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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
Il recesso dal contratto di lavoro è atto unilaterale recettizio disciplinato dagli artt. 2118 e 2119 c.c. Il recesso ordinario richiede preavviso fissato dai CCNL in funzione di anzianità e qualifica; l'omissione obbliga al pagamento dell'indennità sostitutiva. Il recesso per giusta causa, fondato sull'art. 2119 c.c., esonera dal preavviso ed esige un fatto di gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto. Le dimissioni del lavoratore richiedono trasmissione telematica a pena di inefficacia, salvo i casi protetti. La guida illustra forme, preavviso, indennità sostitutiva, giusta causa e tutele applicabili nel 2026 in materia di dimissioni e licenziamento.

Testo dell'articoloVigente

Il recesso dal contratto di lavoro è l’atto unilaterale con cui datore o lavoratore manifestano la volontà di porre fine al rapporto a tempo indeterminato. Il Codice Civile, agli articoli 2118 e 2119, individua due regimi distinti: il recesso ordinario con preavviso e il recesso straordinario per giusta causa. Questa guida illustra le forme, i termini di preavviso, l’indennità sostitutiva, le tutele applicabili a dimissioni e licenziamento, le specifiche procedure telematiche e le ipotesi di recesso protetto, con riferimento allo Statuto dei Lavoratori e ai contratti collettivi nazionali in vigore nel 2026.

Cosa stabilisce la legge in materia

Il principio generale è racchiuso nell’Art. 2118 c.c.: ciascuna parte può recedere dal contratto a tempo indeterminato dando un preavviso nel termine e nei modi stabiliti dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso il recedente è tenuto a corrispondere all’altra parte un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. L’Art. 2119 c.c. disciplina invece il recesso per giusta causa: ciascun contraente può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Le due figure si distinguono per i presupposti, i tempi e gli effetti economici, ma condividono la natura di atto unilaterale recettizio che produce effetti dal momento in cui giunge a conoscenza del destinatario. Il quadro è completato da norme generali del Codice — sull’obbligo di diligenza (art. 2104 c.c.), di fedeltà (art. 2105 c.c.), sulla disciplina delle sanzioni (art. 2106 c.c.) — e dallo Statuto dei Lavoratori, la legge 300 del 1970, che vincola la procedura disciplinare e le tutele contro il licenziamento illegittimo.

Dimissioni del lavoratore

Le dimissioni sono il recesso unilaterale del lavoratore. Devono essere comunicate per iscritto e, dal 2016, trasmesse esclusivamente con modalità telematica attraverso la procedura ministeriale gestita sul portale del Ministero del Lavoro, salvo i casi in cui le dimissioni avvengano nelle sedi protette previste dalla legge (Ispettorato Territoriale del Lavoro, commissioni di certificazione, sedi sindacali). La forma telematica è prevista a pena di inefficacia: una lettera consegnata a mano, anche se firmata, non produce effetti. Il termine di preavviso è stabilito dai contratti collettivi e varia in funzione di anzianità, livello e qualifica del lavoratore. Per i quadri e i dirigenti i termini sono generalmente più lunghi rispetto a operai e impiegati. Il lavoratore che si dimette senza preavviso, salvo i casi di giusta causa, deve l’indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione globale di fatto, computata secondo i criteri dell’art. 2121 c.c.. Le dimissioni rassegnate durante il periodo di gravidanza e fino al primo anno di vita del bambino sono assoggettate a convalida da parte dell’Ispettorato del Lavoro a pena di inefficacia. La dimissione presentata mentre il rapporto è sospeso per malattia, infortunio, gravidanza o aspettativa segue regole particolari: per la maternità è obbligatoria la convalida; negli altri casi può comunque essere efficace ma il preavviso decorre dalla ripresa effettiva del lavoro.

