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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 1 del D.Lgs. 81/2008 dichiara che il decreto attua la delega contenuta nell’art. 1 della L. 123/2007 per il riassetto e la riforma delle norme su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, raccolte in un testo unico.
  • Le finalità sono perseguite nel rispetto delle direttive comunitarie, delle convenzioni internazionali, dell’art. 117 della Costituzione e degli statuti speciali, con uniformità della tutela su tutto il territorio nazionale.
  • La norma garantisce i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo a differenze di genere, età e condizione dei lavoratori immigrati.
  • Nelle materie di competenza regionale concorrente, le disposizioni del decreto si applicano in via sostitutiva e cedevole fino all’entrata in vigore della normativa regionale, fermi i principi fondamentali statali.
  • Gli atti attuativi rispettano i principi del Codice della privacy (allora D.Lgs. 196/2003, oggi letto in combinato con il GDPR e con il D.Lgs. 101/2018).
  • L’articolo non contiene obblighi diretti per datore di lavoro o lavoratore, ma fissa la cornice costituzionale, comunitaria e di riparto delle competenze entro cui leggere l’intero TU Sicurezza (artt. 2 ss.).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Finalità

In vigore dal 15/05/2008

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell’ articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all’ articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

2. In relazione a quanto disposto dall’ articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall’ articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 , le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo comma , della Costituzione.

3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 . Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle diposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: – Il testo dell’ art. 76 della Costituzione è il seguente: «Art.

76. L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». – L’ art. 87 della Costituzione conferisce, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. – Il testo dell’ art. 117 della Costituzione è il seguente: «Art.

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull’istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informatico statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; Governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.». – Il testo della legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2007, n.

185. – Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), è pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1955, n.

158. – Il testo del decreto del Presedente delle Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1956, n. 78, supplemento ordinario. – Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l’igiene del lavoro), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956, n. 105, supplemento ordinario. – Il testo del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE , n. 82/605/CEE , n. 83/477/CEE , n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE , in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’ art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212 ), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1991, n. 200, supplemento ordinario. – Il testo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE , 89/654/CEE , 89/655/CEE , 89/656/CEE , 90/269/CEE , 90/270/CEE , 90/394/CEE , 90/679/CEE , 93/88/CEE , 95/63/CE , 97/42/CE , 98/24/CE , 99/38/CE , 99/92/CE , 2001/45/CE , 2003/10/CE , 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario. – Il testo del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1995, n. 21, supplemento ordinario. – Il testo del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223, supplemento ordinario. – Il testo del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223, supplemento ordinario. – Il testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’ art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 ), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n.

140. – Il testo dell’ art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all’art. K. 3 del Trattato sull’Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l’interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre

1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica), è il seguente: «Art. 11 (Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica). –

