- L’art. 3-bis disciplina l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 alle organizzazioni di volontariato della protezione civile iscritte nell’elenco nazionale.
- I volontari sono equiparati ai lavoratori per gli obblighi di formazione, informazione e addestramento specifici per le attività operative.
- La sorveglianza sanitaria è prevista in forma semplificata rispetto al regime ordinario: controllo sanitario basale, non piena sorveglianza ex art. 41 SIC.
- Il coordinatore della protezione civile assume funzioni analoghe a quelle del datore di lavoro per i profili di sicurezza durante le attività operative.
- Le regioni e le province autonome possono emanare disposizioni specifiche in materia di controllo sanitario per questo settore.
Art. 3 bis D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Organizzazioni di volontariato della protezione civile
In vigore dal 15/05/2008
1. Ai fini del presente articolo, si intende per: a) «organizzazione di protezione civile»: le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore ((, ivi compresi i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile,)) che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale e le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile ((iscritti)) nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all’articolo 34 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ; b) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle ((attività operative nonché)) all’identificazione e alla eliminazione o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi; c) «informazione»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all’identificazione, alla eliminazione o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative; d) «addestramento»: complesso di attività dirette a far apprendere l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento; e) «controllo sanitario»: insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente articolo, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell’ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 in materia di sorveglianza sanitaria.
2. Ai fini dell’applicazione del presente decreto: a) il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività di cui ai commi 3 e 4, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e informazione, alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione; b) il legale rappresentante delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), è tenuto all’osservanza degli obblighi di cui ai ((commi 3 e 4)) , salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.
3. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), curano che il volontario ((aderente, nell’ambito)) degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità ((competenti e)) sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, ((nel rispetto di standard minimi di sicurezza definiti a livello nazionale con direttiva ai sensi dell’articolo 15 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ,)) nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi previsti dal (( codice in materia)) di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario può essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate.
4. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), curano che il volontario aderente, nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
5. Le sedi delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un’attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro.
6. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell’ambito dell’attività di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al presente decreto in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel presente decreto, affinchè siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.
7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d’Aosta l’individuazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), nonché degli organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana e al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e dei Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, avviene a cura delle autorità competenti della protezione civile, che stabiliscono altresì le modalità di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.
8. Lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del presente decreto, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, avviene secondo le modalità definite dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 , e successive modificazioni e integrazioni.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana nonché agli organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e ai Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni delle medesime province autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
10. L’organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana, ivi comprese le disposizioni in materia di caratteristiche, visibilità e sicurezza dell’uniforme identificativa, comprende una articolazione di compiti e responsabilità, a livello centrale e territoriale, conforme al principio di effettività di cui all’articolo 299 del presente decreto.
11. Resta fermo che al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’ articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del medesimo Corpo.
12. L’applicazione delle disposizioni del presente articolo non può ((comportare l’omissione)) o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 .
13. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’Autorità politica delegata in materia di protezione civile, ((adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, formulata previo parere della Conferenza unificata,)) possono essere definite ulteriori misure relative all’informazione, alla formazione, all’addestramento, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuali idonei, al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, nel rispetto dei livelli generali di tutela ((della salute e della sicurezza)) previsti dal presente articolo.
13-bis. ((Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3-bis, ultimo periodo, in relazione agli obblighi di cui al presente articolo, gli articoli 55, 56 e 59 del presente decreto non si applicano ai rappresentanti legali e ai volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco. I rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , non possono essere equiparati al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, anche ai fini di cui agli articoli 18 e 19 del presente decreto.))
13-ter. ((Il rappresentante legale delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), per la violazione degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell’interdizione dall’esercizio delle attività di protezione civile da sei mesi a due anni.))
13-quater. ((Nei casi previsti dal comma 13-ter, se la violazione è commessa dal rappresentante legale dell’organizzazione di volontariato di protezione civile che sia anche sindaco di un comune, si applica esclusivamente la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000.))
13-quinquies. ((Il volontario, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), per la violazione degli obblighi di cui ai commi 2, lettera a), 3 e 4 è punito con la sanzione dell’interdizione dall’esercizio delle attività di protezione civile da uno a sei mesi.))
13-sexies. ((All’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies si provvede ai sensi di quanto previsto dal presente decreto. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al primo periodo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente))
Ambito soggettivo: chi sono le organizzazioni coinvolte
L’art. 3-bis si applica alle organizzazioni di volontariato della protezione civile iscritte nell’elenco nazionale di cui all’art. 34 del Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018). Rientrano nella disciplina le organizzazioni di volontariato, le reti associative, gli enti del Terzo settore, inclusi i gruppi comunali, intercomunali e provinciali, nonché le altre forme di volontariato organizzato che annoverano la protezione civile tra le proprie attività di interesse generale. La particolarità del contesto, volontariato organizzato, attività per definizione non retribuita, ha giustificato un regime adattato rispetto al campo di applicazione generale dell’art. 3 SIC, pur muovendosi nel medesimo sistema di prevenzione.