Recesso per giusta causa

La giusta causa, fondata sull’Art. 2119 c.c., ricorre quando si verifica un fatto talmente grave da impedire la prosecuzione del rapporto anche provvisoria. Sul versante del lavoratore può trattarsi di mancato pagamento prolungato della retribuzione, demansionamento gravissimo, condotte vessatorie del datore o di altri preposti, gravi violazioni delle norme antinfortunistiche, mobbing accertato in giudizio. La dimissione per giusta causa esonera dal preavviso e attribuisce al lavoratore il diritto all’indennità sostitutiva a carico del datore, oltre al riconoscimento della NASpI alle condizioni di legge. Sul versante del datore la giusta causa coincide con condotte gravemente colpose o dolose del lavoratore: furto, rissa, insubordinazione qualificata, falsificazione di documenti, gravi violazioni del codice disciplinare aziendale o del CCNL. Il licenziamento per giusta causa segue il procedimento disciplinare previsto dall’art. 7 L. 300/1970 e va contestato per iscritto in tempi rapidi dalla conoscenza del fatto, secondo il consolidato principio di tempestività. La fattispecie più discussa in giurisprudenza riguarda la proporzionalità: anche di fronte a una condotta colpevole il licenziamento può risultare sproporzionato in funzione delle circostanze, dei precedenti e del contesto.

Preavviso e indennità sostitutiva

Il preavviso ha natura risarcitoria e tutela la parte non recedente dal pregiudizio organizzativo derivante dalla cessazione del rapporto. La sua durata è fissata dai contratti collettivi nazionali ed è graduata per anzianità di servizio e qualifica. Nel CCNL Commercio, a titolo esemplificativo, il preavviso oscilla da venti giorni per gli operai fino a centottanta giorni per i dirigenti con elevata anzianità; nel CCNL Metalmeccanico i termini vanno da una settimana a quattro mesi; per i dirigenti industriali il preavviso può arrivare a dodici mesi. L’indennità sostitutiva del preavviso è pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo non lavorato, comprensiva di tutti gli elementi retributivi continuativi e dei ratei di mensilità aggiuntive, secondo i criteri dell’art. 2121 c.c.. Va corrisposta con l’ultima busta paga in caso di mancato preavviso e concorre alla determinazione del TFR. Il datore può rinunciare al preavviso dovuto dal lavoratore: in tal caso il rapporto cessa anticipatamente ma il lavoratore mantiene il diritto all’indennità. L’indennità è assoggettata a contribuzione previdenziale ordinaria e a tassazione IRPEF nella busta paga finale; va distinta dall’incentivo all’esodo, soggetto invece al regime di tassazione separata. La sospensione del rapporto per malattia, infortunio, gravidanza o aspettativa, disciplinata dall’art. 2110 c.c., prolunga il termine di preavviso fino alla ripresa effettiva delle prestazioni.

Trattamento di fine rapporto e patto di non concorrenza

Alla cessazione del rapporto, qualunque sia la causa, il lavoratore matura il diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall’art. 2120 c.c.: si tratta di una retribuzione differita calcolata sommando per ciascun anno di servizio una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5, rivalutata nel tempo secondo l’indice ISTAT e il tasso fisso di 1,5%. Il TFR è soggetto a tassazione separata. Una parte può essere destinata a fondi di previdenza complementare. Sull’indennità di mancato preavviso e sul TFR sono dovute le contribuzioni nelle misure di legge. Profilo distinto, ma rilevante in sede di cessazione, è il patto di non concorrenza disciplinato dall’art. 2125 c.c.: il patto deve risultare da atto scritto, prevedere un corrispettivo, essere limitato per oggetto, tempo e luogo. La sua durata non può eccedere cinque anni per dirigenti e tre per altre categorie. La violazione del patto espone il lavoratore al risarcimento del danno e, di norma, alla restituzione del corrispettivo eventualmente erogato in via anticipata. Vanno infine ricordate la disciplina delle rinunzie e transazioni (art. 2113 c.c.), che impone forme e termini per la validità degli accordi tombali, e la cumulabilità delle indennità (art. 2123 c.c.).

