Testo dell'articoloVigente
Le dimissioni e il licenziamento sono entrambi forme di recesso unilaterale dal contratto di lavoro subordinato, ma differiscono per soggetto recedente, requisiti di forma, tutele applicabili e accesso agli ammortizzatori sociali. La distinzione rileva soprattutto in materia di NASpI: l’indennita di disoccupazione spetta di regola solo al lavoratore licenziato o dimissionario per giusta causa. Questa guida confronta i due istituti sotto i profili procedurali, retributivi e previdenziali.
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Tabella riassuntiva del confronto
| Profilo | Dimissioni | Licenziamento |
|---|---|---|
| Soggetto recedente | Lavoratore | Datore di lavoro |
| Norma base | art. 2118 c.c.; art. 26 d.lgs. 151/2015 | artt. 2118-2119 c.c.; l. 604/1966; St. Lav.; d.lgs. 23/2015 |
| Forma | Telematica obbligatoria (mod. INPS) | Scritta a pena di inefficacia |
| Preavviso | Dovuto, salvo giusta causa | Dovuto, salvo giusta causa |
| NASpI | NO (salvo giusta causa o per maternita) | SI (ricorrendo i requisiti) |
| Procedura | Modulo telematico INPS + revoca entro 7 gg | Procedura disciplinare ex art. 7 St. Lav. se per motivi soggettivi |
| TFR | Sempre corrisposto | Sempre corrisposto |
| Contributi figurativi | Maturano solo se sussistono i presupposti | Coperti durante percezione NASpI |
| Impugnazione | Solo per vizio del consenso o procedura | 60 giorni stragiudiziali + 180 giorni ricorso |
Dimissioni: caratteristiche e disciplina
Le dimissioni costituiscono il recesso unilaterale del lavoratore dal contratto di lavoro subordinato. La normativa civilistica si fonda sull’art. 2118 del codice civile, che impone il rispetto del preavviso, mentre il 2119 c.c. consente il recesso senza preavviso in presenza di giusta causa. Dal 12 marzo 2016, le dimissioni devono essere presentate in via telematica attraverso il modulo INPS, salvo le ipotesi di esonero (lavoratrice madre e lavoratore padre nei primi tre anni di vita del figlio, soggetti alla convalida presso l’Ispettorato territoriale).
La forma telematica e prevista a pena di inefficacia (art. 26 d.lgs. 151/2015): un atto non telematico e tamquam non esset. Il lavoratore puo revocare le dimissioni entro sette giorni dalla trasmissione del modulo, sempre per via telematica, riconducendo il rapporto in essere. La durata del preavviso e fissata dai CCNL in funzione di livello e anzianita; il mancato rispetto comporta il pagamento dell’indennita sostitutiva al datore di lavoro.
Le dimissioni per giusta causa assimilano il regime al licenziamento sotto il profilo NASpI: il lavoratore puo accedere all’indennita di disoccupazione se prova circostanze come il mancato pagamento delle retribuzioni, mobbing, modifica peggiorativa unilaterale delle mansioni, molestie. Per approfondimenti sulla disciplina del recesso dal contratto di lavoro si rinvia alla scheda dedicata.
Licenziamento: caratteristiche e disciplina
Il licenziamento e il recesso unilaterale del datore di lavoro dal rapporto. La forma scritta e richiesta a pena di inefficacia (art. 2 l. 604/1966): la lettera deve contenere la specifica indicazione dei motivi (motivazione contestuale), salvo che si tratti di licenziamento durante il periodo di prova. Le tipologie principali sono: licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c., recesso in tronco), per giustificato motivo soggettivo (inadempimento del lavoratore, con preavviso), per giustificato motivo oggettivo (esigenze economiche, organizzative, produttive).
La procedura disciplinare obbligatoria ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori trova applicazione per i licenziamenti per motivi soggettivi; per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dei datori con piu di quindici dipendenti vige il tentativo obbligatorio di conciliazione presso l’Ispettorato del lavoro. Le tutele in caso di illegittimita variano: per gli assunti ante 7 marzo 2015 si applica l’art. 18 St. Lav. con un sistema graduato (reintegra piena, attenuata, indennita), per gli assunti post 2015 il d.lgs. 23/2015 (con indennita 6-36 mensilita).
Il lavoratore licenziato puo accedere alla NASpI presentando domanda entro sessantotto giorni dalla cessazione, purche soddisfi i requisiti contributivi (tredici settimane nei quattro anni precedenti). La definizione di prestatore di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c. resta il riferimento per circoscrivere il perimetro applicativo della disciplina.
