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Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’art. 2-bis T.U.E. è la valvola che permette al diritto urbanistico italiano di adattare alla realtà locale i limiti rigidi del D.M. 1444/1968 su densità edilizia, altezze, distanze tra fabbricati e standard urbanistici. Non è una norma per addetti ai lavori: tocca direttamente chiunque voglia sopraelevare una palazzina, recuperare un fabbricato rurale, ricostruire un edificio crollato o intervenire in un centro storico. Gli esempi che seguono mostrano in che modo la deroga regionale opera nei casi più frequenti, dove il proprietario può spingersi, e dove invece l’ufficio tecnico comunale risponderà con un diniego nonostante la previsione astratta della deroga.

Prima degli esempi: il quadro normativo

Il D.M. 1444/1968 è il decreto interministeriale che fissa, dal 1968, gli standard urbanistici minimi: la distanza minima di dieci metri fra pareti finestrate di edifici antistanti, le altezze massime in funzione della zona omogenea, la densità edilizia per ettaro, le quantità minime di parcheggi e verde pubblico. Per decenni quei numeri sono stati intoccabili: un ricorso al T.A.R. fondato sulla violazione del decreto del 1968 era praticamente vincente.

L’art. 2-bis del Testo Unico Edilizia rovescia questa logica. Introdotto dal D.L. 69/2013 e poi ritoccato più volte fino alla novella del Salva-casa 2024, riconosce a Regioni e Province autonome la potestà di disciplinare in modo diverso quei limiti, purché ciò avvenga nell’ambito di strumenti urbanistici unitari (piani particolareggiati, piani di recupero, piani di rigenerazione) oppure su aree territoriali specifiche individuate dalla legge regionale.

Il principio guida non è la deregolamentazione, ma la rigenerazione: recupero del patrimonio esistente, efficientamento energetico, riduzione del consumo di suolo, densificazione dei tessuti già urbanizzati. La deroga non è mai un favore al singolo: nasce per liberare interventi che altrimenti resterebbero bloccati dai numeri rigidi del 1968, oggi tecnicamente superati.

Cosa può derogare la Regione: densità, altezze, distanze, standard

La deroga regionale può toccare quattro famiglie di parametri. Sulla densità edilizia, la Regione può consentire indici fondiari superiori a quelli minimi di zona, premiando interventi di riqualificazione che concentrano volumetria in aree già servite. Sulle altezze, può ammettere sopraelevazioni oltre il limite di zona omogenea, soprattutto quando il fabbricato preesistente è sottodimensionato rispetto al contesto.

Sulle distanze fra fabbricati, è il fronte più delicato: il D.M. 1444 impone dieci metri fra pareti finestrate antistanti, ma la legge regionale può ridurli, o consentire la ricostruzione sul sedime preesistente anche se inferiore. Sugli standard urbanistici (parcheggi, verde, servizi), la Regione può modulare le quantità in funzione della reale densità del tessuto.

Quattro condizioni operano sempre come limiti esterni: la deroga deve avvenire dentro uno strumento urbanistico (non con un permesso a costruire isolato), deve riguardare interventi su patrimonio esistente o aree già urbanizzate, non può toccare vincoli paesaggistici e codice dei beni culturali, e deve rispettare il principio di non aggravamento del carico urbanistico.

La novella Salva-casa 2024 (D.L. 69/2024)

Il D.L. 69/2024, convertito con la L. 105/2024 (il cosiddetto Salva-casa), ha ampliato l’art. 2-bis su due fronti. Primo: ha chiarito che la ricostruzione di edifici demoliti può avvenire sul sedime preesistente anche se la distanza dal confine o dal fabbricato vicino è inferiore ai dieci metri, purché non si aumenti la sagoma e si rispetti l’altezza preesistente. Secondo: ha esteso il concetto di rigenerazione urbana fino a includere interventi di efficientamento energetico che comportino un modesto incremento volumetrico (cappotti termici, vani tecnici per pompe di calore, locali per impianti fotovoltaici), riconoscendoli come deroghe ammesse.

Resta fermo che la novella non incide sui vincoli sovraordinati: in zona vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice beni culturali e paesaggio), la deroga del 2-bis non è sufficiente, serve sempre l’autorizzazione paesaggistica e il parere della Soprintendenza.

Caso 1 – Sopraelevazione di palazzina a meno di dieci metri dal vicino

Una palazzina a due piani in zona B di un comune di pianura padana è distante sette metri dal fabbricato antistante, anch’esso a due piani. Il proprietario vuole sopraelevare un terzo piano per ricavare due alloggi. Il D.M. 1444/1968 imporrebbe il rispetto dei dieci metri sull’intero sviluppo verticale, bloccando l’intervento. La legge regionale, sull’art. 2-bis T.U.E., ha però previsto la possibilità di sopraelevare mantenendo il sedime e l’allineamento esistente, purché nel quadro di un piano di rigenerazione del tessuto consolidato.

L’ufficio tecnico comunale verifica che la zona sia inclusa nel perimetro di rigenerazione approvato dal consiglio comunale, accerta l’assenza di vincoli paesaggistici e rilascia il permesso a costruire. Il vicino non può opporsi sulla base del D.M. 1444: la deroga regionale è legittima e produce effetti diretti sul rapporto fra privati.

Caso 2 – Bolzano regola le altezze nel centro storico

Bolzano, in quanto Provincia autonoma, esercita la potestà concorrente in materia urbanistica. La legge provinciale, sull’art. 2-bis, ha fissato altezze massime in centro storico modulate per isolato, derogando ai parametri standard di zona omogenea. Un richiedente che vuole rialzare di un piano un edificio nel centro Gries trova quindi un parametro di altezza diverso da quello generico del D.M. 1444: è il regime locale a prevalere, perché la Provincia ha legiferato dentro la cornice del 2-bis. Il tecnico comunale applicherà l’altezza prevista dal piano provinciale, non quella del decreto del 1968.

