomandita semplice. Nella SNC tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali; nella SAS coesistono accomandatari illimitatamente responsabili e accomandanti che rispondono nei limiti della quota. L'amministrazione della SAS è riservata in via esclusiva agli accomandatari, con divieto di immistione per gli accomandanti. Disciplina agli articoli 2291 e seguenti del codice civile per la SNC e 2313 e seguenti per la SAS.

Testo dell'articoloVigente

La società in nome collettivo e la società in accomandita semplice sono le due principali forme di società di persone disciplinate dal codice civile. Entrambe operano sotto una ragione sociale, sono prive di personalità giuridica autonoma e prevedono soci che rispondono solidalmente delle obbligazioni sociali. La differenza nodale riguarda la responsabilità patrimoniale: nella SNC tutti i soci rispondono illimitatamente, nella SAS esistono due categorie distinte — accomandatari illimitatamente responsabili e accomandanti che rispondono nei limiti della quota. Il regime amministrativo e la possibilità di ingresso nella gestione divergono di conseguenza.

Tabella riassuntiva del confronto

Profilo SNC SAS
Norma di riferimento artt. 2291-2312 c.c. artt. 2313-2324 c.c.
Categorie di soci una sola categoria, tutti illimitatamente responsabili accomandatari (illimitati) e accomandanti (limitati)
Responsabilità per le obbligazioni illimitata, solidale e sussidiaria di tutti i soci illimitata per gli accomandatari, limitata alla quota per gli accomandanti
Amministrazione spetta a tutti i soci salvo diversa pattuizione riservata in via esclusiva agli accomandatari
Capitale minimo nessun minimo legale nessun minimo legale
Ragione sociale nome di uno o più soci con indicazione del rapporto societario nome di almeno un accomandatario con indicazione “in accomandita semplice”
Quote dell’accomandante non applicabile cedibili a terzi solo con consenso unanime degli altri soci, salvo diversa pattuizione
Atto costitutivo scrittura privata autenticata o atto pubblico scrittura privata autenticata o atto pubblico

SNC: caratteristiche e disciplina

La società in nome collettivo è disciplinata dagli articoli 2291 e seguenti del codice
civile. art. 2291 c.c. fissa il tratto distintivo: tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le
obbligazioni sociali, e il patto contrario non ha effetto verso i terzi. La responsabilità è sussidiaria: ai
sensi di art. 2304 c.c. il creditore sociale deve prima escutere il patrimonio della società e solo in caso di
incapienza può aggredire i patrimoni personali dei soci, sempre nei limiti della partecipazione e con
beneficio di previa escussione del patrimonio sociale. La ragione sociale deve indicare il nome di uno o più
soci con l’aggiunta dell’indicazione del rapporto sociale (ad esempio “Rossi e Bianchi snc”). L’atto
costitutivo, indicato in art. 2295 c.c., deve contenere generalità dei soci, ragione sociale, oggetto, capitale
conferito, criteri di ripartizione di utili e perdite, durata, regime di amministrazione. art. 2306 c.c.
disciplina i casi e gli effetti dell’esclusione del socio.

L’amministrazione, regolata dagli articoli art. 2292 c.c., art. 2293 c.c. e art. 2294 c.c., spetta a tutti i
soci, in regime disgiunto o congiunto a seconda di quanto previsto in statuto. Ogni socio amministratore può
compiere atti di ordinaria amministrazione senza consultare gli altri, salvo opposizione di un altro socio.
Per gli atti di straordinaria amministrazione è richiesto il consenso unanime, salvo diversa pattuizione
statutaria. La SNC ha autonomia patrimoniale imperfetta: il patrimonio sociale è separato da quello
personale dei soci, ma la separazione si infrange in caso di insufficienza patrimoniale. L’iscrizione al
Registro delle imprese è costitutiva ai fini della pubblicità legale e dell’opponibilità ai terzi; in
assenza di iscrizione la società è considerata irregolare e si applicano le norme della società semplice,
con conseguente responsabilità diretta dei soci anche per gli atti di ordinaria amministrazione. Si applica
per estensione la disciplina della società semplice prevista da art. 2247 c.c., in quanto compatibile.