Definizioni operative: formazione, informazione e addestramento
La norma introduce definizioni autonome di formazione, informazione e addestramento calibrate sul contesto della protezione civile. La formazione è il processo educativo volto ad acquisire competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative e per la gestione dei rischi. L'informazione riguarda le conoscenze utili all’identificazione e riduzione dei rischi durante le operazioni. L'addestramento consiste nell’apprendimento pratico dell’uso corretto di attrezzature, macchinari, impianti e dispositivi di protezione individuale. Queste definizioni allineano il vocabolario del settore con quello del D.Lgs. 81/2008, facilitando l’applicazione delle misure di prevenzione in un contesto operativo spesso straordinario e imprevedibile.
Il controllo sanitario: un regime semplificato
L’art. 3-bis prevede il controllo sanitario quale misura generale di prevenzione distinto dalla sorveglianza sanitaria piena di cui all’art. 41 SIC. Il controllo sanitario si limita ad accertamenti medici basilari volti a verificare le condizioni di salute del volontario, individuati anche da disposizioni regionali specifiche per il settore. Tuttavia, i commi 6, 7 e 8 prevedono ipotesi in cui si applica la sorveglianza sanitaria ordinaria: in queste situazioni, il regime semplificato cede il passo alle regole generali. Questa costruzione a doppio binario risponde all’esigenza di non gravare eccessivamente le organizzazioni di volontariato, spesso di piccole dimensioni e con risorse limitate, mantenendo al contempo una tutela adeguata per i volontari esposti a rischi specifici.
Il coordinatore come figura analoga al datore di lavoro
Durante le attività operative, il coordinatore dell’organizzazione di protezione civile assume funzioni assimilabili a quelle del datore di lavoro per quanto riguarda gli obblighi di sicurezza. Questo meccanismo di equiparazione, tipico del D.Lgs. 81/2008 anche in altri contesti (si vedano art. 21 SIC per i lavoratori autonomi), garantisce che vi sia sempre un responsabile identificabile per l’attuazione delle misure di prevenzione. In assenza di questa finzione giuridica, le organizzazioni di volontariato sarebbero prive di un soggetto gravato dagli obblighi tipici del datore di lavoro, con evidenti lacune nella catena della responsabilità preventiva.
Profili pratici per datori di lavoro e consulenti
Per un datore di lavoro che aderisca a un’organizzazione di protezione civile aziendale, ad esempio coordinando un gruppo comunale di cui fanno parte propri dipendenti, è fondamentale distinguere i due piani normativi: quello lavoristico ordinario (D.Lgs. 81/2008 applicato al rapporto di lavoro) e quello del volontariato (art. 3-bis). I dipendenti-volontari che operano durante un’emergenza rimangono coperti dal proprio DVR aziendale per i rischi ordinari, ma durante le attività operative di protezione civile sono soggetti al regime dell’art. 3-bis. Un consulente del lavoro che assista un’impresa con dipendenti iscritti a organizzazioni di protezione civile dovrà verificare che le attività di formazione e addestramento svolte nell’ambito del volontariato siano documentate e possano essere valorizzate anche ai fini del programma formativo aziendale di sicurezza.
Domande frequenti
I dipendenti di un’azienda che svolgono attività di volontariato nella protezione civile sono tutelati dal D.Lgs. 81/2008 durante le missioni di emergenza?
Sì, ma attraverso il regime speciale dell’art. 3-bis SIC, che applica le norme di sicurezza in forma adattata al contesto del volontariato. Durante le attività operative, il coordinatore dell’organizzazione assume le funzioni analoghe al datore di lavoro.
Che differenza c'è tra il controllo sanitario dell’art. 3-bis e la sorveglianza sanitaria dell’art. 41 SIC?
Il controllo sanitario è un regime semplificato, accertamenti medici basilari, pensato per il volontariato di protezione civile. La sorveglianza sanitaria piena (art. 41 SIC) si applica solo nei casi specificamente previsti dai commi 6, 7 e 8 dell’art. 3-bis, quando i rischi lo richiedano.
Un’organizzazione di volontariato della protezione civile deve redigere il documento di valutazione dei rischi?
L’art. 3-bis non prevede espressamente un DVR in forma ordinaria, ma obbliga comunque all’adozione di misure di formazione, informazione e addestramento specifiche per i rischi delle attività operative. Le modalità concrete sono definite anche dalle disposizioni regionali di settore.
Le ore di formazione sulla sicurezza svolte in ambito di protezione civile possono essere riconosciute come formazione ai fini del D.Lgs. 81/2008 in azienda?
In linea di principio sì, se i contenuti sono coerenti con i rischi aziendali e la formazione è documentata. Il consulente del lavoro deve verificare caso per caso che i programmi soddisfino i requisiti degli accordi Stato-Regioni applicabili.
Chi è il soggetto responsabile della sicurezza durante un’operazione di protezione civile?
Il coordinatore dell’organizzazione di protezione civile assume le funzioni analoghe al datore di lavoro per i profili di sicurezza. Risponde dell’attuazione delle misure di prevenzione, della formazione e del controllo sanitario dei volontari coinvolti nell’attività operativa.