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, del codice penale ; b) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati relativi alla tutela dell’incolumità pubblica previsti dal titolo sesto del libro secondo del codice penale ; c) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro; d) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell’ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , dalla legge 14 luglio 1965, n. 963 , dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979 , dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 , dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 , dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 , dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 , dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 , dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 , e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 ; e) prevedere che i soggetti di cui all’alinea del presente comma sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; prevedere l’esclusione della responsabilità dei soggetti di cui all’alinea del presente comma nei casi in cui l’autore abbia commesso il reato nell’esclusivo interesse proprio o di terzi; f) prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei soggetti indicati nell’alinea del presente comma; g) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinquanta milioni e non superiore a lire tre miliardi stabilendo che, ai fini della determinazione in concreto della sanzione, si tenga conto anche dell’ammontare dei proventi del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, prevedendo altresì che, nei casi di particolare tenuità del fatto, la sanzione da applicare non sia inferiore a lire venti milioni e non sia superiore a lire duecento milioni; prevedere inoltre l’esclusione del pagamento in misura ridotta; h) prevedere che gli enti rispondono del pagamento della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o del patrimonio sociale; i) prevedere la confisca del profitto o del prezzo del reato, anche nella forma per equivalente; l) prevedere, nei casi di particolare gravità, l’applicazione di una o più delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie: 1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; 3) interdizione anche temporanea dall’esercizio dell’attività ed eventuale nomina di altro soggetto per l’esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione dell’attività è necessaria per evitare pregiudizi ai terzi; 4) divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione; 5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi; 6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi; 7) pubblicazione della sentenza; m) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e l) si applicano soltanto nei casi e per i tempi espressamente considerati e in relazione ai reati di cui alle lettere a), b) c) e d) commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal presente articolo; n) prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera g) è diminuita da un terzo alla metà ed escludere l’applicabilità di una o più delle sanzioni di cui alla lettera l) in conseguenza dell’adozione da parte dei soggetti di cui all’alinea del presente comma di comportamenti idonei ad assicurare un’efficace riparazione o reintegrazione rispetto all’offesa realizzata; o) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera l) sono applicabili anche in sede cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti; p) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera l), la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei confronti della persona fisica responsabile della violazione, e prevedere inoltre l’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g) e i) e, nei casi più gravi, l’applicazione di una o più delle sanzioni di cui alla lettera l) diverse da quelle già irrogate, nei confronti dell’ente nell’interesse o a vantaggio del quale è stata commessa la violazione; prevedere altresì che le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nell’ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera l) sono state applicate in sede cautelare ai sensi della lettera o); q) prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli enti sono applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che per il procedimento di accertamento della responsabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale , assicurando l’effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale; r) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e l) si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a), b) c) e d) e che l’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile ; s) prevedere l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un’Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti dei soggetti di cui all’alinea del presente comma; t) prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, che sia assicurato il diritto dell’azionista, del socio o dell’associato ai soggetti di cui all’alinea del presente comma, nei confronti dei quali sia accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), di recedere dalla società o dall’associazione o dall’ente, con particolari modalità di liquidazione della quota posseduta, ferma restando l’azione di risarcimento di cui alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con cui tale diritto può essere esercitato e prevedere che la liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al momento del recesso determinato a norma degli articoli 2289, secondo comma, e 2437 del codice civile ; prevedere altresì che la liquidazione della quota possa aver luogo anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere che in tal caso il recedente, ove non ricorra l’ipotesi prevista dalla lettera l), numero 3), debba richiedere al Presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle attività necessarie per la liquidazione della quota, compresa la capacità di stare in giudizio; agli oneri per la finanza pubblica derivanti dall’attuazione della presente lettera si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi previsti nello stato di previsione del Ministero della giustizia; u) prevedere che l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche e delle società, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), sia deliberata dall’assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a lire cinquecento milioni e di almeno di un quarantesimo negli altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi di rinuncia o di transazione dell’azione sociale di responsabilità; v) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell’azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di cui all’alinea del presente comma, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalità diretto tra il fatto che ha determinato l’accertamento della responsabilità del soggetto ed il danno subito; prevedere che la disposizione non operi nel caso in cui il reato è stato commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; z) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera v) si applicano anche nell’ipotesi in cui l’azione di risarcimento del danno è proposta contro l’azionista, il socio o l’associato ai soggetti di cui all’alinea del presente comma che sia stato consenziente o abbia svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, anteriormente alla commissione del fatto che ha determinato l’accertamento della responsabilità dell’ente.

2. Ai fini del comma 1, per «persone giuridiche» si intendono gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri.

3. Il Governo è altresì delegato ad emanare, con il decreto legislativo di cui al comma 1, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.». – Il testo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 ), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235, supplemento ordinario. – Il testo della direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 , sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’ art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) , è. pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L

159. Entrata in vigore il 30 aprile

2004. – Il testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187 (Rettifica di errori materiali contenuti nella Del.Aut.en.el. e gas 4 agosto 2005, n. 177/05. ( Deliberazione n. 187/05 )), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n.

222. – Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2005, n.

220. – Il testo della direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006 , sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell’ art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) , è pubblicato nella G.U.U.E. 27 aprile 2006, n. L

114. Entrata in vigore il 27 aprile

2006. – Il testo della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2006), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40, supplemento ordinario. – Il testo del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2008, n.