SAS: caratteristiche e disciplina

La società in accomandita semplice è disciplinata da art. 2313 c.c. e seguenti. La sua
caratteristica peculiare è la presenza di due categorie di soci: gli accomandatari,
che rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali, e gli accomandanti, che
rispondono nei limiti della quota conferita. La ragione sociale, ai sensi di art. 2318 c.c., deve essere costituita
dal nome di almeno uno degli accomandatari con l’aggiunta della menzione “società in accomandita semplice”.
Se un accomandante consente che il proprio nome compaia nella ragione sociale, perde il beneficio della
responsabilità limitata e risponde illimitatamente come accomandatario, secondo una regola di apparenza
giuridica volta a tutelare i terzi che entrano in rapporto con la società.

L’amministrazione spetta in via esclusiva agli accomandatari: art. 2320 c.c. pone il
cosiddetto divieto di ingerenza degli accomandanti nella gestione. Il socio accomandante
che compia atti di amministrazione, anche in virtù di procura, perde la limitazione di responsabilità e può
essere escluso dalla società. Agli accomandanti è comunque consentito prestare la propria opera sotto la
direzione degli amministratori, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni, compiere atti di
ispezione e sorveglianza. La cessione delle quote di accomandante richiede il consenso unanime degli altri
soci, salvo che lo statuto non preveda diversamente. La cessione delle quote di accomandatario richiede in
ogni caso il consenso unanime, dato il legame personale con la gestione e con la responsabilità illimitata.
Si applica in quanto compatibile la disciplina della SNC, comprese le regole sull’amministrazione, sulla
distribuzione degli utili, sullo scioglimento del rapporto sociale per singolo socio e sulle cause di
scioglimento della società.

Quando conviene SNC e quando conviene SAS

La SNC è la forma adeguata quando tutti i soci intendono partecipare attivamente alla gestione
e accettano la responsabilità illimitata come prezzo della piena autonomia decisionale. Si pensi a
Tizio e Caio, due artigiani che decidono di unire le forze in un’attività di
falegnameria: condividono la gestione quotidiana, le decisioni strategiche, gli investimenti. La SNC consente
loro di operare in modo paritario e flessibile, senza distinzioni di ruolo. La responsabilità illimitata, in
questo scenario, è coerente con il pieno coinvolgimento di entrambi. Anche dal punto di vista
amministrativo, la SNC offre semplicità: non occorre distinguere ruoli, non vi è il rischio di immistione
sanzionata, non occorre verbalizzare separatamente le decisioni dei soci che amministrano. L’unità di
ruoli e responsabilità rende la SNC un modello adeguato per piccole imprese a base familiare o di amicizia,
purché i soci abbiano fiducia reciproca e siano consapevoli del rischio personale.

La SAS è invece preferibile quando esiste una distinzione netta tra chi gestisce e
chi apporta capitale. Sempronio ha un’idea imprenditoriale e
competenze gestionali ma manca di capitale; un familiare o un investitore vuole apportare denaro senza
coinvolgersi nella gestione e senza esporsi a responsabilità illimitata. La SAS risolve il problema:
Sempronio assume il ruolo di accomandatario, gestisce e risponde illimitatamente; il finanziatore entra come
accomandante, conferisce capitale e risponde solo per la quota. La SAS è anche utilizzata in passato per
ragioni di pianificazione successoria, anche se oggi l’uso societario predominante in ottica patrimoniale è
quello della SRL. Va sottolineato un rischio operativo: il divieto di immistione
dell’accomandante è interpretato con rigore dalla giurisprudenza di legittimità, e basta un’attività
gestoria continuativa — anche di fatto — perché la responsabilità limitata venga meno. Per questo, in
contesti familiari dove tutti i soci tendono a partecipare alle decisioni operative, la SAS può rivelarsi
una forma fragile, e la scelta ricade più spesso sulla SNC o sulla SRL.

Costi, tempi e procedura

SNC e SAS condividono lo stesso impianto procedurale di costituzione. L’atto costitutivo richiede la
forma della scrittura privata autenticata da notaio o dell’atto pubblico. I costi notarili
sono mediamente inferiori rispetto a quelli della SRL: indicativamente 800-1.500 euro per la sola
autenticazione. Sono dovuti l’imposta di registro (200 euro fissi), l’imposta di bollo (156 euro), i diritti
di segreteria della camera di commercio (circa 90 euro) e la tassa di concessione governativa per la
vidimazione dei libri (310 euro). L’iscrizione al Registro delle imprese ha funzione di pubblicità legale
costitutiva: in sua assenza la società si considera irregolare, con conseguenze rilevanti sulla
responsabilità dei soci. La tenuta della contabilità segue le regole della contabilità semplificata per
imprese individuali e società di persone sotto soglia, oppure quella ordinaria per soggetti più strutturati.

