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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 9 dello Statuto dei Lavoratori riconosce ai lavoratori, attraverso le loro rappresentanze, il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. È una norma di portata generale che attribuisce ai lavoratori un ruolo attivo nella gestione della sicurezza, anticipando e fondando l'attuale sistema partecipativo previsto dal Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, TUSL). La disposizione si raccorda con l'articolo 32 della Costituzione, che eleva la salute a diritto fondamentale, e con l'articolo 2087 del codice civile, che impone al datore di lavoro di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro. L'articolo 9 dello Statuto rappresenta dunque l'asse partecipativo del sistema: la sicurezza non è solo un dovere unilaterale del datore, ma una responsabilità condivisa che richiede informazione, consultazione, partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Il Testo Unico Sicurezza ha sviluppato questo principio attraverso la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), introdotta dall'articolo 47 del D.Lgs. 81/2008. Il RLS è eletto o designato in tutte le aziende, anche con un solo lavoratore (RLS Territoriale ex articolo 48 per le PMI), e ha diritti specifici: accesso ai luoghi di lavoro, consultazione preventiva nella valutazione dei rischi, consultazione sulla designazione del medico competente e degli addetti alle emergenze, ricezione delle informazioni e della documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi, formazione adeguata. Le decisioni in materia di sicurezza devono essere assunte coinvolgendo il RLS, pena la responsabilità del datore. La violazione dell'articolo 9 può integrare condotta antisindacale ex articolo 28 dello Statuto se la negazione dei diritti del RLS o delle rappresentanze coincide con un comportamento ostativo della libertà sindacale. Sul piano del TUSL, le omissioni del datore in materia di consultazione e partecipazione sono sanzionate con pene amministrative e, in alcuni casi, penali. La giurisprudenza ha esteso il perimetro della tutela includendo la prevenzione dello stress lavoro-correlato (obbligo introdotto dall'articolo 28 del TUSL), del mobbing e delle molestie sul lavoro, in linea con la Convenzione ILO n. 190 del 2019 ratificata dall'Italia con L. 4/2021. Il diritto di controllo dei lavoratori si esercita anche attraverso le riunioni periodiche ex articolo 35 del TUSL, alle quali partecipano datore, RSPP, medico competente e RLS.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 9 L. 300/1970 Statuto Lavoratori — Tutela della salute e dell’integrità fisica

In vigore dal 20/05/1970

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Commento

L'articolo 9 dello Statuto rappresenta il fondamento normativo del modello partecipativo italiano in materia di sicurezza sul lavoro. La sua importanza non si misura tanto nella formulazione testuale, asciutta e di principio, quanto nel sistema che da essa è stato sviluppato. La norma del 1970 ha rotto un paradigma autoritario in cui la sicurezza era affare esclusivo del datore, sottratto alla discussione con i lavoratori e visto come componente del potere direttivo. Lo Statuto ha riconosciuto che i lavoratori, in quanto destinatari diretti del rischio professionale, devono poter partecipare attivamente alla sua gestione, non solo come destinatari passivi di prescrizioni ma come soggetti propositivi.

Il Testo Unico Sicurezza ha sviluppato questa intuizione costruendo una rete capillare di rappresentanze. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è oggi presente in ogni azienda, eletto o designato dai lavoratori stessi. Nelle aziende fino a 15 dipendenti, in mancanza di RLS aziendale opera il RLS Territoriale (RLST) ex articolo 48 del TUSL, finanziato attraverso un contributo aziendale e gestito dagli organismi paritetici di settore. Nelle aziende con più di 15 dipendenti il numero di RLS varia in funzione delle dimensioni: uno fino a 200 lavoratori, tre da 201 a 1.000, sei oltre i 1.000. I diritti del RLS sono ampi: accesso ai luoghi di lavoro, consultazione preventiva sulla valutazione dei rischi e sul Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), partecipazione alle riunioni periodiche, possibilità di formulare proposte e richieste di intervento.