9. Note all’art. 1: – Il testo dell’art. 1 della citata legge n. 123 del 2007 , è il seguente: «Art. 1 (Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro). –

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all’ art. 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali: a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall’ art. 117 della Costituzione ; b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione, come già indicati nell’art. 1, comma 2, e nell’art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni, nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , nonché assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa in materia ambientale; c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo: 1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività; 2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i principi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003 ; d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese; previsione di forme di unificazione documentale; e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo; f) riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso: 1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l’utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l’eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 ; 2) determinazione delle sanzioni penali dell’arresto e dell’ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell’ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell’ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell’arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità, della pena dell’arresto fino a tre anni ovvero dell’ammenda fino a euro centomila negli altri casi; 3) previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale; 4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate; 5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale , i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale; 6) previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali; g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo; h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro; i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all’emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonché ridefinizione dei compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita e di norma paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di cui all’ art. 117 della Costituzione , della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento; l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente; m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati; n) definizione di un assetto istituzionale fondato sull’organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi; o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne; p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione attraverso: 1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale; 2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri siano sostenuti dall’INAIL, nell’ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell’Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure; 3) la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all’interno dell’attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di autonomia didattica e finanziaria; q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei principi di cui all’ art. 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 , e dell’ art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni, al fine di rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati verificati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento; r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione all’adozione delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici; s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a: 1) migliorare l’efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l’adozione di meccanismi che consentano di valutare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica; 2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l’assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; 3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto; t) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia; u) rafforzare e garantire le tutele previste dall’ art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 ; v) introduzione dello strumento dell’interpello previsto dall’ art. 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 , e successive modificazioni, relativamente a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta.

3. I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.

4. I decreti di cui al presente articoli sono adottati nel rispetto della procedura di cui all’ art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera s) del comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera l) del comma 2, nonché gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.

5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

7. Dall’attuazione dei criteri di delega recati dal presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

7-bis. Per l’attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera p), è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008.». – Per il testo dell’ art. 117 della Costituzione , si veda nota alle premesse. – Il testo dell’ art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), è il seguente: «Art. 16 (Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome). – 1.-2. (Omissis).

3. Ai fini di cui all’ art. 117, quinto comma, della Costituzione , le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l’adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all’art. 11, comma 8, secondo periodo.». – Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.

Cosa stabilisce davvero la norma

L’art. 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 è la disposizione di apertura del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (TUSL) e ha una funzione tipica delle norme programmatiche: non impone un singolo obbligo né definisce una sanzione, ma indica il perché e il come dell’intervento normativo. Il comma 1 dichiara che il decreto attua la delega conferita al Governo dall’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, con tre finalità tra loro intrecciate: il riassetto delle norme previgenti, la riforma del sistema e il riordino in un unico testo normativo. Il legislatore, in altre parole, ha voluto sostituire un panorama frammentato (D.P.R. 547/1955, D.P.R. 303/1956, D.Lgs. 277/1991, D.Lgs. 626/1994 e altre fonti settoriali) con un corpo coordinato, capace di parlare insieme alle imprese, alle pubbliche amministrazioni, ai lavoratori e ai loro rappresentanti.

Il comma 1 specifica inoltre che le finalità sono perseguite nel rispetto delle normative comunitarie (oggi: dell’Unione europea) e delle convenzioni internazionali in materia, in conformità all’art. 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Ne discende un parametro interpretativo importante: ogni dubbio sull’applicazione del TU va sciolto leggendo la norma interna come attuazione del diritto eurounitario (in particolare della Direttiva quadro 89/391/CEE e delle direttive figlie) e nel rispetto del riparto costituzionale di competenze.

Le tre direttrici della riforma: riassetto, riforma, novellazione

La dottrina giuslavoristica è solita riassumere lo scopo dell’art. 1 con tre verbi: riassettare, riformare, novellare. Riassettare significa raccogliere in un unico testo le disposizioni già presenti nell’ordinamento, eliminando duplicazioni e antinomie. Riformare significa innovare la disciplina, introducendo strumenti nuovi: si pensi al modello di organizzazione e gestione ex art. 30 (e al collegamento con il D.Lgs. 231/2001), al sistema della formazione strutturato per ruoli (art. 37), all’estensione soggettiva del campo di applicazione (art. 3) e all’apparato sanzionatorio rivisitato (Titolo XII, artt. 55 ss.). Novellare significa, infine, mantenere aperta la cornice: il TU prevede un complesso reticolo di decreti attuativi, accordi Stato-Regioni, linee guida e prassi che ne completano la portata.

