Testo dell'articoloVigente
Chi paga davvero l’IRAP nel 2026? L’art. 3 IRAP elenca sei categorie di soggetti passivi, ma la fotografia reale è cambiata radicalmente con la Legge di Bilancio 2022: persone fisiche fuori, societa ed enti dentro. Vediamo cinque scenari concreti che mostrano come applicare oggi la norma e cosa cambia a seconda della forma giuridica.
Prima degli esempi: il quadro normativo
L’IRAP, istituita con il D.Lgs. 446/1997, e un’imposta regionale che colpisce il valore della produzione netta generato sul territorio. L’art. 3 individua chi e tenuto al versamento, ma per capire la portata della norma occorre incrociarlo con due riferimenti complementari: l’art. 2, che definisce il presupposto oggettivo (esercizio abituale di un’attivita autonomamente organizzata), e l’art. 11, che disciplina le deduzioni dalla base imponibile.
Il legislatore ha costruito un elenco tassativo articolato su sei lettere, dalla a) alla e-bis), ognuna delle quali identifica una categoria di soggetti con regole proprie. La novita storica e arrivata con la L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), art. 1 comma 8: dal periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2022 le persone fisiche imprenditori individuali e i professionisti sono esonerate dall’imposta, indipendentemente dalla presenza o meno di autonoma organizzazione.
Questo significa che oggi due delle sei categorie originarie (lett. b e lett. c) sono di fatto svuotate, mentre le altre quattro restano pienamente operative. Capire in quale lettera ricade la propria posizione e il primo passo per sapere se compilare o no il modello IRAP.
Le 6 categorie di soggetti passivi
Ecco la mappa completa delle categorie elencate dall’art. 3, con lo stato attuale di assoggettamento:
- Lett. a) Societa di capitali ed enti commerciali: SpA, Srl, Sapa, societa cooperative, societa di mutua assicurazione, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita commerciali. Sono sempre soggetti passivi IRAP, a prescindere dalla dimensione e dalla struttura organizzativa: la forma giuridica e di per se sufficiente.
- Lett. b) Imprese individuali e societa di persone commerciali: prima del 2022 erano soggette se dotate di autonoma organizzazione. Dal 2022 le ditte individuali sono esonerate; le societa di persone commerciali (Snc, Sas) restano invece soggette.
- Lett. c) Esercenti arti e professioni: artisti e professionisti, sia in forma individuale sia in associazione professionale. Dal 2022 i singoli professionisti persone fisiche sono esonerati; le associazioni professionali e gli studi associati restano soggetti.
- Lett. d) Amministrazioni pubbliche: Stato, Regioni, Province, Comuni, enti del Servizio sanitario nazionale, scuole e universita pubbliche. Pagano l’IRAP sull’ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente, con aliquota dedicata (metodo retributivo).
- Lett. e) Enti non commerciali: associazioni, fondazioni, enti del Terzo settore, comitati, enti religiosi. Soggetti solo per la parte di attivita commerciale eventualmente esercitata; per l’attivita istituzionale applicano il metodo retributivo come le AP.
- Lett. e-bis) Produttori agricoli: imprenditori agricoli e cooperative agricole, soggetti solo se il volume d’affari supera la franchigia di 7.000 euro annui (oltre la quale rientrano nel regime ordinario).
L’esonero 2022 per PF: la rivoluzione L. 234/2021
Il comma 8 dell’art. 1 della L. 234/2021 ha riscritto il perimetro soggettivo dell’imposta, eliminando dall’ambito IRAP tutte le persone fisiche che esercitano attivita d’impresa, arti o professioni. La novita ha un valore sistematico enorme perche supera vent’anni di contenzioso sull’esistenza o meno dell’autonoma organizzazione, criterio che aveva generato migliaia di sentenze di Cassazione e ricorsi tributari.
Restano fuori dall’esonero, e quindi continuano a pagare l’IRAP, le persone fisiche in forma associata: studi associati di avvocati, ingegneri, architetti, associazioni tra artisti e simili. La ratio e che l’aggregazione professionale presuppone gia di per se una struttura organizzativa, qualificandosi come centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici.
L’esonero opera dal periodo d’imposta 2022 e ha cancellato l’obbligo di compilare il quadro IRAP del modello redditi e di versare gli acconti per le persone fisiche imprenditori e professionisti. Resta invece l’obbligo, fino al 2021, di chiudere correttamente le posizioni pregresse.