Il dialogo tra articolo 9 dello Statuto e TUSL è continuamente alimentato dalla giurisprudenza. La Cassazione penale ha più volte chiarito che il mancato coinvolgimento del RLS nella valutazione dei rischi può integrare il reato contravvenzionale di cui all'articolo 55 del TUSL e, in caso di infortunio, costituire elemento di colpa specifica ai fini della responsabilità ex articoli 589 e 590 del codice penale. Anche sul fronte civilistico, l'omessa consultazione del RLS può fondare la responsabilità contrattuale ex articolo 2087 del codice civile per inadempimento dell'obbligo di sicurezza. La Corte costituzionale, con la sentenza 28 gennaio 2014 n. 12, ha ribadito la centralità della partecipazione dei lavoratori nella tutela della salute, qualificandola come parte integrante del diritto fondamentale di cui all'articolo 32 della Costituzione.

L'evoluzione recente ha esteso il perimetro della tutela. La direttiva quadro 89/391/CEE e i regolamenti settoriali europei hanno introdotto la cultura della prevenzione partecipata. Lo stress lavoro-correlato è oggi oggetto di obbligo valutativo specifico ex articolo 28 del TUSL, con linee guida elaborate dall'INAIL e dall'INL. Il mobbing e le molestie sul lavoro sono entrati nel perimetro della tutela attraverso la Convenzione ILO n. 190 del 2019, ratificata dall'Italia con la Legge 4/2021, che impone politiche aziendali di prevenzione e meccanismi di segnalazione. Anche la gestione delle pandemie (esperienza Covid-19) ha valorizzato il ruolo del RLS nella partecipazione alla redazione dei protocolli aziendali, come emerso dai Protocolli condivisi del marzo 2020.

Sul piano sanzionatorio, la violazione del diritto di partecipazione ex articolo 9 dello Statuto e degli articoli 47-50 del TUSL espone il datore a sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, a responsabilità penale. Il ricorso all'articolo 28 dello Statuto per condotta antisindacale è ammissibile quando la negazione dei diritti del RLS coincida con la compressione della libertà sindacale (per esempio negazione delle ore di permesso, ostacolo all'accesso ai luoghi di lavoro, ritorsioni). Nei contesti complessi (multinazionali, aziende con sistemi di gestione integrati, contesti ad alto rischio come edilizia, chimica, sanità), è opportuno costruire un dialogo strutturato tra datore, RSPP, medico competente e RLS, formalizzato attraverso riunioni periodiche, verbali, piani di miglioramento. In caso di controversie o di omissioni significative del datore, l'assistenza legale qualificata e il ricorso agli organismi paritetici di settore costituiscono strumenti efficaci per ripristinare la legalità della partecipazione.

Prassi e linee guida

· Registro nazionale degli organismi paritetici per sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Il Ministero del Lavoro gestisce il Repertorio degli organismi paritetici costituiti da associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, che svolgono funzioni di formazione, assistenza e sorveglianza in materia di salute e sicurezza. Tali organismi, previsti dal D.Lgs. 81/2008 in continuità con l'art. 9 St. Lav., hanno il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.

Leggi il documento su www.lavoro.gov.it

· Obbligatorietà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro ha chiarito le condizioni di obbligatorietà dell'elezione del RLS nelle unità produttive, in attuazione del diritto dei lavoratori di controllare l'applicazione delle norme di sicurezza riconosciuto dall'art. 9 St. Lav. Il RLS ha accesso ai luoghi di lavoro, può partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e ricevere le informazioni e la documentazione pertinente.

Leggi il documento su www.lavoro.gov.it

Casi pratici

Caso 1: Omessa consultazione del RLS sulla nuova organizzazione e infortunio

Un'azienda manifatturiera riorganizza una linea produttiva senza consultare il RLS e senza aggiornare il DVR. Un operaio si infortuna durante l'utilizzo di una nuova attrezzatura. La Procura contesta al datore i reati di lesioni colpose ex articolo 590 del codice penale e violazione degli articoli 28 e 50 del TUSL. In giudizio emerge che il RLS non era stato consultato e che il rischio specifico non era stato valutato. Il datore è condannato penalmente e civilmente, anche per inadempimento dell'obbligo di sicurezza ex articolo 2087 del codice civile. L'INAIL esercita azione di regresso per le prestazioni erogate al lavoratore infortunato. Sul piano amministrativo l'INL applica le sanzioni per omessa valutazione e consultazione.