Questa triplice direzione spiega perché il TU sia un testo vivo, modificato in modo significativo già dal D.Lgs. correttivo 3 agosto 2009, n. 106, e poi da numerosi interventi successivi (in materia di formazione, di lavoro agile, di whistleblowing, di nuovi rischi emergenti). L’art. 1 non è un fossile: è la chiave di lettura che impone all’interprete di considerare il TU come un sistema coerente, in cui ogni articolo dialoga con gli altri e con la normativa europea.

Salute e sicurezza: una nozione ampia

Il riferimento del comma 1 alla "salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori" va letto alla luce della definizione di salute contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. o), del TU: "stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d'infermità". La formula riprende quella dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e amplia l’orizzonte della tutela ben oltre la prevenzione degli infortuni. Rientrano nella tutela, oltre ai classici rischi infortunistici e di igiene industriale, anche i rischi psicosociali, lo stress lavoro-correlato (espressamente richiamato dall’art. 28), i rischi connessi alle differenze di genere e di età, e quelli legati alla condizione dei lavoratori immigrati e ai migranti stagionali.

Materie di legislazione esclusiva e concorrente: l’art. 117 Cost.

Il richiamo all’art. 117 della Costituzione è tutt'altro che decorativo. La sicurezza sul lavoro non è una materia "pura": si colloca all’incrocio tra la tutela e sicurezza del lavoro (competenza concorrente, comma 3) e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (competenza esclusiva dello Stato, comma 2, lett. m), oltre a intersecare l’ordinamento civile (comma 2, lett. l) e la previdenza sociale (comma 2, lett. o). Il legislatore statale del 2008 ha scelto di valorizzare la dimensione dei LEP: lo Stato fissa il livello minimo e uniforme di tutela, le regioni possono elevarlo ma non abbassarlo. Da qui la formula del comma 1 che evoca l’uniformità della tutela su tutto il territorio nazionale.

Il potere sostitutivo dello Stato e la cedevolezza (comma 2)

Il comma 2 disciplina ciò che accade nelle materie di competenza regionale concorrente. Il TU si applica, nell’esercizio del potere sostitutivo previsto dall’art. 117, quinto comma, Cost. e dall’art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (oggi sostituita dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234), "con carattere di cedevolezza": ciò significa che le disposizioni statali coprono il vuoto regionale e cedono il passo, perdendo efficacia, dal momento in cui la regione o la provincia autonoma adottano la propria normativa. Restano però fermi i principi fondamentali della materia ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.: la regione può regolare il dettaglio, ma non può derogare ai principi dettati dallo Stato.

Questo meccanismo, tipico delle norme statali di principio successive alla riforma del Titolo V del 2001, ha avuto un impatto pratico contenuto perché la sicurezza sul lavoro è poi stata trattata, dalla Corte costituzionale, prevalentemente come materia in cui lo Stato definisce i LEP e i principi fondamentali. Le regioni hanno legiferato soprattutto in materia di edilizia, di sanità e sicurezza nei cantieri pubblici, di formazione: settori in cui hanno potuto integrare la disciplina statale senza scalfirne il nucleo.

Privacy e trattamento dei dati (comma 3)

Il comma 3 è una norma di rinvio: gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del TU devono rispettare i principi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Oggi il richiamo va letto in combinato con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e con il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che ha adeguato il Codice privacy al GDPR. Concretamente, significa che la sorveglianza sanitaria (artt. 41 e 25), la gestione delle cartelle sanitarie e di rischio (art. 25, comma 1, lett. c), la videosorveglianza nei luoghi di lavoro, il trattamento dei dati relativi a infortuni e malattie professionali, la gestione del registro degli esposti ad agenti cancerogeni o biologici (artt. 243 e 260) sono soggetti, oltre alle regole speciali del TU, ai principi di liceità, minimizzazione, finalità, conservazione limitata e accountability previsti dal GDPR.

Rapporto con la legge delega n. 123/2007

L’art. 1 va letto insieme alla legge delega 3 agosto 2007, n. 123, scritta sull’onda emotiva delle stragi sui luoghi di lavoro del 2007 (Thyssenkrupp di Torino tra le più tragiche). La delega indicava al Governo principi e criteri direttivi precisi: tutela unica del lavoratore a prescindere dal contratto, valorizzazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, riassetto del sistema sanzionatorio, coordinamento con la responsabilità amministrativa degli enti, sostegno alla qualificazione delle imprese. Il TU costituisce l’attuazione di quei criteri e l’art. 1 ne richiama esplicitamente la matrice. Per l’interprete questo significa che, in caso di dubbio, la lettura del TU deve essere coerente con le finalità della legge delega.