Quando convengono le dimissioni e quando il licenziamento
Tizio ha trovato un’occupazione migliore presso un altro datore di lavoro: la scelta naturale e quella delle dimissioni telematiche con preavviso. Tizio non avra diritto a NASpI ma evitera contestazioni e potra iniziare il nuovo rapporto a partire dal giorno successivo al periodo di preavviso. Caio, al contrario, non riceve la retribuzione da tre mesi consecutivi: puo formalizzare dimissioni per giusta causa, dimostrando il grave inadempimento datoriale, e ottenere comunque la NASpI come se fosse stato licenziato.
Sempronio si trova in conflitto serio con il superiore e teme un licenziamento per motivi disciplinari: la valutazione strategica deve considerare che dimettersi ora significherebbe rinunciare alla NASpI, mentre attendere il licenziamento (se illegittimo) consentirebbe l’impugnazione, l’indennita risarcitoria e l’indennita di disoccupazione. La consulenza di un legale del lavoro o di un sindacato e in questi casi raccomandabile, anche per verificare se vi siano profili di demansionamento o di violazione del diritto alle mansioni di assunzione che possano integrare la giusta causa di dimissioni.
Costi, tempi e procedura
Le dimissioni telematiche non comportano alcun costo per il lavoratore: il modulo INPS si compila accedendo con SPID o CIE. Il preavviso, secondo i CCNL, varia da quindici giorni a sei mesi a seconda di livello e anzianita; il mancato preavviso comporta una trattenuta in busta paga pari alle retribuzioni del periodo non lavorato. Le dimissioni per giusta causa, se contestate dal datore di lavoro, possono richiedere un’azione giudiziale per il riconoscimento del diritto alla NASpI e all’indennita sostitutiva.
Sul fronte licenziamento, i costi tipici per il datore di lavoro includono l’indennita sostitutiva del preavviso (se non concesso), il TFR maturato, eventuali ferie e ROL non goduti. In caso di illegittimita accertata, l’indennita risarcitoria post 2015 varia indicativamente da 6 a 36 mensilita dell’ultima retribuzione utile al TFR. I tempi della causa di lavoro in primo grado oscillano tra dodici e ventiquattro mesi, con costi di assistenza legale tra 3.000 e 10.000 euro a parte. Per il lavoratore il contributo unificato e ridotto e l’eventuale gratuito patrocinio e accessibile ai sensi del d.p.r. 115/2002.
Articoli chiave da consultare
- Art. 2094 c.c. – definizione di lavoro subordinato.
- Art. 2118 c.c. – recesso con preavviso.
- Art. 2119 c.c. – giusta causa di recesso.
- Recesso dal contratto di lavoro – quadro generale del recesso.
- Art. 7 St. Lav. – sanzioni disciplinari e procedura.
- Art. 18 St. Lav. – tutela del licenziamento illegittimo.
- Art. 13 St. Lav. – diritto alle mansioni.
- Art. 2099 c.c. – disciplina retributiva.
- Art. 2104 c.c. – obbligo di diligenza.
- Art. 2105 c.c. – obbligo di fedelta.
- Art. 2107 c.c. – TFR e diritti maturati.
- Art. 2103 c.c. – orario e riposi.
Domande frequenti
Quale e la differenza principale tra dimissioni e licenziamento?
Le dimissioni sono il recesso del lavoratore, il licenziamento e il recesso del datore di lavoro. Da questa differenza discendono regimi formali e tutelari distinti: le dimissioni richiedono la forma telematica e non danno diritto alla NASpI, salvo giusta causa; il licenziamento richiede forma scritta motivata e da accesso all’indennita di disoccupazione.
Si puo accedere alla NASpI con le dimissioni?
Di regola no, perche la NASpI presuppone la disoccupazione involontaria. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, mobbing, mansioni dequalificanti, molestie), le dimissioni della lavoratrice madre nei primi tre anni di vita del figlio, le dimissioni del lavoratore padre nei primi tre anni di vita del figlio.
Si possono revocare le dimissioni gia inviate?
Si. Il lavoratore puo revocare le dimissioni entro sette giorni dalla trasmissione del modulo telematico, sempre per via telematica. La revoca ricostituisce il rapporto di lavoro alle condizioni precedenti e impedisce qualsiasi pretesa datoriale fondata sul recesso. Trascorsi sette giorni, le dimissioni diventano definitive e irrevocabili.
Il TFR spetta anche in caso di dimissioni?
Si. Il trattamento di fine rapporto e una forma di retribuzione differita che matura anno per anno secondo l’art. 2120 c.c. e spetta sempre alla cessazione, qualunque sia la causale. Le dimissioni, anche se senza preavviso e quindi gravate dall’indennita sostitutiva a favore del datore, non incidono sul diritto al TFR.
Cosa succede se non si rispetta il preavviso?