Caso 2: Stress lavoro-correlato non valutato e patologia conseguente

Una dipendente di un call center, sottoposta per anni a turni intensivi e a obiettivi commerciali pressanti, sviluppa una sindrome ansioso-depressiva diagnosticata e attestata dal medico curante. L'azienda non aveva mai effettuato la valutazione dello stress lavoro-correlato ex articolo 28 TUSL né consultato il RLS sull'organizzazione del lavoro. La lavoratrice agisce per il risarcimento del danno biologico e morale ex articolo 2087 del codice civile. Il giudice del lavoro accerta l'inadempimento e condanna l'azienda al risarcimento. La sentenza richiama la centralità della valutazione dei rischi psicosociali e del coinvolgimento del RLS. In casi simili è prudente rivolgersi ad assistenza legale qualificata per impostare correttamente la prova del nesso causale tra organizzazione del lavoro e patologia.

Domande frequenti

Chi è il RLS e cosa può fare?

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura prevista dall'articolo 47 del D.Lgs. 81/2008 (TUSL), eletto o designato dai lavoratori in tutte le aziende. Ha diritto di accedere ai luoghi di lavoro, di essere consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi e sulla designazione del medico competente, di ricevere informazioni e documentazione aziendale inerenti alla sicurezza, di partecipare alle riunioni periodiche ex articolo 35 TUSL, di formulare proposte e segnalazioni. Nelle PMI può essere sostituito dal RLS Territoriale ex articolo 48. Il datore deve garantire formazione adeguata e tempi necessari per lo svolgimento delle attività.

Posso rifiutarmi di svolgere una mansione che ritengo pericolosa?

Sì, in presenza di pericolo grave e immediato. L'articolo 44 del TUSL riconosce al lavoratore il diritto di allontanarsi dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, nonché di non riprendere la propria attività in una situazione di pericolo grave e immediato. Il diritto va esercitato con prudenza e responsabilità, segnalando immediatamente al datore o al preposto la situazione di rischio e cooperando per la sua eliminazione. L'esercizio legittimo del diritto non può comportare conseguenze pregiudizievoli per il lavoratore. Per situazioni complesse è opportuno consultare il RLS o, in caso di controversie, ricorrere ad assistenza legale qualificata.

Il datore può non convocare il RLS alle riunioni di valutazione dei rischi?

No. L'articolo 50 del TUSL impone la consultazione preventiva del RLS in ordine alla valutazione dei rischi, alla designazione del medico competente e degli addetti alle emergenze, all'organizzazione della formazione. La consultazione deve essere documentata e tempestiva: una consultazione meramente formale o successiva all'adozione delle decisioni è considerata insufficiente dalla giurisprudenza. L'omessa consultazione è sanzionata in via amministrativa e può integrare elemento di colpa specifica in caso di infortunio. Il RLS può ricorrere agli organismi paritetici o all'INL per segnalare l'omissione.

Lo stress lavoro-correlato rientra negli obblighi di sicurezza?

Sì. L'articolo 28 del TUSL include espressamente lo stress lavoro-correlato tra i rischi da valutare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). La valutazione segue le linee guida elaborate dall'INAIL e si articola in fase preliminare (analisi degli indicatori oggettivi: assenze, infortuni, turnover) e fase approfondita (questionari, interviste). Il RLS partecipa attivamente alla valutazione. Se emergono fattori di rischio significativi, il datore deve adottare misure correttive (riorganizzazione, formazione manageriale, supporto psicologico). L'omessa valutazione è sanzionata dal TUSL ed espone il datore a responsabilità in caso di patologie da stress.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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