Il dialogo con la normativa europea

Il riferimento del comma 1 alle "normative comunitarie" non è una clausola di stile. La gran parte degli istituti del TU recepisce direttive europee: la Direttiva quadro 89/391/CEE per i principi generali (valutazione dei rischi, informazione, formazione, sorveglianza sanitaria), e una pluralità di direttive specifiche per i rischi particolari (luoghi di lavoro, attrezzature, DPI, agenti chimici, fisici, biologici, cantieri temporanei o mobili). Quando il TU è poco chiaro, l’interprete deve ricostruire la norma comunitaria di riferimento e leggere la disposizione interna in modo conforme: è il principio di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, che la Corte di giustizia ha più volte ricordato e che la Cassazione applica costantemente in materia di sicurezza.

Implicazioni operative per le imprese

Anche se l’art. 1 è una norma di principio, dalla sua lettura discendono indicazioni operative utili per il datore di lavoro e i suoi consulenti. La prima: il TU si applica a tutti i settori e a tutti i lavoratori, salvo le deroghe espresse dell’art. 3. La seconda: il datore di lavoro che opera in più regioni deve verificare se esistono norme regionali integrative (ad esempio sui cantieri, sulla qualificazione delle imprese, sulla formazione) che si affiancano al TU nazionale. La terza: la valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria comportano sempre trattamenti di dati personali (spesso anche di dati sensibili relativi alla salute), che vanno documentati nel registro dei trattamenti, basati su una corretta base giuridica (art. 9, par. 2, lett. b, GDPR) e protetti da misure tecniche e organizzative adeguate.

Caso pratico: Alfa S.r.l. multiregionale

La Alfa S.r.l. è un’impresa edile con cantieri in Lombardia, in Emilia-Romagna e nella Provincia autonoma di Trento. Tizio, datore di lavoro, chiede al consulente quale norma applicare per la qualificazione delle imprese e la formazione dei preposti. La risposta passa proprio dall’art. 1: il TU costituisce la cornice nazionale uniforme; gli accordi Stato-Regioni in materia di formazione (in particolare quelli del 2011 e quelli successivi del 2025) costituiscono attuazione dei livelli essenziali; eventuali norme regionali (es. legge regionale lombarda sui cantieri pubblici, normativa trentina sulla qualificazione) si sovrappongono ma non possono derogare ai principi statali. Caio, RSPP, dovrà pianificare la formazione tenendo conto sia degli accordi nazionali sia delle eventuali integrazioni regionali, e dovrà documentarla per consentire i controlli ispettivi degli organi di vigilanza territoriali.

Caso pratico: Beta S.p.A. e i dati di sorveglianza sanitaria

La Beta S.p.A. ha attivato la sorveglianza sanitaria ex art. 41 per i lavoratori esposti a movimentazione manuale dei carichi e a rumore. Sempronio, medico competente, redige le cartelle sanitarie e di rischio. Il comma 3 dell’art. 1, letto con il GDPR, impone alla Beta di: indicare la base giuridica del trattamento (obbligo di legge ex GDPR, art. 6, par. 1, lett. c, ed esecuzione di obblighi in materia di sicurezza sociale e protezione sociale ex art. 9, par. 2, lett. b); fornire ai lavoratori l’informativa privacy; conservare le cartelle nel rispetto delle regole di accesso (solo medico competente e personale autorizzato); definire i tempi di conservazione (di regola almeno dieci anni dalla cessazione, salvo termini più lunghi per agenti cancerogeni e biologici); regolare il rapporto con il medico competente con un atto di nomina che integri anche la disciplina dei trattamenti.

