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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 6 della L. 300/1970 disciplina le visite personali di controllo sui lavoratori, ponendo un divieto generale con limitate eccezioni tassative. La tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore è il bene primario: le ispezioni fisiche della persona sono consentite soltanto quando siano indispensabili per proteggere il patrimonio aziendale in relazione alla natura degli strumenti di lavoro, delle materie prime o dei prodotti. Anche in questi casi, la norma impone tre condizioni cumulative: le visite devono avvenire all'uscita dal luogo di lavoro; devono salvaguardare dignità e riservatezza del lavoratore; devono applicarsi attraverso sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi (non individui specifici). Le modalità e le ipotesi in cui le visite possono essere effettuate devono essere concordate con le RSA o, in mancanza, con la commissione interna. In assenza di accordo, decide l'Ispettorato del Lavoro su istanza del datore, con possibilità di ricorso al Ministro del Lavoro entro trenta giorni. La norma si coordina con le tutele privacy del Garante (D.Lgs. 196/2003 e GDPR), con l'art. 2087 c.c. sulla tutela dell'integrità morale del lavoratore e con i CCNL che spesso integrano le modalità di controllo previste.

Testo dell'articoloVigente

Art. 6 L. 300/1970 Statuto Lavoratori — Visite personali di controllo

In vigore dal 20/05/1970

Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti. In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori. Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Commento

L'articolo 6 traduce in norme operative uno dei principi più qualificanti dello Statuto: la persona del lavoratore non è un oggetto ispezionabile a discrezione del datore di lavoro. Le visite personali di controllo — frugare nelle tasche, aprire borse, sottoporre il lavoratore a scanner corporei — incidono sulla sfera corporea e personale in modo così diretto da richiedere una giustificazione rigorosa. Il legislatore del 1970 ha optato per un divieto generale, ammettendo deroghe solo ove strettamente necessarie alla tutela del patrimonio e a condizioni procedurali precise. Questo approccio «proporzionale» è stato poi recepito dalla legislazione europea sulla privacy, che impone il principio di minimizzazione e di necessità di qualsiasi trattamento di dati personali, inclusa la raccolta di informazioni attraverso il controllo fisico.

La triplice condizione — uscita dal luogo di lavoro, tutela della dignità, selezione automatica — non è cumulativa per accidente: serve a evitare che le visite diventino uno strumento di pressione psicologica o di persecuzione individuale. Il sistema di selezione automatica (sorteggio casuale, rilevatori elettronici impersonali) garantisce che nessun lavoratore venga preso di mira sulla base di pregiudizi o sospetti personali. La tutela della riservatezza impone che le visite avvengano in luoghi e con modalità che non espongano il lavoratore a umiliazioni pubbliche. Il Garante ha precisato che i dati raccolti durante le visite (comprese le immagini di eventuale videosorveglianza) devono essere trattati secondo il principio di minimizzazione del GDPR.

Il meccanismo di coinvolgimento sindacale è essenziale: il datore di lavoro non può unilateralmente decidere le modalità delle visite, ma deve concordarle con le RSA o con la commissione interna. La scelta di rimettere all'accordo sindacale la regolamentazione concreta riflette la logica partecipativa dello Statuto, che vede nei sindacati un contrappeso al potere organizzativo dell'impresa. In mancanza di accordo, l'Ispettorato del Lavoro svolge una funzione arbitrale, con un ulteriore grado di impugnazione ministeriale che garantisce la controllabilità delle decisioni. Le violazioni dell'art. 6 possono dare luogo a responsabilità civile ex art. 2087 c.c. e, in casi gravi, a risvolti penalistici per violazione della libertà personale.

Casi pratici

Caso 1: Installazione di portali di rilevazione magnetica in un magazzino logistico

Un'azienda di logistica che gestisce prodotti di elettronica di consumo vuole introdurre portali magnetici all'uscita dello stabilimento per ridurre i furti di componenti ad alto valore. Avvia una trattativa con le RSA per concordare le modalità: portali attivati all'uscita di ogni turno, selezione automatica di tutti i dipendenti in transito, cabine riservate per eventuali approfondimenti con personale femminile per le lavoratrici. L'accordo viene sottoscritto e depositato all'Ispettorato del Lavoro. Il sistema rispetta tutte e tre le condizioni dell'art. 6: uscita, selezione automatica collettiva, tutela della riservatezza attraverso le cabine separate.

Caso 2: Visita personale eseguita senza accordo sindacale e contestazione giudiziale

In un'azienda tessile, il responsabile della sicurezza ferma casualmente un'operaia all'uscita e le chiede di aprire la borsa, senza che esistano procedure concordate con le RSA né autorizzazione ispettiva. La lavoratrice si oppone e segnala il fatto alla sua organizzazione sindacale. Il sindacato presenta ricorso al tribunale del lavoro in via d'urgenza ex art. 28 dello Statuto (condotta antisindacale). Il giudice ordina la cessazione immediata della pratica e condanna l'azienda a pubblicare il provvedimento in bacheca. Il caso illustra come l'omissione della fase di accordo sindacale trasformi una misura in sé legittima in una condotta antisindacale e illecita.

Domande frequenti

Un datore di lavoro può sottoporre i lavoratori a perquisizioni individuali mirate su sospetto di furto?

No. L'art. 6 richiede che le visite avvengano con sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi, non su singoli individuati. Una perquisizione mirata su un lavoratore specifico viola il divieto di discriminazione e il principio di dignità, anche in presenza di un fondato sospetto. In caso di furto, il datore deve rivolgersi alle autorità di pubblica sicurezza.

Le visite personali tramite metal detector o portali elettronici sono ammesse?

Sì, se avvengono all'uscita, in modo impersonale (tutti i lavoratori o un campione casuale), con modalità che tutelano la riservatezza, e previa accordo con le RSA o, in mancanza, autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro. Il metal detector che scatta per ogni dipendente in uscita rientra nei sistemi di selezione automatica ammessi dall'art. 6.

Cosa succede se manca l'accordo con le RSA sulle modalità delle visite?

Il datore di lavoro deve presentare istanza all'Ispettorato del Lavoro, che provvede d'ufficio. Contro il provvedimento dell'Ispettorato, datore, RSA e sindacati dei lavoratori possono ricorrere entro 30 giorni al Ministro del Lavoro. Fino all'accordo o al provvedimento ispettivo, le visite non possono essere effettuate.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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