Scenario 1 – SRL sempre soggetta a prescindere dalla struttura
Situazione: la Beta Srl unipersonale di Milano e una societa di consulenza informatica con un solo socio amministratore, nessun dipendente, nessun ufficio fisico (smart working puro). Fattura 80.000 euro l’anno. Il socio si chiede se debba pagare l’IRAP, dato che non ha alcuna autonoma organizzazione.
Analisi art. 3: la Beta Srl rientra nella lett. a) in quanto societa di capitali. La norma non richiede il presupposto dell’autonoma organizzazione per questa categoria: la forma societaria e di per se elemento sufficiente. La giurisprudenza di legittimita ha confermato in piu occasioni che per le societa di capitali la soggettivita passiva e ex lege.
Conseguenza: la Beta Srl deve dichiarare e versare l’IRAP sul valore della produzione netta calcolato secondo le regole degli artt. 5 e seguenti del decreto, compilando il modello IRAP entro i termini ordinari.
Scenario 2 – Ente non commerciale con attivita commerciale parziale
Situazione: l’Associazione culturale Gamma, ente non commerciale, organizza corsi gratuiti per i soci (attivita istituzionale) e gestisce un bar interno aperto al pubblico (attivita commerciale). Ha 3 dipendenti amministrativi impiegati prevalentemente nell’attivita istituzionale e 1 barista assunto per il bar. Ricavi commerciali bar: 45.000 euro.
Analisi art. 3: l’Associazione e soggetto passivo ai sensi della lett. e). La norma prevede che gli enti non commerciali siano soggetti con due metodi distinti: metodo retributivo (come le AP) per l’attivita istituzionale e metodo della produzione per la parte commerciale, con tenuta di contabilita separata.
Conseguenza: l’Associazione versera l’IRAP applicando l’aliquota sul costo del personale destinato all’attivita istituzionale e calcolera la base imponibile della parte commerciale (bar) secondo le regole ordinarie. Il barista entra nel calcolo del bar; i tre amministrativi vanno ripartiti pro quota in base alla destinazione effettiva.
Scenario 3 – Amministrazione pubblica e metodo retributivo
Situazione: il Comune di Delta ha 120 dipendenti, di cui 100 impiegati amministrativi e 20 operai addetti al verde pubblico. Monte retribuzioni annuo: 4,8 milioni di euro. Il Comune non svolge attivita commerciali rilevanti.
Analisi art. 3: il Comune rientra nella lett. d), amministrazioni pubbliche. La norma e l’art. 10-bis del decreto stabiliscono che le AP applicano il metodo retributivo, ossia versano l’IRAP sull’ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente (compresi co.co.co. e altri redditi assimilati).
Conseguenza: il Comune calcola l’IRAP applicando l’aliquota IRAP delle AP (di norma 8,5% per le attivita istituzionali, con le riduzioni e maggiorazioni regionali eventualmente previste) sui 4,8 milioni di retribuzioni. Non rilevano costi diversi dal personale: la base imponibile coincide con il monte salari, semplificando enormemente il calcolo.
Scenario 4 – Ditta individuale esonerata dal 2022
Situazione: Mario, idraulico in forma di impresa individuale, ha un dipendente, un furgone e un piccolo magazzino. Nel 2021 aveva pagato regolarmente l’IRAP per autonoma organizzazione. Si chiede se debba continuare a versarla.
Analisi art. 3: Mario rientrava nella lett. b) come impresa individuale. La L. 234/2021, art. 1 c. 8, ha pero esonerato dal periodo d’imposta 2022 tutte le persone fisiche imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni, a prescindere dalla presenza di autonoma organizzazione.
Conseguenza: dal 2022 Mario non deve piu compilare il modello IRAP ne versare l’imposta. Restano fermi gli obblighi pregressi fino al 2021 (eventuali avvisi di accertamento o dichiarazioni integrative). Se Mario decidesse di trasformare la ditta individuale in Srl, rientrerebbe automaticamente nella lett. a) e tornerebbe soggetto passivo.
Scenario 5 – Societa semplice agricola sopra franchigia
Situazione: la Societa Semplice Epsilon, attiva nella coltivazione di vigneti in Toscana, ha un volume d’affari annuo di 25.000 euro derivante da vendita uve. Si chiede se sia tenuta a pagare l’IRAP come produttore agricolo.