La parte che recede senza il preavviso dovuto deve corrispondere all’altra un’indennita sostitutiva pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato (art. 2118 c.c.). Per il lavoratore dimissionario, il datore puo trattenere tale importo dalle competenze finali (busta paga, TFR). Resta salva la possibilita di patti tra le parti per derogare al preavviso.
NASpI: requisiti, durata e calcolo
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) e l’ammortizzatore sociale generale per i lavoratori subordinati che abbiano perso involontariamente l’occupazione. Disciplinata dal d.lgs. 22/2015, richiede tre requisiti cumulativi: stato di disoccupazione involontaria, almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la cessazione, almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi anteriori. La domanda va presentata entro sessantotto giorni dalla cessazione, telematicamente tramite il portale INPS o un patronato.
L’importo della NASpI e pari al 75 per cento della retribuzione media imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni, fino a un massimale (indicativamente 1.300 euro lordi nel 2026, soggetto a rivalutazione annua); oltre tale soglia, viene aggiunto il 25 per cento della differenza fino a un tetto. La durata e pari alla meta delle settimane lavorate nel quadriennio precedente, fino a un massimo di ventiquattro mesi. Dal quarto mese di percezione l’importo si riduce del 3 per cento al mese (decalage). I contributi figurativi coprono il periodo di percezione ai fini pensionistici.
Patti di non concorrenza e clausole post-cessazione
La cessazione del rapporto puo essere accompagnata da clausole specifiche stipulate in costanza di contratto: il patto di non concorrenza (art. 2125 c.c.) vincola il lavoratore a non svolgere, per un periodo successivo alla cessazione, attivita concorrenziali in un’area geografica determinata, dietro corrispettivo. La durata massima e di cinque anni per i dirigenti, tre anni per gli altri lavoratori. La disciplina delle rinunzie e transazioni in materia di lavoro impone la forma scritta e l’impugnabilita entro sei mesi per quelle relative a diritti derivanti da norme inderogabili.
Per i licenziamenti collettivi (oltre cinque lavoratori in centoventi giorni in unita produttive con piu di quindici dipendenti) si applica la procedura della legge 223/1991: comunicazione alle organizzazioni sindacali, esame congiunto, eventuale accordo, criteri di scelta dei lavoratori (carichi familiari, anzianita aziendale, esigenze tecnico-produttive). La violazione dei criteri o della procedura comporta indennita risarcitoria ai sensi del d.lgs. 23/2015 o tutela ex art. 18 St. Lav. per gli ante 2015.
Riferimenti normativi aggiuntivi
- Art. 2099 c.c. – retribuzione.
- Art. 2103 c.c. – mansioni e ius variandi.
- Art. 2110 c.c. – infortunio e malattia.
- Art. 2113 c.c. – rinunzie e transazioni.
- Art. 2120 c.c. – TFR e regole di calcolo.
- Art. 2087 c.c. – sicurezza sul lavoro.
Risoluzione consensuale e accordi transattivi
Tra le dimissioni e il licenziamento si colloca una terza via: la risoluzione consensuale del rapporto. Le parti, di comune accordo, decidono di porre fine al contratto, sottoscrivendo un atto scritto che ne formalizza la cessazione. Quando la risoluzione consensuale segue il fallito tentativo di conciliazione presso l’Ispettorato del lavoro per un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore conserva il diritto alla NASpI in quanto la cessazione e qualificata come involontaria.
L’accordo transattivo che accompagna la risoluzione consensuale puo prevedere una somma una tantum a titolo di incentivo all’esodo, con trattamento fiscale agevolato (tassazione separata ai sensi dell’art. 17 TUIR). La forma scritta e necessaria per la validita e l’opponibilita all’erario. Le rinunzie e transazioni relative a diritti del lavoratore derivanti da norme inderogabili o da contratti collettivi sono impugnabili entro sei mesi, salvo che siano state sottoscritte in una sede protetta (giudiziale, sindacale, conciliativa presso ITL).
La certificazione del contratto presso le commissioni di certificazione (art. 75 d.lgs. 276/2003) puo conferire stabilita all’accordo riducendo il rischio di contenzioso successivo. Le commissioni operano presso le DPL, le universita, gli enti bilaterali e i consigli provinciali dell’ordine dei consulenti del lavoro. La certificazione non sottrae l’atto al sindacato del giudice, ma costituisce un riferimento qualificato in caso di lite.
Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici e raccomandato il parere di un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Dimissioni e licenziamento sono le due facce del recesso dal contratto di lavoro subordinato: nel primo caso a recedere è il lavoratore, nel secondo il datore. La distinzione, apparentemente intuitiva, produce conseguenze rilevantissime sul piano della forma, delle tutele e soprattutto dell'accesso all'indennità di disoccupazione. Questa guida confronta i due istituti seguendo il filo dei profili procedurali, retributivi e previdenziali, con i corretti ancoraggi al Codice civile e alla normativa speciale.
