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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 10 della L. 300/1970 riconosce ai lavoratori studenti un insieme di diritti volti a conciliare la prestazione lavorativa con il percorso formativo. La norma tutela i lavoratori iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di ogni ordine e grado — primarie, secondarie, professionali — purché statali, pareggiate, legalmente riconosciute o abilitate al rilascio di titoli legali. A questi soggetti è riconosciuto il diritto a turni di lavoro agevolati per la frequenza scolastica e la preparazione agli esami, e il divieto di essere obbligati a prestazioni straordinarie o nei riposi settimanali. I lavoratori studenti — inclusi gli universitari — che devono sostenere esami hanno inoltre diritto a permessi giornalieri retribuiti. Il datore di lavoro può richiedere le certificazioni necessarie (iscrizione, calendario esami) per verificare la sussistenza delle condizioni richieste. Questi diritti si inseriscono nel più ampio sistema di conciliazione tra lavoro e formazione, integrato dai CCNL (che spesso ampliano le tutele minime), dall'art. 37 Cost. (tutela del lavoro giovanile) e dalle disposizioni del D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act) sul diritto alla formazione continua nei rapporti a tempo determinato e in apprendistato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 10 L. 300/1970 Statuto Lavoratori — Lavoratori studenti

In vigore dal 20/05/1970

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.

Commento

L'articolo 10 esprime la volontà del legislatore del 1970 di non costringere il lavoratore a scegliere tra reddito e istruzione. In un contesto storico in cui molti giovani lavoratori erano già inseriti nel mondo produttivo prima di completare il percorso scolastico, garantire turni compatibili con la frequenza scolastica e permessi retribuiti per gli esami rappresentava una tutela di natura quasi costituzionale, coerente con il diritto all'istruzione sancito dall'art. 34 Cost. La disposizione ha conservato piena attualità, sia per i lavoratori adulti che riprendono gli studi sia per i giovani che combinano scuola e lavoro part-time.

Sul piano applicativo, il diritto ai turni agevolati non implica un obbligo assoluto di soddisfare qualsiasi preferenza oraria del lavoratore, ma richiede al datore di lavoro uno sforzo organizzativo ragionevole per rendere compatibile la prestazione con la frequenza scolastica. La Corte di Cassazione ha precisato che il datore di lavoro che oppone rifiuto ingiustificato alla richiesta di turni agevolati viola l'art. 10 e può essere condannato al risarcimento del danno. I permessi retribuiti per gli esami sono un diritto soggettivo perfetto: il lavoratore che ne fa richiesta non può essere negato, purché presenti la documentazione richiesta. La retribuzione durante i permessi è quella ordinaria, senza riduzioni.

I CCNL di settore intervengono frequentemente su questa materia, ampliando le tutele minime: molti contratti prevedono permessi aggiuntivi per gli esami universitari, contributi per libri di testo o rette universitarie, e procedure semplificate per la comunicazione delle esigenze formative. Il D.Lgs. 81/2015 ha introdotto nell'apprendistato professionalizzante l'obbligo di garantire la formazione interna senza compressione dei diritti dello Statuto, rafforzando la tutela del lavoratore-studente anche nelle nuove forme contrattuali. Il datore di lavoro che sistematicamente nega i diritti previsti dall'art. 10 può essere esposto a una contestazione di condotta antisindacale ex art. 28, qualora il comportamento assuma carattere generalizzato e pregiudichi l'esercizio di un diritto riconosciuto dallo Statuto.

Casi pratici

Caso 1: Rifiuto di turno agevolato a un lavoratore iscritto a un corso serale

Un operaio di una fabbrica metalmeccanica si iscrive a un corso serale per conseguire il diploma di scuola secondaria superiore. Chiede al responsabile delle risorse umane un turno mattutino compatibile con le lezioni pomeridiane. L'azienda rifiuta adducendo esigenze organizzative generiche. Il lavoratore, con l'assistenza della propria RSA, contesta il rifiuto invocando l'art. 10. Il sindacato avvia una procedura di raffreddamento e l'azienda, per evitare il ricorso al giudice del lavoro, riorganizza i turni del reparto assegnando al lavoratore il turno mattutino. Il caso mostra che il diritto ai turni agevolati, pur richiedendo collaborazione organizzativa, è azionabile attraverso i meccanismi di relazioni industriali prima ancora del ricorso giudiziario.

Caso 2: Permesso retribuito per esame universitario negato e recupero delle retribuzioni

Una lavoratrice di un call center, iscritta a un corso di laurea triennale in giurisprudenza, chiede un permesso giornaliero retribuito per sostenere un esame di diritto privato. L'azienda nega il permesso sostenendo che l'art. 10 riguarda solo le scuole e non l'università. La lavoratrice si assenteggetta ugualmente, l'azienda trattiene le retribuzioni del giorno e avvia un procedimento disciplinare. La lavoratrice impugna entrambi i provvedimenti davanti al tribunale del lavoro. Il giudice, in applicazione letterale del secondo comma dell'art. 10 che menziona esplicitamente gli studenti universitari, condanna l'azienda a corrispondere le retribuzioni trattenute e ad annullare la sanzione disciplinare.

Domande frequenti

I permessi retribuiti per gli esami spettano anche agli studenti universitari lavoratori?

Sì. Il secondo comma dell'art. 10 estende esplicitamente i permessi giornalieri retribuiti anche ai lavoratori studenti universitari. Il diritto non è limitato agli studenti di scuola secondaria, ma copre tutti i livelli di istruzione, compresa l'università. Il datore può richiedere la documentazione che attesta la data dell'esame.

Il lavoratore studente può essere obbligato a lavorare straordinario durante il periodo degli esami?

No. L'art. 10 vieta di obbligare i lavoratori studenti a prestazioni di lavoro straordinario. Questo divieto è assoluto e non derogabile unilateralmente dal datore. Eventuali clausole contrattuali che impongano lavoro straordinario in contrasto con questo diritto sarebbero nulle per violazione di norma imperativa.

Quali documenti può richiedere il datore di lavoro per riconoscere i diritti dell'art. 10?

Il datore può richiedere le certificazioni necessarie a verificare i presupposti del diritto: certificato di iscrizione scolastica o universitaria, attestazione di frequenza, calendario degli esami o convocazione per le prove. Non può richiedere documenti sproporzionati o non pertinenti alla verifica delle condizioni previste dall'art. 10.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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