Articoli chiave da consultare

Casi pratici e errori frequenti

Tizio, impiegato di terzo livello CCNL Commercio con sei anni di anzianità, rassegna le dimissioni con preavviso di trenta giorni come da contratto collettivo. Il datore lo libera dopo dieci giorni: Tizio matura il diritto all’indennità per i venti giorni non lavorati. Caia, infermiera dipendente, non riceve lo stipendio per tre mensilità consecutive: dopo la diffida senza esito, rassegna le dimissioni per giusta causa, ottenendo il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore e alla NASpI. Sempronio, ricevuta una sanzione disciplinare, si dimette il giorno stesso senza preavviso e senza giustificare la giusta causa: il datore può trattenere dal TFR l’indennità sostitutiva, salvo l’esito di un eventuale giudizio. Un errore ricorrente è consegnare le dimissioni cartacee firmate: senza la trasmissione telematica le dimissioni sono inefficaci, anche se il lavoratore smette di presentarsi al lavoro. In quel caso il datore deve attivare il licenziamento per assenza ingiustificata, con il procedimento disciplinare previsto. Altro errore frequente è omettere il preavviso pur in presenza di un nuovo lavoro già firmato: la conseguenza è il pagamento dell’indennità sostitutiva, che può essere trattenuta direttamente dal TFR e dalla busta paga finale. Per le ipotesi di dimissioni in periodo di gravidanza è essenziale rispettare la convalida presso l’Ispettorato: in mancanza, il datore non può ritenere cessato il rapporto.

Domande frequenti

Si possono ritirare le dimissioni dopo averle inviate?

Sì, entro sette giorni dalla data di trasmissione. Il lavoratore può revocare le dimissioni utilizzando la stessa procedura telematica con cui le ha rassegnate. La revoca, una volta inviata, ripristina automaticamente il rapporto come se le dimissioni non fossero mai state presentate. Decorso il termine la revoca non ha effetto, salvo accordo con il datore per la riassunzione del lavoratore.

La giusta causa va provata in giudizio?

Sì. Sia il lavoratore che si dimette per giusta causa sia il datore che licenzia per giusta causa devono dimostrare in giudizio l’esistenza del fatto grave addotto. L’onere della prova grava su chi invoca la giusta causa. In mancanza di prova il recesso resta valido come ordinario, con obbligo di pagare l’indennità sostitutiva del preavviso. La valutazione del giudice si fonda sui criteri di gravità, proporzionalità e impossibilità di prosecuzione del rapporto.

Il preavviso può essere lavorato in regime di ferie?

No. La giurisprudenza è costante nel ritenere che il preavviso non possa coincidere con il periodo di ferie maturate. Le ferie, finalizzate al recupero psicofisico, e il preavviso, finalizzato alla transizione organizzativa, hanno natura e funzione distinte. Le ferie non godute residue al momento della cessazione vanno monetizzate separatamente attraverso il pagamento delle relative giornate alla retribuzione globale di fatto.

L’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta a contribuzione?

Sì. L’indennità sostitutiva è assoggettata a contribuzione previdenziale ordinaria e a tassazione IRPEF nella busta paga finale, secondo le regole ordinarie. Concorre inoltre alla determinazione del trattamento di fine rapporto. Va distinta dall’incentivo all’esodo, che segue invece il regime di tassazione separata. Le voci accessorie come ratei di tredicesima e quattordicesima e premi continuativi rientrano nel calcolo.

Il lavoratore in malattia può essere licenziato?

Non durante il periodo di comporto, che varia per CCNL e dipende dall’anzianità di servizio. Superato il comporto il datore può procedere con licenziamento per superamento del periodo di comporto, atto distinto dal licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo. Restano validi i divieti per cause discriminatorie ex art. 15 L. 300/1970 e le tutele specifiche per maternità e infortuni gravi.

Quanto vale l’indennità di mancato preavviso ai fini fiscali?

L’indennità è imponibile IRPEF nell’anno di percezione, con applicazione delle aliquote ordinarie sulla busta paga finale. Viene anche assoggettata a contribuzione previdenziale piena. Sul TFR matura un’incidenza autonoma. Per i lavoratori dipendenti vicini alla pensione, l’indennità può essere trattata come “ultima retribuzione” ai fini del calcolo dei contributi figurativi nei termini stabiliti dalla normativa previdenziale.

Risorse correlate

Per approfondire i singoli istituti consulta i nostri commenti agli articoli: Art. 2118 c.c. e Art. 2119 c.c.. Le tematiche collegate sono trattate nelle guide su licenziamento per giusta causa, patto di non concorrenza e procedura disciplinare, con i commenti agli articoli dello Statuto dei Lavoratori e alle norme del Codice Civile in materia di rapporti di lavoro.

Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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