Analisi art. 3: i produttori agricoli rientrano nella lett. e-bis). La normativa originaria prevedeva un’aliquota agevolata; dopo le modifiche, sono soggetti i produttori agricoli con volume d’affari superiore a 7.000 euro annui, mentre sotto tale soglia opera un’esenzione di fatto. Epsilon supera ampiamente la franchigia.
Conseguenza: Epsilon e soggetta a IRAP secondo le regole ordinarie del valore della produzione (artt. 5 e seguenti). L’aliquota ordinaria e quella stabilita dalla regione di riferimento, salvo regimi speciali per attivita agricole connesse. La societa deve presentare modello IRAP e versare acconto e saldo nei termini ordinari delle imposte sui redditi.
Quando e come verificare
Per il contribuente che voglia capire se la propria posizione e quella di soggetto passivo IRAP, il percorso operativo e questo:
- Identificare la forma giuridica: societa di capitali = sempre soggetto (lett. a); ditta individuale o professionista persona fisica = esonerato dal 2022; societa di persone, associazione professionale, ente non commerciale, AP, produttore agricolo = soggetto secondo regole specifiche.
- Verificare la categoria di appartenenza: incrociare la propria attivita con le sei lettere dell’art. 3, valutando anche il presupposto oggettivo dell’art. 2 (attivita abituale autonomamente organizzata).
- Controllare le soglie: per i produttori agricoli verificare il superamento della franchigia annua; per gli enti non commerciali ricostruire la quota di attivita commerciale.
- Calcolare la base imponibile: applicare il metodo della produzione (artt. 5 e ss.) o quello retributivo (art. 10-bis) a seconda della categoria, considerando le deduzioni dell’art. 11.
- Compilare e versare: presentare il modello IRAP entro i termini del modello redditi e versare saldo e acconti con i codici tributo dedicati.
In caso di dubbio, il contribuente puo presentare interpello all’Agenzia delle Entrate ex art. 11 L. 212/2000, o consultare prassi e circolari sul portale istituzionale.
Norme e fonti
- Art. 3 IRAP, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – Soggetti passivi.
- Art. 2 D.Lgs. 446/1997 – Presupposto dell’imposta (esercizio abituale di attivita autonomamente organizzata).
- Art. 11 D.Lgs. 446/1997 – Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta (deduzioni).
- Art. 10-bis D.Lgs. 446/1997 – Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera e-bis) e delle amministrazioni pubbliche.
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), art. 1 comma 8 – Esonero IRAP per persone fisiche imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni dal periodo d’imposta 2022.
Domande frequenti
Una Srl unipersonale senza dipendenti deve comunque pagare l’IRAP?
Si. La lett. a) dell’art. 3 include tutte le societa di capitali a prescindere dalla loro struttura organizzativa. Il presupposto dell’autonoma organizzazione non rileva per le societa di capitali, che sono soggetti passivi ex lege. Anche una Srl unipersonale, una Srls o una start-up innovativa devono compilare il modello IRAP e versare l’imposta sulla base imponibile calcolata secondo gli artt. 5 e ss.
Un professionista persona fisica che lavora con due dipendenti paga ancora l’IRAP?
No, dal periodo d’imposta 2022. La L. 234/2021 ha esonerato tutte le persone fisiche esercenti arti e professioni, indipendentemente dalla presenza di autonoma organizzazione e di dipendenti. Restano soggette solo le associazioni professionali e gli studi associati, in quanto enti collettivi con autonoma soggettivita tributaria.
Un ente del Terzo settore paga l’IRAP?
Dipende dall’attivita svolta. Ai sensi della lett. e), gli enti non commerciali (compresi gli ETS) sono soggetti con metodo retributivo per l’attivita istituzionale e con metodo della produzione per l’eventuale attivita commerciale. Specifiche agevolazioni possono applicarsi agli ETS in base alla disciplina del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), da valutare caso per caso.
Una Snc o Sas e esonerata come le ditte individuali?
No. L’esonero della L. 234/2021 riguarda solo le persone fisiche. Le societa di persone commerciali restano soggetti passivi IRAP ex lett. b) dell’art. 3, in quanto enti collettivi distinti dai soci.