Errori frequenti nell’applicazione

Un primo errore tipico è considerare l’art. 1 come una mera dichiarazione di intenti, priva di rilievo operativo. In realtà, la giurisprudenza più avvertita lo richiama spesso per giustificare letture estensive del TU, ad esempio quando si tratta di estendere la tutela a figure atipiche (volontari, tirocinanti, lavoratori distaccati dall’estero). Un secondo errore è ignorare il riferimento al diritto dell’Unione: di fronte a un dubbio interpretativo, è utile e talvolta necessario tornare alla direttiva di riferimento. Un terzo errore è dimenticare il dato privacy: capita ancora che il documento di valutazione dei rischi (art. 28) o la cartella di rischio (art. 25) vengano gestiti senza un’adeguata informativa o senza misure di sicurezza dei dati, esponendo l’impresa sia a contestazioni in sede ispettiva sia a sanzioni del Garante.

Sintesi conclusiva

L’art. 1 è la "porta di ingresso" del TU Sicurezza. Stabilisce il perché (riassetto e riforma del sistema), il come (in coerenza con UE, Costituzione e LEP) e il dove (su tutto il territorio nazionale, con cedevolezza nelle materie regionali concorrenti). Conoscere bene questo articolo significa saper interpretare correttamente tutti gli altri: dalla nozione di datore di lavoro (art. 2) al campo di applicazione (art. 3), dalla valutazione dei rischi (artt. 17 e 28) alla sorveglianza sanitaria (art. 41), dall’apparato sanzionatorio (artt. 55 ss.) all’organizzazione esimente ex art. 30 in combinato con il D.Lgs. 231/2001. Per il datore di lavoro, per l’RSPP e per il consulente, l’art. 1 è la mappa: indica la direzione, ma non sostituisce l’analisi puntuale degli articoli operativi.

Domande frequenti

L’art. 1 del D.Lgs. 81/2008 contiene obblighi diretti per il datore di lavoro?

No. L’art. 1 è una norma programmatica e di principio: fissa le finalità del TU, lo aggancia alla delega della L. 123/2007, alla Costituzione, alle direttive UE e ai principi del Codice privacy. Gli obblighi operativi del datore di lavoro stanno negli articoli successivi (in particolare artt. 17, 18, 28 e ss.). L’art. 1, però, è essenziale come chiave di lettura sistematica: orienta l’interprete quando una disposizione del TU è ambigua.

Cosa significa che le disposizioni del TU si applicano con 'carattere di cedevolezza' nelle regioni?

Significa che, nelle materie di competenza regionale concorrente, le norme del TU coprono il vuoto normativo regionale fino a quando la regione o la provincia autonoma non adottano una propria disciplina. Una volta entrata in vigore la normativa regionale, le disposizioni statali corrispondenti perdono efficacia, fermo restando il rispetto dei principi fondamentali statali. Sui livelli essenziali delle prestazioni (LEP), invece, la competenza resta esclusiva dello Stato e la disciplina nazionale è inderogabile in pejus.

Il richiamo al D.Lgs. 196/2003 nel comma 3 è ancora attuale dopo il GDPR?

Il richiamo va letto in combinato con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e con il D.Lgs. 101/2018, che ha adeguato il Codice privacy alla normativa europea. In pratica, tutti gli adempimenti del TU che comportano trattamento di dati personali (sorveglianza sanitaria, cartelle di rischio, registri degli esposti, formazione, videosorveglianza, gestione infortuni) devono rispettare i principi del GDPR: base giuridica adeguata, informativa, minimizzazione, sicurezza dei dati e tempi di conservazione coerenti con la disciplina speciale del TU.

Come si lega l’art. 1 del D.Lgs. 81/2008 alla legge delega n. 123/2007?

Il comma 1 dichiara espressamente che il decreto attua l’art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123. La delega indicava i criteri direttivi: tutela unica del lavoratore a prescindere dal contratto, valorizzazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (RLS e RLST), riassetto sanzionatorio, coordinamento con la responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 e sostegno alla qualificazione delle imprese. In caso di dubbio interpretativo, l’art. 1 impone di leggere il TU in modo coerente con quelle finalità.

Il TU Sicurezza si applica anche se esiste una normativa regionale o provinciale più specifica?

Sì, il TU costituisce la cornice nazionale di principio e di LEP. Le normative regionali e provinciali possono integrare la disciplina (ad esempio su cantieri, qualificazione delle imprese, formazione) ma non possono abbassare il livello di tutela. Un datore di lavoro che opera in più regioni deve quindi rispettare sia il TU sia le eventuali norme regionali più rigorose; un consulente prudente verifica entrambi i livelli prima di redigere il DVR o di pianificare la formazione.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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