Il fondamento civilistico del recesso
Entrambi gli istituti trovano radice nell'art. 2118 c.c., che disciplina il recesso dal rapporto a tempo indeterminato con obbligo di preavviso, e nell'art. 2119 c.c., che consente il recesso immediato in presenza di una giusta causa che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. La giusta causa rileva sia per il lavoratore (dimissioni che danno accesso alla NASpI) sia per il datore (licenziamento senza preavviso).
La forma delle dimissioni e la revoca
Dal 2016 le dimissioni devono essere rassegnate in via telematica tramite il modulo INPS, a pena di inefficacia, secondo il D.Lgs. 151/2015. La stessa disciplina riconosce al lavoratore il diritto di revocare le dimissioni entro sette giorni dalla trasmissione, a tutela contro pressioni e ripensamenti. Sono esonerate dalla procedura telematica alcune ipotesi tipiche, tra cui le dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre nei primi anni di vita del figlio, soggette a convalida.
La forma e la procedura del licenziamento
Il licenziamento richiede la forma scritta a pena di inefficacia e, quando intimato per motivi soggettivi (giusta causa o giustificato motivo soggettivo), deve rispettare la procedura disciplinare con contestazione preventiva e diritto di difesa. Il licenziamento è impugnabile entro un termine stragiudiziale, seguito da un ulteriore termine per il deposito del ricorso giudiziale; il mancato rispetto comporta la decadenza.
L'accesso alla NASpI
È qui che la distinzione diventa decisiva. La NASpI presuppone la perdita involontaria dell'occupazione: spetta quindi di regola al lavoratore licenziato, mentre le dimissioni volontarie ordinarie non vi danno accesso. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa - ad esempio per mancato pagamento della retribuzione o per comportamenti datoriali gravi - e le dimissioni durante il periodo di tutela della maternità, che la legge equipara a perdita involontaria.
Preavviso, TFR e contributi
Il preavviso è dovuto in entrambi i casi, salvo recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c.: chi recede senza rispettarlo deve la relativa indennità sostitutiva. Il TFR ex art. 2120 c.c. spetta sempre, qualunque sia la causa di cessazione. Cambiano invece i contributi figurativi: nel licenziamento sono coperti durante la percezione della NASpI, nelle dimissioni ordinarie no, salvo i presupposti dell'eventuale prestazione.
L'impugnazione e i vizi del consenso
Le dimissioni possono essere contestate per vizio del consenso (errore, violenza, dolo) o per irregolarità della procedura, oltre che revocate nei sette giorni. Il licenziamento, invece, si impugna per assenza di giusta causa o giustificato motivo, vizi formali o di procedura, entro i termini di decadenza. Comprendere quale rimedio spetta è essenziale per non perdere le tutele.
Casi pratici
Caso 1: dimissioni per stipendio non pagato
Tizio non riceve la retribuzione da diversi mesi e decide di lasciare il lavoro. Se rassegna dimissioni per giusta causa, motivate dal grave inadempimento datoriale, può accedere alla NASpI, perché la legge equipara questa ipotesi alla perdita involontaria dell'occupazione. È prudente documentare l'inadempimento e farsi assistere nella formalizzazione.
Caso 2: il ripensamento di Caia
Caia, in un momento di tensione, trasmette le dimissioni telematiche, ma due giorni dopo si pente. Avvalendosi del diritto di revoca entro sette giorni previsto dal D.Lgs. 151/2015, Caia annulla le dimissioni e il rapporto prosegue come se non fossero mai state date, senza che il datore possa opporsi.
Domande frequenti
Posso ottenere la NASpI se mi dimetto?
Di regola no: le dimissioni volontarie ordinarie non danno diritto alla NASpI, che presuppone la perdita involontaria del lavoro. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa e quelle nel periodo di tutela della maternità.
Posso ripensarci dopo aver dato le dimissioni?
Sì. Il D.Lgs. 151/2015 consente di revocare le dimissioni entro sette giorni dalla loro trasmissione telematica, senza bisogno di motivazione, neutralizzandone gli effetti.
Il TFR spetta anche in caso di dimissioni?
Sì. Il trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c. è sempre dovuto alla cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa, sia che il lavoratore si dimetta sia che venga licenziato.
Il licenziamento deve essere sempre scritto?
Sì. Il licenziamento richiede la forma scritta a pena di inefficacia e, per i motivi soggettivi, il rispetto della procedura disciplinare con contestazione e diritto di difesa.
Cos'è il preavviso e quando non è dovuto?
Il preavviso è il periodo che intercorre tra la comunicazione del recesso e la cessazione effettiva. È dovuto in entrambi i casi, salvo recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c.; chi non lo rispetta deve l'indennità sostitutiva.