Sotto il profilo fiscale, SNC e SAS sono trattate in modo identico: il reddito è
imputato per trasparenza ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili e tassato ai fini
IRPEF in capo a ciascuno di essi, indipendentemente dalla percezione effettiva. Sono soggette a IRAP. Non
hanno autonoma soggettività ai fini IRES. Il regime di trasparenza fiscale è il tratto comune che le
distingue dalle società di capitali. La scelta tra SNC e SAS, dunque, non dipende dal carico fiscale ma
dalla struttura della responsabilità e della governance. Va segnalato che, ai fini previdenziali, i soci
che lavorano nell’impresa sono iscritti alla gestione speciale INPS (artigiani o commercianti) e versano i
contributi minimi. Sotto il profilo delle agevolazioni, le società di persone non possono accedere ad alcuni
benefici riservati alle società di capitali, come la patent box; di contro, beneficiano della maggiore
semplicità contabile e della possibilità di compensare immediatamente perdite con redditi di altra fonte
in capo ai soci.

Articoli chiave da consultare

Domande frequenti

Qual è la differenza principale tra SNC e SAS?

La differenza principale riguarda la responsabilità dei soci. Nella SNC tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali; nella SAS esistono accomandatari, illimitatamente responsabili e gestori, e accomandanti, che rispondono solo nei limiti della quota conferita ma non possono compiere atti di amministrazione.

Un accomandante può lavorare per la SAS?

L’accomandante può prestare opera all’interno della società sotto la direzione degli amministratori, dare pareri, autorizzare singole operazioni e svolgere ispezioni. Non può però compiere atti di amministrazione esterna né rappresentare la società. La violazione del divieto comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata.

Si può trasformare una SNC in SAS?

Sì, la trasformazione è ammessa con delibera unanime dei soci e modifica dell’atto costitutivo. Occorre definire chi assume il ruolo di accomandatario e chi di accomandante, riformulare la ragione sociale e iscrivere la modifica nel Registro delle imprese. La procedura è analoga a quella di una modifica statutaria ordinaria.

SNC e SAS hanno un capitale minimo?

No. Per nessuna delle due forme è previsto un capitale sociale minimo legale. Il capitale è liberamente determinato dai soci nell’atto costitutivo, in funzione delle esigenze dell’attività. Questo è uno dei vantaggi delle società di persone rispetto alle società di capitali, che impongono soglie minime di conferimento.

Come sono tassate SNC e SAS?

Entrambe sono soggette al regime di trasparenza fiscale: il reddito prodotto è imputato per trasparenza ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili e tassato ai fini IRPEF in capo a ciascun socio, indipendentemente dall’effettiva distribuzione. Sono inoltre soggette a IRAP. Non scontano l’IRES.

Nota conclusiva su SNC e SAS

La scelta tra società in nome collettivo e società in accomandita semplice non incide soltanto sul piano
giuridico-formale, ma ha riflessi pratici sulla quotidianità dell’impresa. Nella SNC la circolazione delle
informazioni tra i soci è agevolata dalla pariteticità dei ruoli, e ogni socio amministratore può avere
piena visibilità sulla situazione contabile, sui rapporti con i fornitori e sulle relazioni con il personale.
Nella SAS, invece, gli accomandanti sono tenuti a un atteggiamento di prudenza: ogni iniziativa che possa
essere qualificata come immistione nella gestione mette a rischio il beneficio della responsabilità limitata.
Per questo motivo, lo statuto di una SAS dovrebbe disciplinare in modo puntuale i diritti di informazione,
di ispezione e di parere degli accomandanti, evitando formulazioni ambigue che possano generare contenzioso.
Sotto il profilo successorio, infine, la trasmissibilità della quota di accomandante è soggetta a vincoli
specifici e va valutata in modo coordinato con eventuali patti di famiglia o disposizioni testamentarie.

Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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