Caso 3 – Riqualificazione di un comparto con piano attuativo unitario

Tre proprietari adiacenti decidono di riqualificare un comparto degradato di periferia, demolendo capannoni dismessi e ricostruendo edifici residenziali. Presentano al comune un piano attuativo unitario che, in deroga all’art. 7 del D.M. 1444, prevede densità superiore alla media di zona, in cambio di una cessione di superficie a verde pubblico. La Regione, con la propria legge urbanistica, ha autorizzato questo schema premiale per interventi di rigenerazione su aree dismesse. Il consiglio comunale approva il piano attuativo; il singolo permesso a costruire è poi rilasciato in coerenza con esso. Senza l’art. 2-bis, l’operazione sarebbe stata bloccata dalla densità massima di zona.

Caso 4 – Recupero di un fabbricato rurale fuori dalla zona B

Un proprietario possiede un vecchio fienile in zona agricola, di volumetria significativa, da decenni dismesso. Vuole recuperarlo a residenza, mantenendo la sagoma. Il D.M. 1444/1968 e la disciplina di zona E (agricola) sarebbero ostative, perché non consentono il cambio d’uso a residenza al di fuori della pertinenzialità del fondo. La legge regionale, sull’art. 2-bis T.U.E., consente però il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente con cambio di destinazione, purché nell’ambito di un piano di recupero approvato.

L’ufficio tecnico comunale verifica la presenza dei requisiti (volumetria preesistente legittima, assenza di vincoli idrogeologici, conformità al piano di recupero) e rilascia il permesso. Si tratta di un esempio classico di rigenerazione che riduce consumo di suolo recuperando l’esistente, anziché costruire ex novo.

Caso 5 – Deroga negata in zona vincolata dal codice del paesaggio

Un proprietario di un casale in zona vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 vuole sopraelevare di un piano, contando sulla deroga regionale che, in astratto, lo permetterebbe. La Soprintendenza esprime parere negativo: l’altezza aggiuntiva alterebbe il rapporto fra costruito e paesaggio circostante. L’art. 2-bis T.U.E. non vince sul codice dei beni culturali: la deroga regionale opera solo dove non vi siano vincoli paesaggistici o, in presenza di vincoli, solo se l’autorizzazione paesaggistica è favorevole.

Il diniego dell’ufficio tecnico comunale è legittimo. Il richiedente può impugnare il parere della Soprintendenza davanti al T.A.R., ma non può far valere la deroga regionale come superamento automatico del vincolo. È uno dei limiti strutturali del 2-bis che il Salva-casa 2024 non ha modificato.

Quando e come orientarsi

Prima di immaginare un intervento in deroga, il proprietario o il richiedente verifica tre passaggi presso l’ufficio tecnico comunale. Primo: esiste una legge regionale o provinciale che, sull’art. 2-bis T.U.E., abbia disciplinato la deroga al D.M. 1444 per il tipo di intervento ipotizzato? Senza la legge regionale, il 2-bis è norma astratta non operativa.

Secondo: l’area rientra nel perimetro dello strumento urbanistico che attua la deroga (piano di rigenerazione, piano di recupero, piano attuativo, ambito di rigenerazione individuato dal PRG o PUG)? Se l’immobile è fuori dal perimetro, la deroga non si applica anche se la legge regionale c’è.

Terzo: ci sono vincoli paesaggistici, storico-artistici, idrogeologici, sismici, di tutela ambientale? In presenza di vincoli, la deroga 2-bis non basta: serve l’autorizzazione del soggetto preposto al vincolo.

Se i tre passaggi sono favorevoli, il richiedente può presentare istanza di permesso a costruire o, nei casi previsti, SCIA, allegando relazione tecnica che dimostri la conformità allo strumento urbanistico in deroga. L’ufficio tecnico comunale istruisce e rilascia il titolo. Le opere realizzate in conformità alla deroga legittimamente approvata sono opponibili anche ai vicini, che non possono invocare la violazione del D.M. 1444 come se fosse ancora la regola assoluta.

Norme e fonti

Domande frequenti

La deroga del 2-bis vale anche se la Regione non ha emanato una legge specifica?

No. L’art. 2-bis T.U.E. attribuisce alle Regioni e Province autonome la potestà di derogare, ma non è auto-applicativo. Senza la legge regionale o provinciale che disciplini concretamente la deroga e individui aree, parametri e procedimenti, restano in vigore i limiti generali del D.M. 1444/1968.

Il vicino può opporsi alla sopraelevazione realizzata in deroga regionale?

Se l’intervento è conforme alla legge regionale, allo strumento urbanistico attuativo della deroga e al titolo edilizio rilasciato, il vicino non può invocare il D.M. 1444 come se fosse l’unica regola. Può però contestare la legittimità dello strumento urbanistico o del permesso davanti al T.A.R.

La novella Salva-casa 2024 consente di costruire più vicino al confine?

Solo in caso di ricostruzione di un edificio demolito sul sedime preesistente, mantenendo sagoma e altezza precedenti. Non autorizza nuove costruzioni a distanza ridotta in aree libere, né consente di superare i limiti civilistici sulle distanze fra privati senza accordo specifico.

In zona vincolata posso usare la deroga 2-bis se la legge regionale lo prevede?

La deroga regionale opera, ma non sostituisce l’autorizzazione paesaggistica del D.Lgs. 42/2004. Servono entrambi i titoli: la legittimazione regionale alla deroga e il parere favorevole della Soprintendenza. In caso di diniego paesaggistico, l’intervento non si fa, anche se la legge regionale lo consentirebbe.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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